Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31129 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28356-2019 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1689/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI LECCE, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
REDDITI PARTECIPAZIONE
DI
Rilevato che
La CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Brindisi che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con cui, in relazione all’an no di imposta 2006, era stato accertato, per quanto qui rileva, un reddito di capitale per la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stato accertato, con altro avviso, un maggior imponibile.
In particolare, i giudici di appello ritenevano che l’avviso fosse nullo per difetto di motivazione in quanto ad esso non era allegato il p.v.c. redatto nei confronti della società, irrilevante essendo la conoscenza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima , anche perché il socio non era più in carica.
Contro tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE in base a due motivi.
Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato presso il difensore a mezzo p.e.c. in data 19/09/2019, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 nonché del l ‘art. 7 della l. n. 212/2000, in riferimento agli artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ., 2261, 2746 e 2729 cod. civ., per aver erroneamente ritenuto i giudici di appello che l’avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall’allegazione dei processi verbali di constatazione nei confronti della società.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza
per motivazione appar ente e violazione dell’art. 132 n. 4 ) cod. proc. civ., in relazione all’inidoneità dell’avviso di accertamento a garantire una sufficiente informazione del socio sulla pretesa fiscale.
1.1. Si premette che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, prevede che nelle controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, ove scadessero tra la data di entrata in vigore del decreto (fissata al 19/12/2018) e il 31/07/2019.
Essendo la pronuncia stata depositata in data 28/05/2018, il termine semestrale lungo risulta prorogato di nove mesi, per cui il ricorso, notificato in data 19/09/2019, è tempestivo.
Va esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, e che è infondato.
Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile , al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
Nel caso di specie, la motivazione è non solo graficamente presente ma anche perfettamente individuabile, avendo i giudici di appello ritenuto necessaria l’allegazione , all’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del socio, del p.v.c. redatto nei confronti della società, non ritenendo sufficiente l’allegazione dell’avviso emesso nei confronti della società che a sua volta al p.v.c. rimandava.
3. Il primo motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento costante di questa Corte, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini: Cass. 18/02/2020, n. 3980; Cass. 2/10/2020, n. 21126 nonché per la stessa società Cass. 11/05/2021, n. 12441).
A tal proposito però Cass. 10/02/2022, n. 4239 ha compiuto una necessaria precisazione, affermando il seguente principio di diritto: In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando ” per relationem ” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società,
manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali .
Se, infatti, è corretta l’interpretazione che riconosce in capo al socio la conoscibilità degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevedono gli artt. 2261 e 2320 cod. civ., per le società di persone, oppure l’art. 2476, secondo comma, cod. proc. civ., per le società a responsabilità limitata. Ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad un soggetto che, ricevuta notificazione di un avviso d’accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, deve apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem fa rinvio l’atto impositivo ricevuto. Deve pertanto affermarsi che a tale ipotesi non si attaglia la giurisprudenza pur invocata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel nostro caso l’elemento rilevante è dato dalla circostanza che COGNOME NOME era uscito dalla società il 21/06/2006, fatto dedotto dal contribuente, come riportato dalla CTR, e comunque risultante dall’avviso trascritto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, e al quale, pagina 5, i giudici di appello attribuiscono correttamente rilevanza ( siamo in presenza di soggetti non più in carica ) al fine di escludere la possibilità di conoscenza del p.v.c. da parte del socio non più in carica, ritenendo, con considerazione non censurata, che i richiami contenuti nell’avviso di accertamento emesso verso la società non fossero sufficienti al fine di comprendere la portata della contestazione. Tale elemento in fatto rende la vicenda diversa da quella esaminata da Cass. 11/05/2021, n.
12441, per il medesimo anno di imposta, per l’altro socio, ove il ricorso erariale è stato accolto.
Non vi è a provvedere sulle spese di giudizio alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.