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Accertamento sintetico: valido anche con anno prescritto

La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità di un accertamento sintetico per un’annualità fiscale, anche se basato sulla non congruità del reddito di più periodi d’imposta, uno dei quali è ormai prescritto. Secondo la Corte, la decadenza del potere di accertamento per un anno non impedisce all’Amministrazione Finanziaria di utilizzare i dati di quell’anno come presupposto fattuale per accertare un’annualità successiva non ancora prescritta.

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Pubblicato il 3 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Accertamento Sintetico: Legittimo Anche se Basato su un Anno Prescritto

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia fiscale: la validità dell’accertamento sintetico quando uno dei periodi d’imposta considerati è caduto in prescrizione. La Corte ha chiarito che la decadenza del potere di accertare un’annualità non impedisce al Fisco di utilizzarla come presupposto storico e fattuale per un accertamento su un anno successivo. Questa decisione rafforza gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria e impone una riflessione attenta sulla coerenza delle dichiarazioni dei redditi nel tempo.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2008. L’atto si basava sul cosiddetto ‘vecchio redditometro’, uno strumento che permetteva di determinare sinteticamente il reddito del contribuente partendo dalle sue spese e dalla disponibilità di certi beni.

La normativa applicabile all’epoca (ratione temporis) prevedeva, tra i vari presupposti, che la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quello accertabile dovesse verificarsi ‘per due o più periodi di imposta’. Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria aveva basato l’accertamento per il 2008 anche su uno scostamento rilevato nell’anno 2007. Tuttavia, al momento dell’emissione dell’avviso, il termine per accertare il 2007 era già scaduto.

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva dato ragione al contribuente, annullando l’accertamento. Secondo i giudici di secondo grado, la decadenza del potere di accertamento per il 2007 rendeva impossibile utilizzare quell’annualità come presupposto, facendo così venir meno il requisito della pluralità dei periodi d’imposta.

L’accertamento sintetico e i suoi presupposti normativi

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della CTR, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno analizzato l’art. 38 del d.P.R. 600/1973 (nella sua formulazione antecedente al 2010), la norma che disciplinava il redditometro. Tale norma richiedeva tre condizioni per procedere con l’accertamento sintetico:
1. La disponibilità di ‘elementi e circostanze di fatto certi’ (beni e servizi indicatori di capacità contributiva).
2. Uno scostamento di almeno un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertabile.
3. La non congruità del reddito dichiarato ‘per due o più periodi di imposta’.

Il punto focale della controversia era proprio l’interpretazione di quest’ultimo requisito.

Le motivazioni

La Corte ha chiarito che il requisito della non congruità per più annualità è un presupposto di fatto necessario per legittimare l’accertamento, non un obbligo per il Fisco di notificare un avviso per ciascuno di quegli anni. In altre parole, la legge non impone un accertamento formale e contestuale per tutti i periodi d’imposta rilevanti.

Ciò che è sufficiente, secondo la Cassazione, è che l’atto di accertamento per l’anno non prescritto (in questo caso, il 2008) contenga una motivazione, anche sommaria, delle ragioni per cui il reddito dichiarato è ritenuto incongruo anche per l’altro periodo (il 2007). Questo permette al contribuente di difendersi ed esercitare il proprio diritto di replica su tutti gli elementi posti a fondamento della pretesa fiscale.

La decadenza dal potere di accertamento per il 2007 ha come unico effetto l’impossibilità per il Fisco di pretendere le imposte per quell’anno. Tuttavia, non cancella il fatto storico della sproporzione tra reddito e tenore di vita in quel periodo, che può quindi essere legittimamente utilizzato come ‘spia’ per convalidare l’accertamento sull’annualità successiva.

Le conclusioni

La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce che la prescrizione di un’annualità fiscale non ‘sterilizza’ i dati ad essa relativi, che possono continuare a produrre effetti per l’accertamento di periodi successivi. Per i contribuenti, ciò significa che la coerenza tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa deve essere mantenuta in modo costante nel tempo, poiché una discrepanza, anche se relativa a un anno non più accertabile, può essere usata come fondamento per controlli futuri. L’Amministrazione Finanziaria, d’altro canto, vede confermata la possibilità di utilizzare un approccio pluriennale nell’analisi della posizione del contribuente, anche quando i suoi poteri di accertamento formale sono limitati dalla decadenza.

Può il Fisco utilizzare i dati di un’annualità prescritta per giustificare un accertamento sintetico su un anno successivo?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la circostanza della decadenza dal potere di accertamento per un’annualità non è decisiva. È sufficiente che, nella motivazione dell’atto relativo all’anno non prescritto, si faccia riferimento alla non congruenza dei redditi anche per l’altra annualità, pur se prescritta.

L’accertamento sintetico basato sul ‘vecchio redditometro’ richiede che l’Amministrazione Finanziaria emetta avvisi per tutti gli anni in cui rileva un’incongruenza?
No. La norma non impone all’Ufficio di procedere all’accertamento contestualmente per tutti i periodi di imposta. Richiede solo che l’atto di accertamento per un determinato anno contenga l’indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi.

Cosa deve fare il contribuente per difendersi in questi casi?
Il contribuente ha il diritto di contestare la circostanza della non congruità per tutti i periodi indicati nell’avviso di accertamento, compresi quelli prescritti. L’atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di esercitare pienamente il suo diritto di difesa su tutti i presupposti della pretesa fiscale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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