Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: società di persone maggiori utili accertati – imputazione per trasparenza ai soci litisconsorzio necessario definizione agevolata della società – effetti
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5741/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
DOMENICHIELLO NOME
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Potenza, depositata il 29 gennaio 2015, n. 128/02/15;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 5870/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
DOMENICHIELLO NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Potenza, depositata il 29 gennaio 2015, n. 127/02/15;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 5872/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
DOMENICHIELLO NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata – Potenza, depositata il 29 gennaio 2015, n. 126/02/15;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
udito per la ricorrente l’ AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
FATTI DI CAUSA
1. Quanto al ricorso n. 5741-2016:
1.1. Si apprende dalla sentenza impugnata (n. 128/02/15 pronunciata il 19/1/2015 e depositata il 29/1/2015 dalla CTR di Potenza, sez. 2) e dal ricorso introduttivo del giudizio, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, socio al 33,33% della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2003, a seguito dell’accertamento effettuato nei confronti della società (con il quale il reddito d’impresa era stato rettificato in euro 1.333.021, a fronte della somma dichiarata di euro 352.474), rettificava anche il reddito da partecipazione dichiarato dal socio, recuperando a tassazione ai fini Irpef (comprese addizionali comunali e regionali) le maggiori somme così determinate.
L’ufficio finanziario aveva rettificato il reddito della società in seguito all’analisi della documentazione contabile, nonché all’esito dell’esame di atti pubblici registrati e di fascicoli bancari relativi ai contratti di mutuo di alcuni clienti della società stessa -esercente l’attività di costruzione e successiva vendita di edifici -che avevano acquistato da essa alcuni appartamenti.
1.2. Contro tale atto impositivo proponeva ricorso il contribuente, eccependo la violazione dell’articolo 12 della legge n. 212 del 2000, in quanto l’avviso di accertamento era stato em esso prima RAGIONE_SOCIALE scadere di 60 giorni dalla chiusura della verifica fiscale e comunque notificato senza l’instaurazione di un preventivo contraddittorio.
Deduceva, inoltre, la violazione dell’art. 5 della legge n. 212 del 2000, per mancanza di informativa resa al contribuente, nonché l’insufficienza della prova costituita soltanto da documentazione acquisita in maniera asseritamente illegittima presso istituti di credito.
Eccepiva, ancora, la violazione del principio di irretroattività della norma tributaria ampliativa dei poteri istruttori dell’ufficio finanziario e la conseguente inutilizzabilità dei dati ottenuti dagli istituti di credito.
Nel merito, rilevava che le riscontrate differenze fra le somme indicate nei preliminari di vendita e quelle riportate dai contratti definitivi trovavano giustificazione nelle ulteriori esigenze dei richiedenti il mutuo, a cui il venditore era estraneo, e non potevano essere sufficienti a fondare la presunzione di maggior prezzo pagato; deduceva, in ogni caso, errori da parte dell’ufficio nel calcolare la differenza fra i ricavi fatturati e contabilizzati e quelli risultanti dai mutui, nonché l’errata applicazione a tutte le cessioni di immobili RAGIONE_SOCIALE scostamento rilevato soltanto per tre di esse.
1.3. La CTP di Matera, ignorando la richiesta di riunione con la causa instaurata in seguito al ricorso presentato anche dalla società, accoglieva il ricorso del socio NOME, con sentenza che veniva appellata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.4. La CTR operava diversi rinvii della causa a nuovo ruolo, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza nel frattempo pronunciata dal medesimo giudice d’appello nel giudizio instaurato nei confronti della società.
All’ultima udienza, nonostante la perdurante pendenza del procedimento instaurato nei confronti della società dinanzi alla sezione tributaria della Corte di cassazione, la causa veniva decisa con il rigetto dell’appello.
La CTR, pur consapevole della sussistenza di un caso di litisconsorzio necessario tra società e soci (trattandosi di causa relativa all’imputazione per trasparenza di reddito d a partecipazione accertato nei confronti di un socio di società di persone), prendeva atto dell’impossibilità di operare la riunione dei procedimenti, in quanto contro la decisione assunta in grado di appello nei confronti della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era ancora pendente ricorso per Cassazione.
