Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
IRES IRAP IVA IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24367/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 128/2018, depositata il 31/01/2018;
nonché sul ricorso iscritto al n. 24390/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente – contro
NOME INGRID,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 129/2018, depositata il 31/01/2018;
nonché sul ricorso iscritto al n. 24444/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 55/2018, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1 . L’Ufficio , con un primo avviso di accertamento rettificava, ai fini Ires, Irap ed Iva il reddito dichiarato dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), pe r l’anno d i imposta 2010, muovendo vari rilievi.
Successivamente, con atto di autotutela riconosceva maggiori costi e minori ricavi in quanto già dichiarati.
1.1. Con il primo rilievo l’U fficio riprendeva a tassazione i ricavi evasi ritenendo sussistente, a seguito di analisi sul conto cassa dal 1° gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2010, una costante prassi di fittizie implementazioni di quest’ultimo al fine di evitare che lo stesso presentasse saldi negativi generati dalla mancata registrazione di corrispettivi.
1.2. Con un secondo rilievo riprendeva a tassazione ricavi derivanti da vendite in nero.
1.3. Con un terzo rilievo , verificata l’erogazione di ingenti somme in favore di NOME COGNOME, a titolo di mutuo di cui non risultava la gratuità, riprendeva a tassazione gli interessi astrattamente maturati su detta somma assumendo che la società li avesse percepiti ma non contabilizzati.
1.4. Con un quarto rilievo riprendeva a tassazione un ricavo di competenza del 2010, ma dichiarato nell’anno precedente.
Come conseguenza dell’atto impositivo societario, l’Ufficio emetteva separati avvisi di accertamento con i quali imputava ai due soci, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ai fini Irpef, il maggior reddito di capitale in ragione della presunta distribuzione pro quota dei maggiori redditi sociali.
Tutti detti atti impositivi venivano impugnati separatamente dalla società e dai soci e sui medesimi si pronunciava la C.t.r. del Veneto con le tre sentenze in epigrafe.
3.1. Con la sentenza n. 55 del 2018 (oggetto del ricorso 24444 del 2018) la RAGIONE_SOCIALE si pronunciava su ll’avviso di accertamento societario e ne confermava l’annullamento già disposto dalla C.t.p. di Treviso .
3.2. Con le sentenze gemelle n. 128 e 129 del 2018 la C.t.r. si pronunciava sugli avvisi di accertamento personali e ne confermava l’annullamento già disposto dalla C.t.p. di Treviso .
Avverso le tre sentenze ha spiegato separati ricorsi l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La società, nelle more dichiarata fallita, non ha svolto attività difensiva. I due soci, invece, hanno resistito con un unico controricorso, nel quale hanno dato atto di aver ricevuto notifica dei separati ricorsi dell’Ufficio , depositato nel giudizio r.g.n. 24367 del 2018. Nel giudizio n.r.g. 24390 del 2018 NOME non ha svolto attività difensiva.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nel giudizio r.g.n. 24367 del 2018, in data 9 gennaio 2024, hanno depositato memoria ed hanno versato in atti l’ordinanza di questa Corte n. 12329 del 2022 avente ad oggetto, con riferimento alla medesima vicenda, la ripresa a tassazione dei redditi relativi ad altro anno di imposta, e precisamente il 2008.
Considerato che:
Con il ricorso r.g.n. 24444 del 2018, avente ad oggetto l’avviso societario, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata, per motivazione apparente.
1.2. Con il secondo m otivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per l’ipotesi in cui da tenore della medesima possa desumersi che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. abbia affermato che vi era stata violazione del contraddittorio preventivo e che l’atto impositivo fosse illegittimo per tale ragione.
1.3 Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver accolto questioni di merito non oggetto della sentenza di primo grado -la quale aveva annullato l’atto impositivo assumendo un vizio del contraddittorio endo -procedimentale -e da ritenersi rinunciate dalla contribuente in quanto non ritualmente proposte in secondo grado.
1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.
Censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’atto impositivo valori dell’anno non più soggetti ad accertamento.
Con i ricorsi gemelli r.g.n.ri 24367 e 24390 del 2018, aventi ad oggetto le sentenze, anch’esse gemelle, relative agli avvisi personali, l’Ufficio propone nove motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo dato atto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio relativo al rapporto societario non aveva tenuto conto che la sentenza su qu est’ultimo di annullamento della gran parte RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione, non era passata in giudicato, sicché avrebbe dovuto sospendere il giudizio, attendendo la definizione di quello pregiudiziale.
2.2. Con il second o motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che «il nesso di trasparenza non dimostrato non può essere considerato». Osserva che l’imputazione ai soci degli utili extra -contabili si fondava, non sul principio di trasparenza, bensì sulla presunzione di distribuzione in società di capitali a ristretta base.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha affermato che «il contribuente ha ripercorso sostanzialmente quanto espresso dall’RAGIONE_SOCIALE giustificandolo in tutte le accezioni richiamate».
