Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006 e 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20856/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 176/4/2016, depositata in data 15 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sig.ra NOME COGNOME riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. CODICE_FISCALE e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006 e
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un’abitazione principale, tre unità immobiliari, un autoveicolo, un’imbarcazione e un acquisto di immobile.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 611/09/2012, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando gli avvisi di accertamento.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Calabria; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 176/4/2016, depositata in data 15 febbraio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha rigettato il gravame dell’ufficio adducendo una motivazione sui principi giurisprudenziali in materia di studi di settore, applicandoli all’accertamento oggetto di contestazione, effettuato tuttavia con il metodo del c.d. redditometro.
Pregiudizialmente, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla contribuente secondo cui l’ufficio non si duole né della violazione del n. 3 né di quella del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. limitandosi a lamentare la nullità della sentenza o del procedimento riferendolo al mancato raccordo motivazionale con i criteri posti dagli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., valgono le considerazioni che seguono.
2.1. Va precisato che, anche a prescindere dalla rubrica, dal corpo del mezzo si trae la denunzia non solo della violazione degli artt. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 2697 cod. civ., ma anche della violazione dei principi sul contraddittorio procedimentale, sull’attribuzione legale dell’onere della prova e sulla disciplina del redditometro; in realtà, la doglianza attinge, nel suo complesso, l’ errata individuazione del thema decidendum da parte della C.t.r., che dimostra ripetutamente di considerare oggetto del giudizio accertamenti fondati su studi di settore, invece che un accertamento sintetico, quale è pacifico che sia.
2.2. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 06/11/2023, n. 30770 e giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) quello secondo cui ‘In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato’. Ancora, ‘ La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del ” petitum” , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di ” error in judicando “, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di ” error facti “, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ (Cass. 10/06/2020, n. 11103).
Tanto premesso, l’unico motivo di ricorso è fondato.
Deve rilevarsi l’assoluta mancanza di una ratio decidendi preliminare, relativa alla nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio preventivo, perché i giudici di appello non la affermano espressamente, piuttosto ricavandosi la palese denunziata errata individuazione del thema decidendum come studi di settore, relativamente ai quali, appunto, è previsto l’obbligo preventivo di contraddittorio. Di poi, proprio a cagione di tale confusione e commistione motivazionale, la C.t.r. affronta il merito della rettifica e decide (non correttamente) richiamando i principi in materia di studi di settore, in particolare in ordine all’onere ed al contenuto della prova gravante sul contribuente.
Si legge nella pronuncia gravata «Orbene, il Collegio ritiene di dover respingere l’impugnativa, stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalla contribuente. Ed invero, in materia di studi di settore, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26635/09 hanno affermato il principio per cui “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”.
3.1. Vero è, invece, che, in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente
ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare
(oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità
contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332.
3.2. Invece, i giudici di seconde cure, seppur a fronte di un accertamento fiscale operato ex art. 38, comma quarto ss, d.P.R. n. 600 del 1973, hanno applicato, nel decidere del gravame, i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento fondato su studi di settore, declinandoli nel caso di specie al comportamento procedimentale e processuale della contribuente, così giungendo a risultati contrastanti rispetto al portato del summenzionato art. 38.
Peraltro, l ‘unico richiamo espresso al redditometro contenuto nella motivazione, oltre che confuso con i principi in tema di studi di settore, è errato, ove si inquadrano le relative presunzioni come presunzioni semplici e non legali relative, contrastabili con la prova contraria del contribuente; nonché ove viene data rilevanza soltanto all’acquisizione dei beni come incrementi e non anche alle spese per il loro mantenimento, anche oggetto dell’accertamento (come risulta dallo stesso controricorso); ed infine ove la disamina della prova liberatoria non viene estesa pure alla relazione tra disponibilità extrareddituali in ipotesi dimostrate e spese ed incrementi contestati dall’Ufficio .
3.3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2024.