Riteneva quindi necessario ‘uniformarsi a tale decisione’, che aveva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con motivazioni che la CTR dichiarava peraltro di condividere.
1.5. Contro questa sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi principali di ricorso e a sei motivi proposti in via subordinata.
1.6. Il contribuente è rimasto intimato.
1.7. Il Pubblico Ministero ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con memoria.
2. Quanto al ricorso n. 5870-2016:
2.1. Il ricorso riproduce testualmente quello iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, con l’unica differenza che esso si rivolge contro la sentenza n. 127/02/15 pronunciata il 19/1/2015 e depositata il 29/1/2015 dalla CTR di Potenza, sez. 2, su ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tribu taria provinciale di Matera, di annullamento dell’avviso di accertamento emesso sempre per l’anno 2003 contro COGNOME NOME, altro socio al 33,33% della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di imputazione per trasparenza ex art. 5 TUIR del maggior reddito accertato in capo alla società.
2.2. Anche l’apparato motivazionale della sentenza della CTR impugnata, mutatis mutandis , ricalca letteralmente quello esibito dalla sentenza oggetto del ricorso iscritto al NRG 5741/2016.
2.3. Anche in questo giudizio il contribuente è rimasto intimato.
2.4. Il Pubblico Ministero ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con memoria, di tenore identico a quella depositata nel giudizio iscritto al n. 5741/2016.
3. Quanto al ricorso n. 5872-2016:
3.1. Anche l’indicato ricorso riproduce testualmente quello iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, con l’unica differenza che esso si rivolge contro la sentenza n. 126/02/15 pronunciata il 19/1/2015 e depositata il
29/1/2015 dalla CTR di Potenza, sez. 2, su ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, di annullamento dell’avviso di accertamento emesso sempre per l’anno 2003 contro COGNOME NOME, altro socio al 33,33% della ‘RAGIONE_SOCIALE, a titolo di imputazione per trasparenza ex art. 5 TUIR del maggior reddito accertato in capo alla società.
3.2. La motivazione della sentenza della CTR impugnata, mutatis mutandis , ricalca anch’ess a letteralmente quella esibita dalla sentenza oggetto del ricorso iscritto al NRG 5741/2016.
3.3. Anche in questo giudizio il contribuente è rimasto intimato.
3.4. Il Pubblico Ministero ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con memoria, di contenuto del tutto sovrapponibile a quella depositata nel giudizio iscritto al n. 5741/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre riunire i giudizi iscritti al NUMERO_DOCUMENTO e 5872/NUMERO_DOCUMENTO al giudizio iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 274 c.p.c., norma che trova applicazione anche in sede di legittimità, nonché, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che saranno esposte, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso originariamente litisconsortile e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (da ultimo, Sez. 5, 16/04/2024, n. 10270).
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha proposto, in tutti i ricorsi riuniti, motivi formulati in maniera identica, sicché l’esposizione di tali motivi deve intendersi riferita a tutti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, comma 1, 29, 39 e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 102, 156 e 159 c.p.c., 111 Cost., si lamenta la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorda come, a partire dalla sentenza resa a Sezioni Unite n. 14815 del 2008, la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la sussistenza di un caso di litisconsorzio necessario tra la società e i soci di società di persone, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, tutte le volte in cui -come nella specie -si contesti il reddito della società o le modalità del suo accertamento.
Nel caso di specie, osserva la ricorrente, in entrambi i gradi di merito, nonostante l’espressa richiesta avanzata dall’autorità finanziaria, le controversie relative ai soci sono state decise separatamente e posteriormente a quella afferente alla società, peraltro prima del passaggio in giudicato di quest’ultima.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e si prospetta la nullità della sentenza ‘ per mancata disposizione della sospensione necessaria del processo, in attesa dell’esito della vertenza societaria’.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, illegittimamente i giudici di secondo grado, pur avendo riconosciuto l’intima connessione della controversia societaria con quella dei soci, hanno ritenuto di pronunciarsi ‘senza nemmeno attendere il passaggio in giudicato della sentenza’ emessa dal medesimo organo giurisdizionale nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della società di persone, nonostante precedenti rinvii disposti dalla medesima CTR proprio in attesa della decisione di questa Corte innanzi alla quale il procedimento societario era ancora pendente.
