Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
Avv. Acc. IRPEF 2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 14 marzo 2019, la RAGIONE_SOCIALE, accertava, per l’anno 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, utili extracontabili distribuiti dalla società RAGIONE_SOCIALE per € 116.269,00 e, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al Sig. COGNOME NOME il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili.
Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 576/01/2020, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 976/02/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: « Ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2727 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa Cost.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società per mancata impugnazione fa stato anche nei confronti dei soci, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società
e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci.
Preliminarmente va rilevato che la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza all’AVV_NOTAIO, deceduto nel frattempo, non ha avuto esito; peraltro, senza esito alcuno rimaneva anche la notifica alla parte personalmente, NOME COGNOME.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la cancelleria provveda nuovamente alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per gli incombenti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.