Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11868/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 10906/2016 depositata il 05/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia afferente alla impugnazione, da parte di NOME COGNOME dell’avviso di accertamento per l’anno 2009, con il quale l’Ufficio contestava un maggior reddito di capitale, derivante dalla partecipazione a società di capitali a ristretta base societaria, nei cui confronti erano stati accertati maggiori utili, per aver acquistato (per rivenderle) merci da operatori unionali omettendo di dichiarare i redditi corrispondenti, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
entrate ricorre con due motivi e resiste il contribuente, che, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1. nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la «violazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e dell’art. 295 c.p.c.».
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la «Violazione dell’art. 2279 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c.»
Preliminarmente, si rileva che, con la memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., depositata in prossimità della presente adunanza, NOME COGNOME ha prodotto l’ordinanza n. 8020 del 25/03/2024, con cui questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 10903/2016 del 5 dicembre 2016, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento societario presupposto in quanto infondato nel merito.
Tanto premesso, va richiamato il principio di diritto formulato da questa Corte secondo cui «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per
inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale» ( Cass. sez. V, n. 752 del 19/01/2021, richiamata di recente da Cass., Sez. T, n. 7756 del 22/03/2024).
4.1. Nel caso di specie il rilevato vizio dell’accertamento tributario emesso nei confronti della società, che investe la fondatezza, nel merito, della pretesa erariale, e su cui è caduto il giudicato, fa sì che nessuna rilevanza possa essere attribuita allo stesso, con la conseguenza che pure l’accertamento del reddito di partecipazione emesso nei confronti del socio non può che essere annullato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17/10/2024.