5. In via subordinata, per l’ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza impugnata abbia legittimamente recepito, richiamandole, le ragioni espresse nella sentenza della medesima CTR (n. 58/2/2011 del 21 aprile 2011) pronunciata nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento contro la società , l’RAGIONE_SOCIALE ripropone i
sei motivi di ricorso per cassazione già articolati nell’ambito della vertenza societaria.
5.1. Di questi, i primi due ricalcano sostanzialmente i motivi principali di ricorso già illustrati.
5.2. Con i restanti quattro motivi, la ricorrente aggredisce, invece, il merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dalla CTR in ordine all’illegittimità della ripresa fiscale operata dall’RAGIONE_SOCIALE contro la società.
5.3. Con il terzo motivo proposto in via subordinata, in particolare, la ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), primo periodo; dell’art. 62 -sexies del d.l. n. 331/93, D.P.R. n. 600/73, dell’art. 54, 3^ co. D.P.R. n. 633/72, dell’art. 15 del D.L. n. 41/1995 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1^ co. n. 3, c.p.c.’
Per l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe legittima l’imputazione dei maggiori ricavi comprovati dalle discrasie di valori indicati nei preliminari di vendita e nelle perizie di mutuo, rispetto ai valori ufficiali indicati nei rogiti notarili, avendo la CTR espresso valutazioni del tutto generiche sull’operato dell’ufficio.
Nel richiamare per relationem la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società, infatti, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe censurato la ripresa fiscale ritenendo l’accertamento fondato solo su ‘elementi indiziari’ , considerati insufficienti.
5.4. Il quarto motivo proposto in via subordinata denuncia ‘ insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ‘, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la CTR avrebbe ridotto al rango di ‘elementi indiziari’ le numerose prove documentali richiamate nella motivazione dell’atto impositivo e a quest’ultimo allegate, senza esplicitare il percorso logico seguito e senza spiegare perché, anche in caso di prova ‘indiziaria’, tali elementi sarebbero insufficienti a legittimare l’avviso emesso.
5.5. Il quinto motivo proposto in via subordinata denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 1, n. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972, 10 e 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La CTR avrebbe illegittimamente: a) ritenuto non applicabili al caso di specie le modifiche operate dalla legge n. 311 del 2004 ai poteri di indagine bancaria di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972; b) dato rilievo alla mancata richiesta di autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali; c) ritenuto inutilizzabili, in materia tributaria, prove irritualmente acquisite.
5.6. Il sesto motivo proposto in via subordinata denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, sarebbe irrilevante la mancata adozione della procedura telematica di accertamento, che non costituirebbe un vizio invalidante di esso, trattandosi di illegittimità solo formale che non inciderebbe sulla legittimità sostanziale dell’ atto impositivo.
I primi due motivi, proposti in via principale, possono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
Il procedimento avente ad oggetto l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 58/02/2011 pronunciata dalla CTR di Potenza nell’ambito del procedimento avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, iscritto -come segnalato in ricorso -al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO (così dovendosi correggere l’errata indicazione del n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO ne gli atti introduttivi dei giudizi di legittimità in questa sede riuniti), risulta definito con decreto del 4 giugno 2021 del Presidente della sezione tributaria, che lo ha dichiarato estinto, per essersi la società avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 6, commi 8, 9 e 10, del D.L. n. 119 del 2018.
Per effetto dell’adesione alla definizione agevolata, pertanto, la lite è stata ormai definita, mediante l’indicato condono, nei confronti della società di persone.
7.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 1361 del 17/1/2023, proprio con riferimento alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018), tale evenienza rende insussistente l’esigenza di una integrazione del contraddittorio nei confronti della società, che non ha alcun interesse processualmente rilevante a partecipare al giudizio relativo all’accertamento del reddito imputabile per trasparenza ai soci, sicché, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale.
