Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4814 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4814 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto:
IRPEF
2009 – Redditometro.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5197/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di unica erede di COGNOME NOME, deceduto in data 7.9.2019, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina n. 4317/18/2017, depositata in data 14.7.2017, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME un avviso di accertamento, con il quale recuperava ad imposizione, a fini Irpef, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito per l’anno di imposta 2009, in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.
La CTR del Lazio, adita sia dal contribuente che dall’RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo non assolto neppure in parte l’onere della prova incombente sul contribuente.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 19.11.2025.
COGNOME NOME, in qualità di unica erede di COGNOME NOME, deceduto in corso di causa, si è costituita in prosecuzione, depositando in data 7.11.2025 memoria ex art. 380 bis, comma 1 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo strumento di impugnazione parte ricorrente deduce la « nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 36 comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .» per avere la CTR reso una motivazione apparente, omettendo l’esame analitico di tutta la documentazione prodotta in sede di gravame, ritenendo erroneamente che la suddetta produzione documentale corrispondesse a quella già depositata in primo grado.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
1.3. Nella specie la CTR, come si evince dalle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ha analiticamente argomentato il proprio decisum in punto di mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere probatorio su di lui incombente, apparendo pertanto rispettato il parametro del ‘minimo costituzionale’, a prescindere dalla correttezza giuridica della decisione.
Con il secondo mezzo si denuncia la « violazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c », per avere i giudici d’appello imputato a COGNOME NOME un maggior reddito ricostruito in via presuntiva, sulla base di spese che in realtà erano state sostenute dal figlio, senza tenere in considerazione la documentazione prodotta in grado di appello, avendo la C.T.R affermato, a fondamento dell’assunto circa il mancato assolvimento dell’onere della prova, che era stata meramente riproposta la documentazione offerta in primo grado .
Con il terzo strumento di impugnazione si lamenta la « violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c .» per non avere i giudici di seconde cure tenuto conto dell’espresso riconoscimento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del pagamento di alcuni canoni di leasing da parte del figlio nell’anno 2009 e per non aver tenuto conto della non contestazione da parte della stessa A.RAGIONE_SOCIALE. dell’avvenuto pagamento nell’anno 2009, da parte del proprio figlio, di tutti i canoni di leasing RAGIONE_SOCIALE due imbarcazioni.
Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce la « violazione, sotto altro profilo, dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .» per avere la C.T.R. accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, argomentando esclusivamente dalla mancata contestazione ad opera del ricorrente dell’avvenuto sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese di mantenimento dell’imbarcazione laddove per contro il ricorrente aveva ribadito anche in seconde cure, da un lato, che i canoni di leasing RAGIONE_SOCIALE due imbarcazioni erano stati pagati nel 2009 dal figlio e, dall’altro, che in ogni caso la Direzione provinciale, effettuando un accertamento sintetico anche nei confronti della moglie ed argomentando dal sostenimento RAGIONE_SOCIALE stesse spese di mantenimento dell’imbarcazione, aveva operato una duplicazione di materia imponibile.
I motivi secondo, terzo e quarto, che presentano un comune nucleo censorio, con cui sostanzialmente si denuncia l’omesso esame di tutta la documentazione prodotta dal contribuente in relazione alle spese di mantenimento dell’imbarcazione ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di leasing, compresa quella depositata in secondo grado, sono fondati nei limiti che seguono.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, al fine del più ampio rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta,
costituisce principio a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve, seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (tra le tante, Cass. n. 21700/2020).
6.1. I giudici del gravame hanno effettivamente omesso di prendere posizione sulla documentazione indicata a pagina 13 dell’odierno ricorso (estratti del conto corrente bancario n. 13492 intestato al figlio NOME, licenze di navigazione RAGIONE_SOCIALE due imbarcazioni, attestazione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla cointestazione del contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificato al coniuge per il medesimo anno di imposta 2009), prodotta dalla parte appellante in grado di appello, avendo erroneamente affermato che la documentazione posta a base del gravame era la stessa che era stata depositata in primo grado, anziché valutarne l’ammissibilità processuale e, in caso positivo, la rilevanza probatoria. Il Collegio avrebbe pertanto dovuto esaminare la specifica documentazione versata in secondo grado, analiticamente valutandone ammissibilità e idoneità a giustificare la provvista necessaria a sopportare l’acquisto o il mantenimento dei beni costituenti gli indici di spesa individuati dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973.
6.2. In secondo luogo, i giudici di appello non hanno dato conto del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, nel proporre appello incidentale, a pagina
14, aveva ammesso espressamente che ‘ la seconda rata del contratto di leasing per euro 8.106,00 + 14,62 ‘ era stata ‘effettivamente pagata dal sig. COGNOME NOME‘, omettendo di argomentarne l'(eventuale) incidenza probatoria.
6.3. E’ invece infondata la doglianza del ricorrente secondo cui, con riferimento alle altre rate del contratto di leasing della RAGIONE_SOCIALE, ‘ nulla eccepiva o contestava la Direzione’ , il che darebbe luogo ad una non contestazione. La parte ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto di appello incidentale dal quale desumere la pretesa ‘non contestazione’, a maggior ragione a fronte di quanto sostiene la parte controricorrente, la quale, a pagina 5 del controricorso, conferma che l’ammissione riguardava solo la seconda rata del contratto di leasing, sostenuta dal sig. COGNOME NOME, il che aveva peraltro dato luogo ad un annullamento parziale in autotutela, il che è ontologicamente incompatibile con la dedotta ‘non contestazione’. Il riconoscimento espresso di un fatto allegato dalla controparte non può infatti estendersi a fatti diversi, né implicare la loro mancata contestazione.
In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi secondo, terzo e quarto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)