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Accertamento socio: autonomo da quello della società

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 736/2024, ha stabilito un principio fondamentale sull’accertamento socio. Anche se l’avviso di accertamento notificato a una società, poi cancellata dal registro imprese, è nullo, quello emesso nei confronti del socio per i maggiori utili non distribuiti rimane valido e autonomo. La Corte ha chiarito che non esiste un rapporto di dipendenza tale per cui la nullità del primo atto travolga automaticamente il secondo. Il reddito della società può essere verificato in via incidentale nel giudizio che riguarda il socio.

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Pubblicato il 18 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accertamento Socio: Indipendente e Autonomo Anche se la Società è Estinta

L’accertamento socio rappresenta un momento cruciale nel rapporto tra Fisco e contribuente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di notevole interesse pratico: cosa succede all’avviso di accertamento notificato a un socio quando quello presupposto, inviato alla società, è nullo perché l’ente si è estinto? La risposta dei giudici supremi è chiara: i due atti sono autonomi e la sorte del primo non condiziona necessariamente la validità del secondo.

Il Contesto: Accertamento Fiscale a Società e Socio

Il caso esaminato trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2007. Il primo avviso era diretto a una società a responsabilità limitata, contestando un maggior reddito imponibile. Il secondo, conseguenza del primo, era notificato al suo socio unico, accertando un maggior reddito personale derivante da utili e dividendi non dichiarati.

La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che, al momento della notifica degli atti, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese da quasi un anno. Il contribuente ha quindi impugnato entrambi gli avvisi, eccependo, tra le altre cose, il difetto di legittimazione passiva della società, ormai soggetto giuridico inesistente.

La Decisione dei Giudici di Merito: Un Legame Indissolubile?

Sia la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) hanno dato ragione al contribuente. I giudici di merito hanno ritenuto che l’accertamento notificato alla società estinta fosse irrimediabilmente nullo. Di conseguenza, hanno considerato nullo anche l’accertamento socio, vedendolo come un atto strettamente dipendente dal primo. In pratica, secondo questa interpretazione, la nullità dell’atto “principale” (quello alla società) avrebbe un effetto caducatorio automatico su quello “ulteriore” (quello al socio).

L’Autonomia dell’Accertamento Socio secondo la Cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’interpretazione diversa: l’avviso di accertamento al socio e quello alla società sono due atti distinti e autonomi. La Suprema Corte ha accolto questa tesi, ribaltando le decisioni dei gradi inferiori.

I giudici hanno chiarito che non esiste alcun rapporto procedimentale o formale che renda l’accertamento socio condizionato, in punto di validità, dalla validità della notifica dell’atto presupposto alla società. L’atto diretto al socio non trova la sua causa giuridica nell’avviso notificato alla società, ma nel fatto sostanziale del maggior reddito prodotto da quest’ultima e attribuibile per trasparenza al socio stesso.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte ha spiegato che il reddito di partecipazione del socio e il reddito d’impresa della società, pur originando dallo stesso presupposto economico, rilevano per il Fisco su piani differenti e in capo a soggetti diversi. L’Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di procedere all’accertamento solo nei confronti della società, solo nei confronti del socio, o di entrambi.

Di conseguenza, l’eventuale nullità dell’avviso alla società non impedisce al Fisco di provare, nel giudizio che riguarda il socio, l’esistenza di quel maggior reddito societario che costituisce il fondamento della pretesa verso il contribuente persona fisica. Questa verifica del maggior reddito della società avviene incidenter tantum, ovvero solo come passaggio logico necessario per decidere la causa relativa al socio, senza che ciò costituisca un accertamento definitivo nei confronti della società estinta.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La Corte ha enunciato un principio di diritto di grande impatto: l’eventuale annullamento dell’avviso notificato alla società non comporta un automatico effetto caducatorio su quello notificato al socio. Per quest’ultimo, la determinazione del reddito societario è sempre possibile in via incidentale. Questa decisione rafforza gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, sancendo la piena autonomia dell’accertamento socio e sganciando la sua validità dalle vicende formali (come la notifica) dell’atto destinato alla società. Per i soci, ciò significa che non potranno far valere vizi di notifica dell’atto societario per invalidare automaticamente la pretesa fiscale mossa nei loro confronti.

L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società estinta rende automaticamente nullo anche quello notificato al socio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non esiste un rapporto di dipendenza tale per cui l’annullamento dell’avviso alla società comporti un automatico effetto caducatorio su quello notificato al socio. I due atti sono autonomi.

Come può l’Agenzia delle Entrate determinare il maggior reddito del socio se l’accertamento sulla società è nullo?
L’Agenzia può determinare il maggior reddito della società ‘incidenter tantum’, cioè in via incidentale, all’interno del procedimento di accertamento relativo al socio. Questa verifica serve come presupposto di fatto per calcolare il reddito da partecipazione del socio, senza che ciò costituisca un accertamento definitivo verso la società estinta.

Qual è il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza?
Il principio è che tra l’avviso di accertamento notificato a una società di capitali e quello notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto (né procedimentale né formale) che condiziona la validità del secondo al primo. Pertanto, l’annullamento dell’avviso alla società non esclude la sussistenza del maggior reddito e non invalida automaticamente l’accertamento al socio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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