Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34745 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 13069/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.316/18/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 2 dicembre 2014, depositata il 15 gennaio 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME ricorre con quattro motivi contro l ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2006 e 2007.
2.La C.t.r. riteneva che l’appello del contribuente non contenesse alcuna critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata e che nel merito fosse infondato, non avendo il contribuente fornito prova contraria idonea a contrastare l’accertamento sintetico dell’ufficio, basato su specifici elementi indicatori della capacità contributiva (nella specie il possesso di un’imbarcazione in leasing comportante costi di mantenimento e manutenzioni incompatibili con il reddito dichiarato).
In relazione alle prove fornite dal contribuente, il giudice di appello ri levava che, relativamente alla gratuità del posto barca, l’appellante aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva proveniente da un terzo, e non un contratto di comodato gratuito; inoltre la C.t.r. rilevava che la perizia prodotta in primo grado era priva degli allegati che il perito avrebbe dovuto esaminare e che il periodo di utilizzo, dal varo stagionale, in aprile -maggio, con il conseguente consumo di carburante, era maggiore rispetto a quanto dedotto dal contribuente.
Infine la RAGIONE_SOCIALE riteneva irrilevante il richiamo alle percentuali di abbattimento per vetustà dell’imbarcazione, dato che il giudice aveva esaminato le tabelle ministeriali aggiornate al 2007, senza che il ricorrente avesse prodotto alcuna diversa valutazione economica.
A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il ricorrente, nel riportare in ricorso i motivi di appello, ritiene che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE abbia affermato che essi non contenessero una specifica critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 1 legge 7 agosto 1990, n.241, 24, comma 2, e 97, comma 1, Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria, pur avendo invitato il contribuente a fornire chiarimenti in ordine al leasing della barca, non aveva attivato il contraddittorio amministrativo, informandolo dell’intenzione di emettere un provvedimento in suo danno.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, erroneamente la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che l’accertamento sintetico poteva fondarsi su ll’applicazione dei
coefficienti previsti dal redditometro, in assenza di preventivo contraddittorio.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Motivazione apparente sopra un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe correttamente valutato la prova documentale offerta dal contribuente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzo, che avevano quanto meno valore di prova indiziaria e di cui avrebbe dovuto tenere conto, sia pure per disattenderle.
2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto, mentre i successivi sono inammissibili per carenza di interesse.
Invero, deve convenirsi con il ricorrente che <> (Cass. n.32954/2018).
Si è anche detto che <> (Cass. n. 15519/2020; vedi anche Cass. S.U. n.36481/2022, che hanno ribadito, in linea generale, la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.).
Nel caso in esame, la C.t.r., pur avendo affermato che i motivi di appello non contenevano un’impugnazione specifica della ratio decidendi della sentenza di primo grado, è passata ad esaminare ‘ ad abundantiam’ le contestazioni del contribuente , rigettando l’appello nel merito.
Tali argomentazioni costituiscono oggetto dei motivi di ricorso successivi al primo, che sono inammissibili per difetto di interesse, perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam dal giudice di appello, al dichiarato fine di meglio supportare l’unica effettiva ratio decidendi, fondata sul rilievo dell’inammissibilità dell’appello .
Invero <> (Cass. 27388/2022; n. 11675/2020).
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarati inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023