Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34416 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34416 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30914-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
r.g. 30914/2018 RAGIONE_SOCIALE c/ COGNOME NOME Ritenuto che:
L’RAGIONE_SOCIALE entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE anni 2006/2008 e di COGNOME NOME, per la quota di partecipazione per l’anno 2008, a seguito di PVC.
La CTP, disposta la riunione dei ricorsi della società e del socio al 25% NOME per litisconsorzic necessario, li accoglieva, in quanto emessi nei confronti di società estinta, con conseguente nullità anche dell’avviso emesso nei confronti del socio.
La CTR respingeva l’impugnazione perché l’RAGIONE_SOCIALE “non ha in alcun modo specificato di ascrivere al socio NOME neppure una presunta distribuzione relativamente al periodo 2008, non avendo tale distribuzione formato oggetto dell’accertamento”.
NOME COGNOME, socio al 25% della società RAGIONE_SOCIALE, si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
il Collegio, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di merito, verificare la composizione societaria della RAGIONE_SOCIALE, rilevante ai fini della decisione della controversia
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per acquisizionerfascicolo di merito.
Roma, 27 novembre 2019