Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 736 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5970/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOMENOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 7450/2016 depositata il 03/08/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. TF7010203920/2013 la DP di Caserta dell’Agenzia delle entrate accertava, per l’a.i. 2007, in capo a COGNOME NOME – quale socio di RAGIONE_SOCIALE – un maggior reddito, per utili e dividendi, da cui maggiori Irpef, addizionali, contributi INPS ed accessori.
L’accertamento a carico del COGNOMENOME derivava da quello a carico di Edilizia, di cui all’avviso n. TF7030203695/2016 (p. 1 ric.), ‘recte’: 2013 (fg. 2 controric. in rapporto a p. 2 ric.), mediante il quale la medesima DP accertava, per l’a.i. 2007, ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di euro 427.208, con conseguenti maggiori imposte dirette ed indirette.
Impugnava gli avvisi il COGNOME sia in proprio che quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.
La CTP di Caserta, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 3460/10/2015, li accoglieva, ritenendo fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal contribuente, atteso che risultava provata in atti la cancellazione di Edilizia dal registro delle imprese sin dal 2 aprile 2013, mentre la notifica degli avvisi risaliva al 9 gennaio 2014, senza che l’Agenzia avesse fornito la prova di eventuali beni sociali ricevuti dai soci.
Proponeva appello l’Agenzia, sostenendo (cfr. pp. 4 e 5 ric.) l’applicabilità retroattiva dell’art. 28 D.Lgs. n. 175 del 2014, l’incompletezza della motivazione della sentenza di primo grado per aver ritenuto decisiva la questione del difetto di legittimazione e
l’incombenza sui liquidatori dell’onere di dimostrare l’adempimento degli oneri fiscali.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando:
-‘l’accertamento nella specie notificato in data 9/1/2014, dopo l’estinzione della società, non poteva essere intestato e notificato ad una società estinta’;
-‘è sufficiente il rilievo della nullità della notifica dell’accertamento avvenuto alla società quando era già stata cancellata dal registro delle imprese per ritenere assorbita ogni altra questione prospettata in sede di gravame dalle parti’;
-ad ogni modo, l’art. 28 D.Lgs. 175 del 2014, invocato dall’Agenzia, non ha efficacia retroattiva;
-siffatta irretroattività ‘fa venir meno ogni ipotesi di responsabilità a carico del socio COGNOMENOME e del liquidatore della società’.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo; resiste il contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 44 tuir e 38 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La CTR, in sostanza, ha ritenuto che l’accertamento a carico del socio costituisse parte di un’unica serie procedimentale inglobante anche l’accertamento a carico della società. Tuttavia tale esegesi non può essere condivisa, poiché, ai fini tributari, il medesimo reddito rileva in capo a soggetti diversi, quali la società ed il socio, restando in
facoltà dell’Amministrazione di procedere a carico del socio pur senza procedere – o, come nella specie, poter procedere – a carico della società.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente mette conto di rilevare come – a termini dello stesso – l’unica questione devoluta alla cognizione di questa SRAGIONE_SOCIALE. sia quella dell’autonomia o meno dell’avviso di accertamento a carico della società (‘principale’) e di quello a carico del socio (‘ulteriore’).
A fronte dell’avere la CTP accolto ‘in toto’ il ricorso del contribuente in ragione del difetto di legittimazione passiva che deriverebbe dall’essere l’avviso ‘principale’ intestato e notificato ad una società ormai estinta, erronea è la decisione confermativa della CTR laddove ha esplicitamente motivato nel senso che anche l’avviso ‘ulteriore’, in quanto diretto al socio di un ente attinto da un accertamento quando era già estinto, sarebbe avvolto nella medesima sorte caducatoria del ‘principale’ sul mero rilievo della (ritenuta) ‘nullità della notifica’ di quest’ultimo.
Invero, a prescindere da ogni discussione circa la nullità o meno della notificazione dell’avviso ‘principale’, che esula dal perimetro del motivo come dianzi ricostruito, questo coglie nel segno laddove rileva che non sussiste alcun rapporto né procedimentale né comunque formale tra i due avvisi, ‘principale’ ed ‘ulteriore’, tale da qualificare il ‘principale’ quale atto presupposto dell”ulteriore’ e quindi quest’ultimo quale atto condizionato, in punto finanche di validità, dalla validità (della notificazione) del ‘principale’.
Invero, altro è l’avviso ‘principale’, che esplica i propri effetti, compiutamente, ‘solo’ nei confronti della società, ed altro
l”ulteriore’, che esplica i propri effetti, compiutamente, ‘solo’ nei confronti del socio: il quale ‘ulteriore’, tecnicamente, non trova causa nel primo, ma nel fatto del maggior reddito, che, di per sé, come fatto sostanziale determinativo dell’emersione di (maggiore) materia imponibile, ridonda ad un tempo, eppur separatamente, in capo alla società e, su un piano affatto differente, quale cioè reddito di partecipazione, in capo al socio. Ed è per tale ragione che, in ipotesi, l’Amministrazione può determinarsi ad attingere con l’accertamento solo la società o solo il socio.
Talché, non costituendo l’avviso ‘principale’ matrice dell”ulteriore’, la sorte di questo secondo va in ogni caso disgiunta dalla sorte del primo.
A rilevare è esclusivamente la verifica del maggior reddito: reddito – è ben vero – in prima battuta ascrivibile alla società; ma -in sede di esame della legittimità dell’avviso ‘ulteriore’ -determinabile ‘incidenter tantum’, siccome comunicatosi anche al socio ‘sub specie’ di reddito di partecipazione.
Può, in definitiva, enunciarsi il seguente principio di diritto:
‘Tra l’avviso di accertamento notificato ad una società di capitali e l’avviso di accertamento notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto né procedimentale né formale tale per cui il secondo trova causa nel – ed è condizionato dal primo: pertanto, l’eventuale annullamento che abbia colpito l’avviso notificato alla società, senza escludere, in fatto, la sussistenza del maggior reddito in capo alla medesima, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio, con riferimento al quale la determinazione del reddito già imputabile alla società è sempre possibile ‘incidenter tantum”.
Un tanto rende ragione dell’accoglimento del motivo, senza che, tenuti presenti i limiti del giudizio di legittimità, notoriamente avulso dalla possibilità di accertamenti in fatto, vi osti l’allegazione, tipicamente meritale, volta in controricorso a sostenere, con il richiamo a risultanze documentali, che il COGNOME sarebbe divenuto socio solo nel 2012, successivamente, dunque, all’a.i. vertito, ossia il 2007.
In conseguenza di quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere annullata e cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a nuovo esame, anche in relazione alla ridetta allegazione di cui al controricorso. All’esito avrà detto giudice a provvedere sulle spese, anche in relazione al presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 22 novembre 2023.