7.2. La medesima pronuncia ha peraltro escluso che gli effetti della definizione agevolata di cui si sia avvalsa la società di persone si estendano automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo, atteso che, nonostante il moRAGIONE_SOCIALE unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi ed aventi ad oggetto imposte differenti, per cui il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (in tal senso, anche Cass. 15/07/2020, n. 15076; Cass. 24/12/2020, n. 29503) e la definizione della lite pendente, da parte della società di persone, non comporta alcuna preclusione all’esercizio del potere -dovere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci.
7.3. Per il resto, nelle cause qui riunite, si è in presenza di ricorsi che, pur proposti separatamente dai tre soci avverso i distinti avvisi di accertamento nascenti dalla medesima rettifica operata nei confronti della società, e mai formalmente riuniti nei giudizi di merito, sono stati di fatto trattati contestualmente e decisi nelle
medesime udienze dallo stesso collegio, sia in primo che in secondo grado, con sentenze depositate in pari data.
Ciò premesso, occorre esaminare le doglianze avanzate con i restanti sei motivi, proposti in via subordinata.
In punto di fatto, va ricordato che l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, constatata la diversità RAGIONE_SOCIALE somme indicate in almeno tre dei ventidue contratti definitivi di vendita rispetto a quelle riportate nei contratti preliminari e nelle richieste di mutuo avanzate dai promittenti acquirenti per acquisire la provvista finanziaria, aveva accertato in via presuntiva la percezione di maggiori ricavi dalle vendite, non contabilizzati dalla società venditrice.
Più nello specifico, l’RAGIONE_SOCIALE, previo esame della documentazione relativa alle pratiche di mutuo giacenti presso gli istituti di credito che l’avevano concesso, aveva rilevato che il valore dichiarato nei rogiti notarili risultava inferiore rispetto a quello indicato negli stessi preliminari di vendita e nelle perizie di stima del valore commerciale degli immobili e aveva, dunque, proceduto a sottoporre a tassazione la differenza così accertata sulla base RAGIONE_SOCIALE indicate prove documentali.
Di conseguenza, aveva anche imputato ai soci, ai sensi dell’art. 5 TUIR e in proporzione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote, un maggior reddito da partecipazione alla società, recuperato a tassazione ai fini IRPEF.
Ciò premesso, i primi due motivi proposti in via subordinata, afferenti sempre all’asserita violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, sono infondati per le medesime ragioni già espresse in relazione ai due motivi principali di ricorso.
Il terzo, quarto e quinto motivo, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente e si rivelano, invece, fondati.
In primo luogo, non può condividersi la tesi della CTR, secondo cui i poteri di indagine presso le banche, per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche operate dalla legge n. 311 del 2004 agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, avrebbero potuto essere
esercitati , prima del 1° luglio 2005, solo con l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Già anteriormente alle modifiche apportate con la legge n. 311 del 2004, l’art. 32, comma 7, del d.P.R . n. 600 del 1973 abilitava l’ufficio finanziario a «richiedere, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all’Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi», aggiungendo che «ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti essere richiesti con l’invio alle aziende e istituti di credito e all’Amministrazione postale di questionari redatti su moRAGIONE_SOCIALE conforme a quello approvato con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».
Le modifiche apportate dalla legge n. 311 del 2004, da un lato hanno ampliato i poteri d’indagine degli uffici finanziari a far data dal 1° gennaio 2005, dall’altro hanno previsto l’obbligo di utilizzare, per la richiesta e l’invio dei dati bancari, esclus ivamente la procedura telematica.
Ma tale obbligo di invio telematico -che, secondo quanto affermato dalla CTR nella sentenza richiamata per relationem , sarebbe stato violato -è scattato solo dal 1° gennaio 2006 (in forza del rinvio disposto dal provvedimento 1° luglio 2005 del Direttore dell’Agenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle more della definizione RAGIONE_SOCIALE relative regole tecniche, particolarmente in materia di sicurezza e di posta elettronica certificata), e dunque da data successiva all’accertamento in esame, risultando posticipate in tal modo anche le connesse problematiche relative alla asserita necessità di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Problematiche qui non rilevanti, dunque, a prescindere dalla loro fondatezza, atteso che la richiesta di dati bancari risulta avvenuta tramite il servizio postale.
