Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
Accertamento socio s.a.s. – Motivazione per relationem
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28871/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CERFEDA COSIMO
– intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia- sezione staccata di Lecce- n. 1631/2017, depositata in data 3/05/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di NOME COGNOME con cui gli erano imputati per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. i redditi accertati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui egli era socio accomandante con quota del 95%. In particolare, la CTR ritenne l’avviso nullo p er difetto di motivazione non essendo stato ad esso allegato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, richiamato solo nell’esito della rettifica, essendo poi irrilevante che egli fosse socio accomandante.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2261 cod. civ.; censura la decisione laddove ha ritenuto nullo l’avviso per vizio della motivazione, non essendo ad esso allegato l’avviso emesso nei confronti della società, evidenziandone l’erroneità sia perché al contribuente era stato notificato l’atto di definizione della società ai sensi dell’art. 5 -bis del d.lgs. n. 218 del 1997, che conteneva una completa descrizione degli esiti dell’accertamento, sia perché il contribuente, quale socio accomandante, poteva prendere visione della documentazione in possesso della società avvalendosi dei suoi poteri di controllo e consultazione.
1.1. Il motivo è fondato.
Infatti, in primo luogo, nel caso di specie la società ha aderito all’accertamento ai sensi dell’art. 5 -bis d.lgs. n. 218 del 1997, con la conseguenza che l’intervenuta definizione costituisce titolo per l’accertamento nei confronti del socio ai sensi dell’art. 41 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 12137/2019 ), e l’atto di definizione, contenente tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa, è stato notificato al contribuente, come del resto evidenziato nella stessa sentenza della CTR (nella parte iniziale della terza pagina).
Inoltre, questa Corte ha ripetutamente affermato (contrariamente a quanto evidenziato dalla CTR) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio per relationem , nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell’art. 2261 cod. civ., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell’accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione (Cass. n. 20157/2021; Cass. n. 21126/2020; Cass. n. 17463/2019; Cass. n. 14272/2018; Cass. n. 5645/2014; Cass. n. 25296/2014).
Alla luce dei predetti principi, ha quindi errato la CTR nel ritenere che la motivazione dell’avviso emesso nei confronti del socio accomandante richiedesse la notificazione al medesimo anche dell’avviso emesso nei confronti della società.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce violazione del l’art. 5 t.u.i.r. e dell’ art. 41bis d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto la definizione intervenuta da parte della società costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche ai sensi dell’art. 41bis citato e poiché in tal caso il socio che non abbia analogamente definito non può
contestare i presupposti dell’accertamento nei confronti della società ma far valere solo questioni personali, con la necessaria conseguenza che non sussiste litisconsorzio necessario con la società.
2.1. Il motivo, pur indicando corretti principi giuridici, è inammissibile perché non indica la statuizione censurata né pare confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi ; la sentenza, infatti, fonda la sua decisione unicamente sulla preliminare questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio e non esamina il merito della pretesa tributaria o il suo ammontare.
Il ricorso va quindi accolto nel suo primo motivo, inammissibile dovendosi dichiarare il secondo.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.