Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13542 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11996/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE n. 1366/04/21 depositata il 09/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1366/04/21 del 09/11/2021, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 239/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Macerata (di seguito CTP), che aveva accolto
parzialmente il ricorso di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata , l’atto impositivo era stato emesso in ragione del maggior reddito presuntivamente accertato mediante lo strumento del ‘vecchio’ redditometro.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) il contribuente era stato chiamato a fornire informazioni e documenti per giustificare lo scostamento rilevato anche con riferimento all’anno 2007; b) benché l’oggetto diretto dell’accertamento impugnato era stato l’anno d’imposta 2008, il contribuente si era dovuto difendere anche in relazione ad una annualità d’imposta per la quale i termini per l’accertamento erano spirati e gli esiti di detto accertamento incidentale si erano riverberati sull’accertamento tributario dell’annualità immediatamente successiva.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38, quarto comma, e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la sentenza impugnata considerato che gli indici di capacità contributiva o incrementi patrimoniali relativi all’anno non più accertabile costituirebbero un elemento funzionale alla sola verifica dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, sicché non ci sarebbe violazione della disposizione in materia di prescrizione dell’azione impositiva.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La soluzione della questione può essere affidata integralmente alla motivazione di Cass. n. 7911 del 25/03/2025, pronunciata con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibile, le cui considerazioni integralmente si condividono.
1.3. Giova premettere che alla fattispecie in esame trova applicazione il disposto dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2010, n. 122 (operante, nella versione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi per i quali alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione). La citata disposizione, ratione temporis applicabile, testualmente recita: «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta».
1.3.1. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: i) la sussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; ii) lo scostamento di «almeno un quarto
da quello dichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria «per due o più periodi di imposta».
1.3.2. In ordine a tale ultimo requisito, come ha chiarito questa Corte, « il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale » (così Cass. n. 21995 del 28/10/2015).
1.4. Nel merito, come già sostenuto da questa Corte, l’art. 38, comma 4, citato non impone all’Ufficio di procedere all’accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postula che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità, in modo tale da consentire al contribuente di contestare la circostanza (Cass. n. 26541 del 05/11/2008; Cass. n. 10972 del 05/05/2017; Cass. n. 35813 del 22/12/2023).
1.5. Alla luce di tali considerazioni, la circostanza della decadenza dal potere di accertamento per l’altra annualità non è quindi decisiva, dovendosi ritenere che il requisito necessario e sufficiente per la legittimità dell’accertamento sintetico sia il riferimento, nella motivazione dell’atto, alla non congruenza dei redditi dichiarati per altra annualità.
1.6. Ha quindi errato la CTR nel ritenere che la mancata emissione di un avviso di accertamento per il 2007, annualità rispetto alla quale l’ Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere, infici di per sé il potere di accertare l’annualità 2008.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.