Accertamento societario: quando un’errata lettura blocca la giustizia
L’ordinanza interlocutoria in esame offre un importante spunto di riflessione sul rigore necessario nell’interpretazione delle sentenze e sulle conseguenze di un errore di valutazione. Il caso riguarda un accertamento societario e le sue dirette implicazioni per i soci, evidenziando come un’analisi superficiale di una precedente decisione giudiziaria possa viziare l’intero percorso logico di una nuova sentenza, rendendola di fatto nulla.
I fatti del caso: l’accertamento a cascata
Una contribuente, socia di una società a responsabilità limitata, impugnava un avviso di accertamento IRPEF. Tale avviso era una diretta conseguenza di un altro accertamento fiscale emesso nei confronti della società stessa. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) accoglieva l’appello della socia, annullando l’atto impositivo nei suoi confronti. La decisione della CTR si fondava su una premessa cruciale: a suo avviso, una precedente sentenza della stessa commissione aveva già annullato l’accertamento presupposto, quello notificato alla società. Secondo i giudici regionali, poiché la società era già cancellata dal registro delle imprese al momento della notifica, l’atto era da considerarsi giuridicamente inesistente, facendo così venir meno il presupposto impositivo anche per la socia.
I motivi del ricorso: l’errore sull’accertamento societario
L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali che smontano la costruzione logica della sentenza della CTR.
Primo motivo: l’errata interpretazione del “decisum”
La difesa erariale ha evidenziato un errore fondamentale commesso dalla CTR. La precedente sentenza, richiamata come fondamento della decisione, non aveva affatto annullato l’avviso di accertamento societario. Al contrario, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla liquidatrice della società. Si tratta di una differenza sostanziale: una dichiarazione di inammissibilità è una decisione di rito che non entra nel merito della pretesa fiscale, lasciando l’atto impositivo pienamente valido ed efficace. L’errata individuazione del contenuto di quella sentenza (il decisum) ha reso, secondo l’Agenzia, l’iter logico della CTR del tutto incomprensibile e la sentenza priva di una motivazione valida.
Secondo motivo: l’omesso esame del merito
Di conseguenza, la CTR ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio: la legittimità dell’imputazione degli utili extra-contabili alla socia della società a ristretta base. Basandosi sull’errato presupposto dell’annullamento dell’atto societario, i giudici di secondo grado non si sono pronunciati sulla questione centrale della controversia, ovvero se tali utili fossero o meno attribuibili alla contribuente.
La decisione della Cassazione: un rinvio strategico per un giudizio completo
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza interlocutoria, non entra nel merito della vicenda, ma compie un passo procedurale fondamentale. Rileva che per una decisione completa e corretta del ricorso è necessaria la trattazione congiunta con un altro giudizio pendente tra le stesse parti. Questa scelta mira a garantire una visione d’insieme e a evitare decisioni potenzialmente contrastanti su questioni strettamente connesse.
le motivazioni
La motivazione implicita dell’ordinanza risiede nella necessità di affrontare in modo coordinato e organico le complesse questioni sollevate. L’errore palese della CTR nell’interpretare la precedente sentenza impone una rivalutazione complessiva che può essere svolta al meglio solo esaminando congiuntamente tutti i ricorsi collegati. La Corte sceglie quindi la via della prudenza e del rigore procedurale, rinviando la causa a una nuova udienza per consentire questa trattazione unitaria. Questa decisione, pur non risolvendo la controversia, pone le basi per un giudizio più accurato, che possa finalmente entrare nel merito delle questioni fiscali sollevate dall’Agenzia delle Entrate, sanando il vizio logico della sentenza impugnata.
le conclusioni
L’ordinanza interlocutoria sottolinea un principio cardine del diritto processuale: una decisione giudiziaria deve fondarsi su presupposti corretti e su un percorso logico-giuridico trasparente e coerente. Un errore nell’interpretazione di una precedente sentenza non è una mera svista, ma un vizio che può minare alla base la validità di un intero provvedimento. Per i contribuenti e i professionisti, questo caso serve da monito sull’importanza di analizzare attentamente non solo il dispositivo di una sentenza, ma anche le sue motivazioni, specialmente quando da essa dipendono le sorti di altri procedimenti collegati. La scelta della Cassazione di rinviare per una trattazione congiunta dimostra la volontà di assicurare che la decisione finale sia basata su una completa e corretta ricostruzione dei fatti e del diritto.
Perché la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’accertamento nei confronti della socia?
La Commissione riteneva, erroneamente, che una precedente sentenza avesse annullato l’avviso di accertamento notificato alla società, facendo così venir meno il presupposto impositivo per l’accertamento a carico della socia.
Qual è stato l’errore fondamentale commesso dalla Commissione Tributaria Regionale secondo l’Agenzia delle Entrate?
L’errore è stato interpretare una dichiarazione di ‘inammissibilità’ del ricorso della società come un ‘annullamento’ dell’avviso di accertamento. L’inammissibilità è una decisione processuale che non tocca la validità dell’atto, a differenza dell’annullamento che ne decreta l’invalidità.
Quale decisione ha preso la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non ha deciso il merito della controversia. Ha emesso un’ordinanza interlocutoria con cui ha rinviato la causa a una nuova udienza per essere trattata congiuntamente a un altro ricorso pendente tra le stesse parti, al fine di garantire una decisione completa e coordinata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
NOMECOGNOME
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1261/2018 depositata in data 8/02/2018, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25350/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il suo ricorso proposto contro l’avviso di accertamento per Irpef 2010 che faceva seguito ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui la stessa era socia. In particolare, il giudice dell’appello evidenziava che il giudizio contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato deciso dalla CTR della Campania con sentenza n. 7494/2017 depositata il 12/09/2017 che aveva pronunciato la inammissibilità del ricorso in quanto non era dubbio che al momento della notifica dell’atto di accertamento la società era già cancellata ed era quindi da considerarsi estinta ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ.; evidenziato che gli atti compiuti nei confronti di un soggetto estinto sono giuridicamente inesistenti, rilevava pertanto la diretta consequenzialità della decisione assunta nei confronti della società anche nei confronti del socio essendo venuto meno il presupposto impositivo cioè l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
Contro tale decisione l ‘Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi.
NOME COGNOME alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore in appello, non svolge attività difensiva.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; in particolare evidenzia che la CTR non ha correttamente individuato il decisum di cui alla sentenza n. 7494 del 2013 della stessa CTR, la quale non ha affatto annullato l’avviso di
accertamento emesso nei confronti della società ma ha anzi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla liquidatrice della stessa; l ‘ errata individuazione dell’accertamento societario renderebbe dunque del tutto incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione tributaria regionale viziando insanabilmente la decisione che risulterebbe essere priva di motivazione.
Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle imputazioni di utili extra contabili in capo al socio di società a ristretta base; in particolare la sentenza è viziata in quanto non si è pronunciata in ordine al merito della controversia sull ‘e rrato presupposto dell’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento societario in quanto il ricorso proposto dalla liquidatrice della società era stato dichiarato inammissibile e non era pervenuto ad una decisione di merito favorevole alla società stessa.
Al fine di compiuta decisione del ricorso occorre la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. 9556/2018, rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il n. RG 9556/18.
Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2025.