13. In disparte ciò, e in ogni caso, vale il principio per cui, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la violazione RAGIONE_SOCIALE regole dell ‘ accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria l ‘ inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso (Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 16/06/2006, rv. 590387-01). Infatti, se non previsto dalla legge, non qualsiasi irritualità nell ‘ acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell ‘ accertamento comporta, di per sé, l ‘ inutilizzabilità degli stessi, esclusi i casi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l ‘ inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Sez. 5, Sentenza n. 27149 del 16/12/2011, rv. 620946-01; Sez. 5, Sentenza n. 4066 del 27/02/2015, rv. 634970-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 13353 del 28/05/2018, rv. 648619-01; Sez. 5, Sentenza n. 38750 del 07/12/2021, rv. 663201-01).
Profilo che qui, pacificamente, non ricorre.
14. Nel richiamare ancora per relationem la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla società, la CTR ha censurato la ripresa fiscale ritenendo che l’accertamento fosse stato giustificato solo su elementi indiziari e, dunque, su ‘fattori presuntivi non corroborati da ulteriori elementi’ .
Risulta quindi fondata la doglianza, avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di violazione del l’art. 39, comma 1, lett. d) , del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che -in base a tale disposizione, anche nella versione ratione temporis applicabile -gli uffici finanziari possono procedere alla rettifica se «l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».
La CTR, nel caso di specie, ha ritenuto che le rilevate differenze di importo -risultanti dal confronto tra le somme indicate nei preliminari di vendita e nelle perizie di stima (in base alle quali, come ha osservato la ricorrente, la banca mutuante acquisisce la certezza della capienza dell’eventuale garanzia ipotecaria, legata al valore reale dell’immobile, in caso di inadempimento del mutuatario) e quelle indicate nei contratti definitivi -fossero ‘meri indizi’ e dunque ‘fattori presuntivi non corroborati da ulteriori elementi’.
Tale discrasia, invece può senz’altro essere valorizzata al fine di valutare il quadro indiziario come caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e quindi idoneo a giustificare l’accertamento dell’ u fficio ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973 e in tal senso questa Corte si è espressa con indirizzo costante (Sez. 5, Ordinanza n. 25854 del 27/9/2024; Sez. 5, Sentenza n. 4076 del 18/02/2020, in motivazione; Sez. 5, Sentenza n. 5190 del 28/02/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 14388 del 9/6/2017, rv. 644429-01).
Tali indizi, anche per l’ingenza degli importi evasi e documentalmente accertati per almeno tre RAGIONE_SOCIALE vendite stipulate nell’anno d’imposta in esame , rappresentano elementi idonei a fondare una presunzione (semplice) di sottrazione a tassazione, non solo in relazione alle vendite operate dietro concessione di mutuo ipotecario, ma anche in relazione alle restanti operazioni non caratterizzate dalla richiesta di mutuo da parte degli acquirenti, ma pur sempre rientranti in una vicenda economica unitaria di edificazione di un complesso immobiliare e di vendita degli appartamenti così realizzati.
Ha quindi certamente errato la CTR nel ritenere che tali indizi dovessero essere corroborati da ulteriori elementi, senza peraltro in alcun modo esplicitare compiutamente il percorso logico seguito per giungere a tale conclusione.
15. Accolti i suddetti tre motivi, il sesto motivo proposto in via subordinata può ritenersi assorbito.
La decisione, pertanto, conformemente alle conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dispone la riunione al ricorso r.g.n. 5741/2016 dei ricorsi r.g.n. 5870/2016 e 5872/2016.
Accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo proposti in via subordinata in tutti i ricorsi, infondati i due motivi proposti in via principale e i primi due motivi proposti in via subordinata e assorbito il sesto. Cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2024.