Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26142/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 479/06/2016, depositata in data 12 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale di Vicenza – rideterminava
sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 8.962,00 e accertando un maggior reddito di € 71.635,00 per l’anno d’imposta 2008. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, autovettura e quota di partecipazione societaria.
Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Vicenza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 784/07/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 479/06/2016, depositata in data 12 aprile 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata e falsa applicazione della legge di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nella considerazione della stessa quale presunzione legale ai sensi dell’art. 2728 cod. civ. e conseguente errata valutazione dell’onere probatorio» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la natura di presunzione legale relativa RAGIONE_SOCIALE strumento del redditometro,
anziché di presunzione semplice, esonerando così l’ufficio dal fornire ulteriori prove oltre quelle ricavabili dalla mera applicazione del redditometro.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata e falsa applicazione della legge di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nell’applicazione degli indici ministeriali di cui al D.M. 10 settembre 1992» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha considerato rilevante per l’accertamento del maggior reddito, da parte dell’ufficio, un costo di manutenzione di autoveicolo sproporzionato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione alla preclusione posta dalla norma che inibisce la prova testimoniale nel processo tributario» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha preso in considerazione quale elemento indiziario la dichiarazione extraprocessuale rilasciata dalla sorella del contribuente.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Errata e falsa applicazione della legge di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2 D.M. 10 settembre 1992 nella mancata valutazione dell’intero nucleo famigliare ed errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato e coinvolti nell’accertamento l’intero nucleo famigliare del contribuente.
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono infondati.
2.1. In tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto
all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni
l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››;
è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass.
2.2. Nella fattispecie in esame, sebbene con motivazione succinta, la C.t.r. ha fatto buon governo dei superiori principi nella parte in cui ha ritenuto che il reddito accertato dall’Ufficio risultava corretto in base alla disponibilità dei beni considerati nei DD.MM del 1992 e ss., i cui indici concretano una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art. 2728 cod. civ. , dispensando l’Amministrazione da qualsivoglia ulteriore prova e precludendo al Giudice tributario la possibilità di escludere il valore presuntivo che il legislatore ha connesso alla disponibilità dei beni indice. Pertanto, alcuna valenza argomentativa può essere attribuita al costo di manutenzione dell’autoveicolo , genericamente definito sproporzionato dal ricorrente.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso il ricorrente si duole che nella sentenza la C.t.r. non ha preso in considerazione quale elemento indiziario la dichiarazione extraprocessuale rilasciata dalla sorella del contribuente.
In realtà la censura non attinge la ratio decidendi della decisione, in quanto la motivazione non è affatto rivolta ad affermare la RAGIONE_SOCIALE irrilevanza della dichiarazione della terza, quanto piuttosto a valutarne l ‘ inattendibilità e l’ insufficienza, con riferimento al reddito dichiarato dalla stessa
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, lamentando che la sentenza non avrebbe tenuto conto di dati relativi alla convivenza di ulteriori familiari, al loro reddito, al loro utilizzo dell’auto ed al loro contributo alle spese, non adempie l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali esso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U.,
18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
Nella fattispecie in esame, quindi, con riferimento alla doglianza secondo cui la C.t.r. non ha considerato e coinvolti nell’accertamento l’intero nucleo familiare del contribuente, il ricorrente non specifica dove e quando ha prodotto i documenti dai quali inferire la convivenza di altri familiari, il loro uso dell’autovettura, la loro partecipazione alle spese dell’autovettura medesima ed il loro reddito.
In conclusione, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.2000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2024.