2.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
Per l’ipotesi in cui la RAGIONE_SOCIALE avesse inteso trarre prova della infondatezza dell’accertamento societario da quanto deciso nei giudizi relativi ad altri anni di imposta, censura la sentenza per non aver tenuto conto che detti precedenti favorevoli non erano passati in giudicato.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che «le violazioni citate dal contribuente sono essenziali per la mancanza degli allegati all’avviso».
Osserva che i contribuenti avevano censurato la mancata allegazione agli avvisi personali degli avvisi societari; che, tuttavia, detta allegazione è necessaria solo ove l’avviso personale non riporti il contenuto essenziale di quello societario; che la RAGIONE_SOCIALE non aveva accertato detta circostanza.
2.6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha affermato che «le violazioni citate dal contribuente sono essenziali per la presunzione di interessi»
2.7. Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
2.9. Con il nono motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei principi generali in materia di accertamento e di indagini prodromiche a questo.
Con i motivi, censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’atto impositivo dati provenienti da altri esercizi non sottoposti ad indagine e «valori dell’anno non più soggetti ad accertamento».
Preliminarmente va disposta la riunione dei tre giudizi in quanto connessi in ragione del rapporto di pregiudizialità che si innesta tra l’accertamento societario e gli accertamenti personali in ipotesi di società di capitali c.d. a ristretta base.
Il ricorso r.g. n. 24444 del 2018, avente ad oggetto l’ avviso societario, è fondato quanto ai motivi primo e quarto, restando assorbiti il secondo e il terzo.
4.1. La C.t.r., con la sentenza n. 55 del 2018, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, già disposto dalla C.t.p. di Treviso, che aveva ravvisato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La decisione del giudice di secondo grado è sorretta da tre punti di motivazione: con il primo la C.t.r. ha affermato che «il contribuente ha ripercorso sostanzialmente quanto espresso dall’RAGIONE_SOCIALE, giustificandolo in tutte le accezioni richi amate»; con il secondo ha affermato che «i giudici di prime cure non hanno fissato un imponibile commerciale dell’impresa, anzi annullando del tutto le richiest e dell’RAGIONE_SOCIALE, per altro senza mi nimamente motivarle e supportarle da prove concrete»; con il terzo ha affermato che l’attività oggetto di accertamento era supportata solo da valori relativi ad annualità non più soggetta ad accertamento.
4.2. La sentenza quanto al primo ed al secondo punto di motivazione, è viziata per motivazione apparente.
4.2.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincime nto, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159, Cass. Sez. U. 03/11/2016, nn. 22229, 22230, 22231, 22232).
4.2.2. Quanto alla motivazione per relationem si è precisato, anche con specifico riferimento al processo tributario, che è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.
118 disp. att. cod. proc. civ. la sentenza completamente priva RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattendere le censure mosse con i motivi di appello e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’info ndatezza dei motivi di gravame» (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819;
Si è, altresì, precisato che l a sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»(Cass. 25/10/2018, n. 27112).
4.2.3. La C.t.r. sembrerebbe aver escluso la legittimità dell’accertamento societario riportandosi a quanto affermato dal contribuente (primo punto di motivazione) ed a quanto ritenuto dalla C.t.p. in ordine alla mancata motivazione e prova RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione (secondo punto di motivazione). Tuttavia, in primo luogo la C.t.p. aveva annullato l’atto impositivo per viol azione del contraddittorio endo-procedimentale e non per mancanza di prova, sicché il rinvio a quanto affermato dai giudici di prime cure appare in sé non coerente. In secondo luogo, la C.t.r. ha omesso di confrontarsi con i motivi d’impugnazione della decisione di primo grado e di indicare
le ragioni della ravvisata legittimità RAGIONE_SOCIALE singole riprese a tassazione limitandosi a richiamare, senza ni alcun modo argomentare, quanto affermato dal contribuente e dalla sentenza di primo grado.
Resta, pertanto, del tutto oscuro il percorso logico giuridico che ha portato ad annullare l’atto impositivo.
4.3. La sentenza, quanto al terzo punto di motivazione, è viziata per violazione di legge.
4.3.1. In tema di determinazione del reddito d’impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall’art. 92 t.u.i.r.; da ciò consegue che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze medesime. (Cass. 26/09/2018, n. 22932).
4.3.2. Nella fattispecie in esame è incontestato che l’Ufficio ha preso in considerazione i dati del conto cassa dall’01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 ivi incluso, pertanto, l’anno 2010 sul quale verte il presente giudizio.
4.3.3. La C.t.r., nel ritenere che l’Ufficio non potesse prendere in considerazione i valori (nella specie del conto cassa) relativi ad anni diversi da quelli oggetto dell’accertamento, non ha considerato che, in ragione del principio di continuità dei valori di bilancio, il controllo dei dati del saldo del conto cassa al 2010 poteva fondarsi sulla verifica del saldo del conto cassa del 2005 e sul successivo andamento del medesimo negli anni successivi senza che a ciò conseguisse alcuna duplicazione RAGIONE_SOCIALE somme riprese a tassazione.
