Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 18580/2020, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 6283/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia- sez. distaccata di Messina, depositata il 4 novembre 2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16
gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il 27 luglio 2007 l’Amministrazione finanziaria notificò a NOME COGNOME un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione di un maggiore imponibile ai fini Irpef per l’anno 2001, oltre all’irrogazione di sanzioni.
La pretesa erariale traeva origine dal rilievo di maggiori redditi accertati in capo alla RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base partecipativa, RAGIONE_SOCIALEa quale la contribuente era socia al 20%.
La COGNOME impugnò l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, la quale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, accolse il ricorso.
La sentenza fu parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia -sezione staccata di Messina, adìta in via di gravame dall’RAGIONE_SOCIALE.
I giudici regionali rilevarono anzitutto che la pretesa tributaria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società era venuta meno non già per ragioni di merito, bensì per adesione di quest’ultima a provvedimento di condono; esclusero, pertanto, che da ciò derivassero ripercussioni sul reddito da partecipazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, alla quale gli effetti del condono non potevano essere estesi.
Ciò posto, e ritenuta perciò legittima la pretesa erariale quanto alla ripresa a tassazione, la disattesero invece in punto alle sanzioni,
ritenendo non estensibili ai soci le conseguenze RAGIONE_SOCIALE scelte societarie che avevano determinato la verifica fiscale.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40, co. 2, del d.P.R. n. 600/73 e 5, co. 1, del d.P.R. n. 917/86 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.».
La ricorrente osserva che la pretesa erariale trae origine da un accertamento svolto dalla Guardia di finanza nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, sfociato -tuttavia -non già in un atto impositivo, ma in un semplice processo verbale di constatazione, e assume che la ripresa a tassazione, a suo carico, di un maggiore imponibile dovuto a redditi di partecipazione avrebbe invece dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento.
Del resto, osserva ancora, il p.v.c., redatto nei soli confronti RAGIONE_SOCIALEa società, era rimasto «totalmente sconosciuto» ai soci, non essendo neppure stato allegato all’avviso di accertamento loro successivamente notificato.
Pertanto, conclude la ricorrente, l’atto impositivo era stato emesso in violazione del principio di «unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento» fra società e soci.
In via preliminare, va osservato che la sentenza d’appello risulta resa anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, alla quale, tuttavia, il ricorso per cassazione non è stato notificato; del pari, il contraddittorio non risulta essere mai stato esteso al socio di maggioranza NOME COGNOME.
Il rilievo di tali circostanze, pur designando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario alla quale non ha fatto seguito l’integrazione del contraddittorio, non impedisce al Collegio di pronunziarsi sul merito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Va infatti data continuità, in proposito, al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, laddove il ricorso per cassazione appaia inammissibile o prima facie infondato (ipotesi che, come si dirà, ricorre nella specie), occorre evitare comportamenti che si concretino in dispendio di attività processuale e inconcludenti formalità. In tali casi, poiché la riapertura del giudizio non soccorre esigenze difensive del litisconsorte, si determinerebbe un ingiustificato e inutile appesantimento con la retrocessione RAGIONE_SOCIALEa controversia, che si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (in tal senso, Cass. n. 18890/2021; v. anche Cass. n. 11287/2018).
Ciò premesso, l’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi .
3.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza d’appello, e non contestata dalla ricorrente, la pretesa erariale trae origine da un p.v.c. notificato alla RAGIONE_SOCIALE, in esito al quale quest’ultima definì la propria posizione mediante accesso a procedura di condono.
La sentenza impugnata, nel ritenere legittima la ripresa a tassazione del maggior reddito da partecipazione in capo alla ricorrente, ha dunque fatto applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società a
ristretta base partecipativa non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte RAGIONE_SOCIALEa società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cass. n. 29503/2020; Cass. n. 9117/2016; Cass. n. 386/2016; Cass. n. 7134/2014; Cass. n. 15642/2013).
3.2. La ricorrente non si confronta con tale decisivo rilievo.
Essa, infatti, insiste sul dato RAGIONE_SOCIALEa mancata emissione di un avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, che corrobora con la produzione di una ‘certificazione tributaria’ ove si attesta questa circostanza (la nota prot. 11031/2010 RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALE locale di Patti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate); ma tale rilievo non incide sull’argomento portante RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, proprio perché l’insussistenza di atti impositivi a carico RAGIONE_SOCIALEa società è dipesa dal fatto che quest’ultima ha definito la propria posizione con adesione a provvedimento di condono dopo la notifica del processo verbale.
3.3. Peraltro, e per completezza, si può osservare che è privo di rilievo il fatto che l’accertamento operato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società fosse sfociato in un p.v.c., e non (ancora) in un atto impositivo; per l’operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione di attribuzione pro quota , infatti, è sufficiente che -oltre al dato RAGIONE_SOCIALEa ristretta base sociale e/o familiare, qui pacifico -sussista un valido accertamento a carico RAGIONE_SOCIALEa società in ordine ai ricavi non contabilizzati, ancorché non definitivo (Cass. n. 26032/2024; Cass. n. 15334/2013).
Né, in tal caso, occorre che l’avviso di accertamento emesso a carico del partecipe rechi allegato il p.v.c. riferito alla società; questa Corte, in proposito, ha infatti ripetutamente affermato che l’atto impositivo emesso nei confronti del socio è adeguatamente motivato anche quando costui non abbia partecipato all’accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa s ocietà e l’atto contenga un mero rinvio per
relationem ai redditi di quest’ultima , in virtù dei poteri concessi ai soci di consultare la documentazione contabile e di partecipare, perciò, agli accertamenti che riguardano la società (così, fra le altre, Cass. n. 16522/2022).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conferma RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata.
Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Sussistono i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1bis del d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.