Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15836/2021 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce n. 2823/22/2020, depositata il 9.12.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Lecce accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento, per IRPEF e altro, in relazione all’anno 20 08, con il quale era stato determinato , ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce rigettava l ‘appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate , osservando, per quanto qui rileva, che:
-l’Amministrazione finanziaria aveva effettuato l’accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di alcuni indicatori di ricchezza, quali il possesso di diverse autovetture e di un immobile adibito in parte ad abitazione ed in parte a studio professionale;
trattandosi di accertamento sintetico, dovevano essere considerati solo i beni indicati dall’Ufficio e non ulteriori rilievi, quali la correlazione tra i costi e i compensi;
tali beni, peraltro, esprimevano un modesto valore indiziario, dato che l’autovettura Ford Mondeo, il cui acquisto risaliva a tredici anni prima, non poteva costituire indice di ricchezza, essendone la gestione affidata anche al coniuge della contribuente, le cui dichiarazioni dovevano essere considerate attendibili; l’autovettura Fiat Coupè, anch’essa risalente al 1996, apparteneva al coniuge e, quindi, era plausibile che questi ne avesse sostenuto le spese, mentre per l’autovettura Audi era stato riconosciuto dall’Ufficio l’uso promiscuo, sicchè poteva rappresentare solo in parte un indice di ricchezza;
con riferimento al sostentamento dei costi di gestione di detti beni, la contribuente aveva dimostrato di avere disponibilità economiche
riconducibili a risparmi propri e dei propri genitori, per cui doveva escludersi la sussistenza dell’evasione fiscale;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto infondata la pretesa, sebbene la contribuente non avesse fornito alcuna concreta e valida prova contraria; in particolare, lamenta che l’illegittima esclusione dell’evasione non poteva fondarsi sulla sola disponibilità economica di determinate somme da parte della contribuente, ritenute riconducibili alla pregressa attività economica dei genitori , posto che l’accertamento sintetico, che si basa sull’applicazione del cd. redditometro, costituisce una presunzione legale relativa, gravando sull’Amministrazione solo l’onere di individuare elementi certi, indicativi di capacità contributiva, essendo onere del contribuente dimostrare non solo la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la durata del loro possesso, in modo da desumere che tali redditi siano stati utilizzati per finanziare le spese contestate;
-il motivo è inammissibile per difetto di interesse, dovendosi accogliere l’eccezione in tal senso proposta dalla controricorrente con riferimento all’omessa impugnazione di tutte le ‘ rationes decidendi ‘ ;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda -come nel caso in esame su più ‘ rationes decidendi ‘ autonome, nel senso che ognuna
di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le ‘ rationes ‘; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753);
-la CTR non si è limitata a rigettare l’appello dell’Agenzia solo perché ha escluso la sussistenza di un maggior reddito non dichiarato in ragione della disponibilità economica della COGNOME, riconducibile alla pregressa attività economica dei suoi genitori, ma ha anche affermato che gli indici di ricchezza, indicati dall’Amministrazione finanziaria quale prova della maggiore pretesa fiscale, erano insufficienti, ritenendo che i beni attenzionati dall’Ufficio non fossero idonei a provare la maggiore capacità contributiva della COGNOME;
la ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , per cui il motivo proposto è inammissibile;
in conclusione, il ricorso è inammissibile;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di COGNOME NOME COGNOME dichiaratosi antistatario nel controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.400,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge,
disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario di Negro NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025