Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Oggetto: IRES ed IVA 2009 Accertamento ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 -Conti correnti intestati a soci ed amministratori
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26573/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 3308/40/2016, depositata in data 24 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate di Latina notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 2009, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 189.478,62), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a NOME COGNOME (socio ed amministratore di fatto della società) e NOME COGNOME (amministratore di diritto).
La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025.
Con ordinanza n. 3381/2025 questa Corte, preso atto del decesso del difensore della ricorrente e della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale alla ricorrente, disponeva il rinvio a nuovo ruolo.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/06/2025 (la comunicazione alla società è stata fatta al legale rappresentante COGNOME COGNOME).
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 32 1 nr.2)» per avere la CTR ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria in assenza della prova presuntiva dei maggiori ricavi, non potendosi ritenere idonee le movimentazioni bancarie dei conti correnti dei Cesarano. Con particolare riguardo a COGNOME NOME e COGNOME NOME, la
ricorrente deduce la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in quanto la presunzione dell’Ufficio si fonderebbe su un unico elemento grave, ma non preciso né concordante; le movimentazioni sui conti correnti agli stessi intestati avrebbero potuto essere ricondotte, con pari verosimiglianza, all’attività agricola svolta dai medesimi. Con riferimento a NOME NOME, infine, l’asserto dell’Ufficio si fonderebbe unicamente sul legame parentale con i soci e l’amministratore della società; l’unico elemento ind iziario, per quanto grave, non sarebbe preciso e concordante.
Il motivo è infondato.
1.1. In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600/73, e l’art. 51, comma secondo, numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente ratione temporis ), prevedono che gli Uffici finanziari, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possano richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente. Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (così già Cass. 06/12/2011, n. 26173 e Cass. 01/10/2014, n. 20668) la disciplina richiamata non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, non limitando l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda. L’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, e le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici quali il rapporto di stretta contiguità familiare tra essi, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci della società a ristretta base familiare non siano ad essa riferibili. Solo nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente “terzo”, non legato in alcun modo apparente alla società, sarà necessario, per l’Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto), che tale “terzietà” è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa
di legno del contribuente. In altri termini in ipotesi di società a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli sia dall’art. 32 d.P.R. n. 633/1973, che dall’art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei soci, rimanendo comunque la possibilità per la società di dare la prova contraria. Tali legami familiari, proprio perché gli stessi hanno agito unitariamente sotto lo schermo sociale, costituiscono elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate (Cass. 10/06/2022, n. 18704).
1.2. Nella specie la società per azioni era a ristretta base, per cui, data la presunzione di cui supra , incombeva alla società o ai soci COGNOME, titolari dei conti correnti oggetto di controllo fiscale, dare la prova contraria (v., da ultimo, Cass. 13/05/2025, n. 12790, in cui questa Corte ha cassato la decisione della CTR che aveva addossato alla Agenzia l’onere di fornire la prova che i conti intestati al socio fossero utilizzati dalla società; al contrario spettava a quest’ultima dimostrare che tali conti fossero estranei alla compagine, tenendo conto della presunzione applicabile nel caso in esame).
La CTR ha, quindi, fatto corretta applicazione dei sopra richiamati principi, essendo sufficiente a fondare la presunzione legale di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie l’intestazione dei conti correnti ai soci/familiari.
Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «altra violazione o falsa applicazione degli artt. e 2697,
2727, 2729 c.c.» per non avere la CTR proceduto ad una comparazione di ‘ tutti gli elementi indiziari acquisiti all’istruttoria’ (pag. 22 del ricorso). In particolare, tre indizi erano stati dedotti (il considerevole volume d’affari generato dall’attività agricola svolta da COGNOME COGNOME e COGNOME NOME; la nomina di COGNOME COGNOME a procuratore della società solo a giugno 2009; la provenienza – da liberalità dei genitori – delle somme versate sul conto corrente intestato a COGNOME NOME); ove valutati dalla CTR, avrebbero condotto ad una decisione diversa.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto mira ad una nuova valutazione del compendio probatorio, il cui riapprezzamento non è consentito in questa sede.
Invero, il mancato esame di un elemento probatorio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando l’elemento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, fattispecie che non ricorre nel caso di specie.
Infatti, la circostanza che l’attività agricola svolta dai COGNOME fosse ben avviata non è stata dimostrata, così come la provenienza, da liberalità dei genitori, delle somme versate sul conto corrente di NOME COGNOME; né, infine, la nomina di NOME COGNOME a procuratore della società solo a giugno 2009 è idonea ex se ad invalidare il ragionamento inferenziale operato dall’Ufficio, prima, e dalla CTR, poi.
Il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte
della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.