Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa, per procura in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-resistenteavverso la sentenza n. 3908/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 aprile 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal
Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
IRPEF-reddito partecipazionedistribuzione extracontabili utili
Rilevato che:
n ella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, relativo a IRPEF per l’anno di imposta 2005 e conseguente alla presunzione di distribuzione extracontabile di utili a seguito di un accertamento di maggior reddito imponibile a carico della RAGIONE_SOCIALE (della quale la ricorrente era socia per una quota pari al 20% del capitale sociale), la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la prima decisione integralmente favorevole alla contribuente.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE, dopo avere rilevato di avere pronunciato nel giudizio promosso dalla Società e di avere, rigettando l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermato la decisione della Commissione provinciale (che aveva parzialmente annullato la rettifica del reddito della Società, confermando la ripresa a tassazione solo della somma di euro 34.324,00 relativa a costi sostenuti per canone di leasing), determinava il maggior reddito da capitale per NOME COGNOME in euro 2.745,92 con sanzioni al minimo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ha depositato nomina di difensore con allegata procura al fine della partecipazione eventuale alla pubblica udienza.
Avviato alla trattazione in camera di consiglio il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, una prima volta per la trattazione congiunta con il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Società del relativo avviso di accertamento, una seconda volta per la mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale a una RAGIONE_SOCIALE parti.
Indi, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la trattazione del ricorso essendo stato opposto diniego all’istanza di definizione agevolata , nelle
more proposta dalla contribuente e il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Considerato che:
preliminarmente va dato atto che non risulta che il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di definizione agevolata sia stato impugnato sicché può procedersi alla trattazione del ricorso;
con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art.2909 cod. civ. perpetrata dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE. nell’avere rettificato il reddito imponibile ai fini Irpef della socia sulla base dell’analoga rettifica effettuata sul reddito della Società partecipata da una sentenza di appello non passata in cosa giudicata;
con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e di altre disposizioni di legge commessa dal Giudice di appello per avere, ritrascrivendo il testo della motivazione della sentenza che aveva deciso sul reddito e sull’accertamento societario, annullato la ripresa a tassazione, ritenendo che lo scostamento tra il valore normale, determinato con i valori OMI, e il prezzo dichiarato, non fosse sufficiente a legittimare l’effettuazione di un accertamento analitico induttivo;
il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;
in effetti, la RAGIONE_SOCIALE ha errato, con violazione dell’art.2909 cod. civ., a ritenere che la sentenza (n.1335/49/14) emessa dalla stessa Commissione regionale nei confronti della Società per la medesima annualità di imposta, facesse stato nei confronti della socia, in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata ma, anzi, fatta oggetto, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di ricorso per cassazione, (peraltro, già deciso da questa Corte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, con ordinanza n. 6870 depositata in data 8 marzo 2023);
alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori considerazioni va, quindi, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.