Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME e NOME , con avv.
NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato;
– resistente –
Avverso la sentenza della CTR della Lombardia-Brescia, n. 2784/2019 depositata il 24 giugno 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attribuiva ai soci di RAGIONE_SOCIALE , NOME e NOME, gli utili extrabilancio accertati con separato avviso di accertamento nei confronti della società, a seguito di p.v.c.
La CTP respingeva il ricorso.
La CTR confermava la decisione di primo grado e quindi i contribuenti propongono ricorso in cassazione fondato su due
RISTRETTA BASE E CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un atto di costituzione senza provvedere a tempestivo controricorso. Da ultimo i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 12, l. n. 212/2000 ed ‘erronea applicazione dei principi in tema di presunzioni rispetto alla ristretta base sociale, nullità dell’avviso di accertamento’.
1.1. Il motivo attacca anzitutto la decisione per non aver rilevato nei confronti dei soci l’omessa osservanza degli obblighi di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
Va osservato che, come statuito da questa Corte (Cass. n. 7598/2014) le garanzie stabilite dalla norma richiamata, rispondendo all’esigenza di dare spazio al contraddittorio, fanno da contrappeso alla invasione della sfera del contribuente, al fine di conformare e adeguare l’azione amministrativa alla situazione concreta del soggetto dalla stessa interessato. Pertanto esse sono apprestate esclusivamente in favore del contribuente sottoposto a verifica presso i locali di sua pertinenza e non anche in favore del terzo a carico del quale possano emergere da detta verifica dati, informazioni o elementi utili in vista dell’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti. A conferma di quanto sopra, si osservi che, anche laddove abbia esteso le garanzie in discorso all’ipotesi della mera richiesta di documentazione al contribuente, la giurisprudenza di legittimità ha comunque mantenuto fermo, come presupposto di applicazione della norma, l’accesso presso i locali aziendali del contribuente sottoposto a verifica (Cass. n. 26493/2014).
Né vale la difesa della parte secondo cui in ogni caso il contraddittorio preventivo andrebbe instaurato anche nei c.d. accertamenti documentali o ‘a tavolino’, posto che tale principio non è previsto dall’ordinamento interno mentre viene imposto
dall’ordinamento unionale solo con riguardo ai tributi armonizzati, dei quali qui non si discute.
1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, lo stesso è apertamente costituito da un tentativo di revisione della decisione di merito operata dal giudice d’appello e si appunta essenzialmente e direttamente sul contenuto dell’avviso anziché sulla decisione.
Peraltro nel corso dell’illustrazione del profilo, producendosi in un inammissibile coacervo di questioni inframezzate da considerazioni di mero riesame ed a continui riferimenti ad elementi estranei alla decisione, si fa riferimento al fatto che i soci sarebbero stati estranei alla gestione, ma anche su ciò è stato svolto dal giudice d’appello un accertamento in fatto, né vengono proposti altri profili di vizio della decisione. In ordine poi al difetto di motivazione dell’avviso, non risulta che la censura colga il segno, poiché mentre nella stessa si legge che il giudice d’appello avrebbe escluso tale vizio dell’atto amministrativo sulla base del concetto di ‘ristretta base’, in realtà nella sentenza si legge che quest’ultimo viene richiamato in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili.
Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda subordinata e violazione ed errata applicazione dell’art. 47 TUIR.
2.1. Oltre anche qui all’affastellamento di questioni distinte e anche contraddittorie fra loro (omissione di pronuncia e contemporaneamente asserita violazione di legge nella pronuncia), il motivo si appunta sulla decisione relativa alla mancata applicazione della tassazione del 49,72 % sugli utili distribuiti, evidentemente oggetto della domanda subordinata, che quindi viene espressamente esaminata dai giudici d’appello.
La decisione sul punto (per nulla omessa) è fondata su due rationes decidendi , una di merito -laddove la CTR ha ritenuto l’inapplicabilità della limitazione della tassazione contenuta nella disposizione in esame, nel testo ratione temporis applicabile -l’altra in rito laddove il giudice di merito osserva che tale domanda
non venne ‘compiutamente proposta in primo grado’, e dunque ‘probabilmente’ tardiva ed inammissibile.
La RAGIONE_SOCIALE non ha assunto tale seconda ratio come estranea alla decisione, nonostante l’utilizzo improprio dell’avverbio ‘probabilmente’, in quanto da un lato conferma nel dispositivo la decisione impugnata, e dall’altro parte dall’asserzione circa la non compiuta proposizione della domanda in primo grado.
Da tutto quanto precede emerge il rigetto del ricorso, ma nulla dev’essere disposto in ordine alle spese atteso che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva .
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025