Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26538/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 659/2015, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi soci della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Treviso che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi dei medesimi avverso gli avvisi di accertamento con il quale l’U fficio aveva accertato, ai fini Ipref, e per l’anno 2006, un maggior reddito.
L’Ufficio , con un precedente atto impositivo, accertava in capo alla società un maggior reddito di impresa, elevato, rispetto alla dichiarazione di euro 58.852,00, ad euro 526.222,00. Per effetto della detta rettifica ed in ragione della ristretta base societaria, emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, con i quali, sul presupposto della distribuzione degli utili extra-contabili, accertava, ai fini Irpef, un maggior reddito di capitale.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva i ricorsi dei soci rilevando che l’avviso di accertamento societario, impugnato in altro giudizio, era stato annullato con sentenza n. 140 del 2012.
La RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza; rilevava che la sentenza resa in primo grado nei confronti della società era stata confermata in appello con sentenza n. 204 del 2015 la quale aveva convenuto sul l’insussistenza dei rilievi sui quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva fondato il proprio accertamento; che in ragione della pregiudizialità dell’accertamento a carico della società, rispetto a quello a carico dei soci, l’annullamento del primo produceva analogo effetto sui secondi.
I contribuenti, in data 9 gennaio 2024, hanno depositato memoria ed hanno versato in atti l’ordinanza di questa Corte n. 12329 del 2022 avente ad oggetto, con riferimento alla medesima vicenda, la
ripresa a tassazione dei redditi relativi ad altro anno di imposta, e precisamente il 2008.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 t.u.i.r., degli artt. 40 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. dell’art. 34 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Osserva che l’accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili in società a ristretta base non è sorretto dal principio di trasparenza; che gli atti impositivi nei confronti dei soci sono autonomi e distinti rispetto a quello societario, il quale, pertanto, non ne costituisce il presupposto necessario; che, di conseguenza, i due giudizi non interferiscono tra loro, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata lamentando che, anche ad ammettere la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, la RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto che la sentenza di annullamento dell’avviso societario non era passata in giudicato, sicché avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo all’accertamento nei confronti dei soci, attendendo la definizione di quello pregiudiziale.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Per l’ipotesi in cui si ritenga che la RAGIONE_SOCIALE abbia implicitamente ritenuto sussistente il giudicato sull’accertamento societario, deduce che il decisum è sorretto da motivazione apparente.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui, richiamando la sentenza di secondo grado resa nei confronti della società, ha escluso, senza alcuna motivazione, la sussistenza di utili extra-contabili in capo a quest’ultima.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione , sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito dell’autosufficienza , per non avere l’Ufficio provveduto a riprodurre i contenuti né degli avvisi di accertamento impugnati e di quello societario né RAGIONE_SOCIALE difese spiegate nei precedenti gradi.
5.1. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950)
5.2. Il ricorso in esame, individua chiaramente le statuizioni censurate e le critiche mosse avverso le medesime così come riportate nella esposizione dei motivi; contiene, pertanto, tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE questioni contrapposte. La
ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi di Ufficio che il giudizio di cassazione avente ad oggetto la sentenza della C.t.r. di conferma della sentenza di primo grado che ha annullato l’avviso di accertamento societario con riferimento allo stesso anno di imposta, 2006, è stato definito da questa Corte con sentenza n. 34062 del 2021 che ha annullato con rinvio la sentenza della C.t.r.
6.1. Di detto precedente -diverso da quello menzionato dai contribuenti in memoria che, invece, è relativo ad altro anno di imposta -la Corte può avere cognizione di ufficio in quanto i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla conoscenza della precedente pronuncia, anche prescindendo dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. 30/12/2020, n. 29923).
In particolare, con la suddetta ordinanza, questa Corte ha accolto il motivo di ricorso con il quale l’Ufficio aveva censurato l’errore di diritto della sentenza impugnata che aveva ritenuto violati i limiti temporali della verifica, senza considerare che -incontestato che l’accertamento era circoscritto agli anni 2006-2011 -per il principio di continuità dei valori fiscalmente rilevanti, l’organo ispettivo ben poteva verificare l’esattezza del saldo (iniziale) del conto cassa al 1° gennaio 2006, e per compiere tale operazione aveva altresì la facoltà di controllare l’esattezza del saldo (finale) di quel conto al 31 dicembre 2005, prendendo visione della contabilità del 2005. Si è osservato sul punto che in tema di determinazione del reddito d’impresa, trova applicazione il principio della c.d. continuità di bilancio, sancito dall’art. 92 t.u.i.r. con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando,
peraltro, il potere dell’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze medesime.
6.2. Deve rilevarsi, invece, stante l’autonomia dei presupposti impositivi per i diversi anni di imposta, l’irrilevanza dell’ordinanza resa da questa Corte con riferimento all’anno di imposta 2008.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
7.1. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati (Cass. 19/01/2021, n. 752) . Resta di disattendere, pertanto, l’assunto dell’Ufficio secondo cui l’accertamento societario e quello nei confronti dei soci sarebbe ro rispettivamente autonomi.
Il secondo motivo è fondato.
8.1. L’Ufficio ha lamentato che il giudice regionale non abbia provveduto alla sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. civ., nonostante mancasse una statuizione definitiva sull’accertamento del maggior reddito contestato alla società.
Con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (Cass., 08/02/2012, n. 1865; 30/11/2012, n. 21396; 20/09/2017, n. 21765).
8.2. Nel merito della questione controversa, è principio consolidato, come detto a proposito del primo motivo, che l’accertamento tributario
nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Tuttavia, solo l’annullamento dell’accertamento societario con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass. n. 752 del 2021 cit.). Si è anche affermato che non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.,. La sospensione pertanto s’impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass. 26/01/2021, n. 1574, Cass., 31/10/2014, n. 23323; cfr. anche 07/03/2016, n. 4485).
8.3. Ebbene, nella sentenza impugnata il giudice regionale si è limitato a dichiarare che nel giudizio tra la società e l’RAGIONE_SOCIALE la Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento. A tale riscontro ha fatto seguire, quale conseguenza, che anche l’appello all’odierno scrutinio doveva essere rigettato stante la pregiudizialità dell’avviso societario. Così decidendo, non ha tenendo conto del fatto che la statuizione intervenuta tra Ufficio e società contribuente non era definitiva non essendo ancora passata in giudicato, come confermato,
tra l’altro, dal successivo ricorso in cassazione. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE, pertanto, non si è attenuta ai principi di diritto sopra illustrati; infatti avrebbe dovuto considerare che l’assenza di definitività dell’accertamento costituente l’antecedente logico-giuridico (controversia tra società e RAGIONE_SOCIALE in ordine al maggior reddito sociale) impediva di decidere sulle questioni afferenti l’odierna controversia, e che invece ricorrevano i presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e dell’ art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992.
8.4. L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli ulteriori.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri; la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.