I ricorsi gemelli r.g. nn. 24367 e 24390 del 2018 avverso le sentenze, anch’esse gemelle, nn 158 e 159 del 2018, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento personali dei soci NOME NOME sono fondati quanto al primo, al secondo ed al quarto motivo.
5.1. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE ha confermato l’annullamento de gli avvisi di accertamento personali -già disposto dalla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE di Treviso in ragione dell’annullamento, in separato giudizio dell’accertamento societario facendo seguire la propria decisione a quattro punti di motivazione: con il primo ha affermato che «il contribuente ha ripercorso sostanzialmente quanto espresso dall’RAGIONE_SOCIALE, giustificandolo in tutte le accezioni richiamate»; con il secondo ha affermato che non era stato provato il «nesso di trasparenza»; con il terzo ha affermato che le censure del contribuente erano fondate sia quanto alla mancanza degli allegati all’avviso di accertamento, sia per la presunzione degli interessi, sia per l’utilizzo di dati provenienti da altri esercizi; con il quarto, ha ribadito l’ultimo argomento di cui al terzo ovvero che l’ufficio aveva fatto ricorso a dati estranei all’anno oggetto di accertamento.
5.2. Il primo ed quarto motivo dei ricorsi, con i quali l’Ufficio lamenta che giudice regionale non ha provveduto alla sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. civ., nonostante mancasse una statuizione definitiva sull’accertamento del maggior reddito contestato alla società, sono fondati.
5.2.1. Con orientamento ormai consolidato questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato (Cass., 08/02/2012, n. 1865; 30/11/2012, n. 21396; 20/09/2017, n. 21765).
5.2.2. Nel merito della questione controversa, è principio consolidato, come detto, a proposito del primo motivo, che
l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logicogiuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. ‘Tuttavia, solo l’annullamento dell’accertamento societario con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass. n. 752 del 2021 cit.) Si è anche affermato che non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.,. La sospensione pertanto s’impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass. 26/01/2021, n. 1574, Cass., 31/10/2014, n. 23323; cfr. anche 07/03/2016, n. 4485).
Ebbene, nella sentenza impugnata il giudice regionale si è pronunciato sull’accertamento societario sebbene il medesimo fosse oggetto di altro giudizio. Così decidendo, non tenendo conto del fatto che la statuizione intervenuta tra Ufficio e società contribuente non fosse definitiva e dunque non fosse passata in giudicato, il giudice regionale non si è attenuto ai principi di diritto sopra illustrati. Egli infatti doveva considerare che l’assenza di definitività dell’accertamento costituente l’antecedente logico-giuridico (controversia tra società e RAGIONE_SOCIALE in ordine al maggior
reddito sociale) impediva di decidere sulle questioni afferenti l’odierna controversia, e che invece ricorrevano i presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., e dell’ art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992.
5.2.3. In ragione dell’accoglimento del primo e del quarto motivo, restano assorbiti il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso che attingono le sentenze impugnate nella parte in cui dette ultime sembrerebbero aver motivato in ordine all’illegittimità dell’avviso societario.
5.3. Il secondo motivo è fondato.
5.3.1. La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento personale assumendo la mancanza d prova del rapporto di trasparenza.
5.3.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, in caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 2/03/2011, n. 5076; Cass. 22/04/2009, n. 9519; Cass. 18/10/2017, n. 24534; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 11/08/2020, n. 16913, Cass. 04/04/2022, n. 10679).
Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass. 26 maggio 2008, n. 13485).
Tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla
gestione e conduzione societaria (Cass., 02/02/2016, n. 1932; Cass. 14/07/2017, n. 17461; Cass., 22/12/2016, n. 26873; Cass., 09/07/2018, n. 18042; Cass. 27/09/2018, n. 23247).
5.3.3. La RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere non provato il rapporto di trasparenza, che attiene alle sole società di persone, non si è attenuta a questi principi.
5.4. Il terzo motivo è fondato per le ragioni già espresse nel punto 4.2. con riferimento alla sentenza resa con riferimento all’accertamento societario.
Con le sentenze in esame la C.t.r., con il primo punto di motivazione, ha annullato gli avvisi personali facendo richiamo, senza alcuna argomentazione, alle eccezioni di parte e così rendendo motivazione apparente.
5.5. Il quinto motivo è fondato.
5.5.1. La RAGIONE_SOCIALE ha annullato gli avvisi personali assumendo la mancata allegazione ai medesimi dell’avviso societa rio.
5.5.2. Questa Corte ha chiarito che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass.02/10/2020, n. 21126).
5.5.3. La RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere invalidi gli avvisi di accertamento personali in ragione della sola mancata allegazione de ll’avviso societario, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione, il ricorso n.r.g. 2444 del 2018 va accolto quanto ai motivi primo e quarto, assorbiti il secondo ed il terzo; i ricorsi r.g.nn. 24367 e 24390 del 2018 vanno accolti quanto ai motivi, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, assorbiti gli ulteriori; le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 24444 e 24390 del 2018 r.g. al ricorso r.g.n. 24367 del 2018;
accoglie i ricorsi come da motivazione;
cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024.