Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7015 -20 22 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI
avverso la sentenza n. 3894/08/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 11/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, di maggior reddito ai fini IRPEF emesso nei confronti di NOME COGNOME per l’ anno d’imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancor qui di interesse, che l’amministrazione finanziaria aveva instaurato il contraddittorio con il contribuente ed acquisito la documentazione da lla quale è scaturito l’accertamento in contestazione.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo, cui replica l’ intimata con controricorso.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce le seguenti due censure:
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto dagli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nella parte in cui i giudici di appello hanno erroneamente affermato che l’amministrazione finanziaria aveva instaurato il contraddittorio con il contribuente;
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza impugnata solo genericamente e con motivazione meramente
apparente affermato che l’amministrazione finanziaria aveva instaurato il contraddittorio con il contribuente.
Le censure sono manifestamente infondate.
Come è noto, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, n. 28829 del 2021).
3.1. La pronuncia gravata è, invece, ampiamente sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, esprimendo argomentazioni pienamente intellegibili e logicamente correlate all’oggetto del gravame devoluto, come tale funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, ponendosi bel al di sopra del ‘minimo costituzionale’ di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
3.2. Invero, la congruità e sufficienza della motivazione della sentenza impugnata emerge dalle evidente correlazione che lega l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui « l’Amministrazione finanziaria ha instaurato il contraddittorio ed ha acquisito la documentazione dalla quale è scaturito l’accertamento in contestazione » con la precedente affermazione di sostanziale condivisione delle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado (« La Commissione rileva, come già individuato dalla CTP di Roma, che i motivi di ricorso sono infondati ») e con le argomentazioni (condivise) svolte dalla CTP con riferimento alla questione del contraddittorio, trascritte nella parte relativa allo svolgimento del
processo, in cui si legge che « Contrariamente a quanto esposto, l’Ufficio ha provveduto ad attivare un efficace contraddittorio con il contribuente, che si è articolato in plurime sedute, nel corso delle quali l’istante ha avuto modo di produrre tutta la documentazione in suo possesso, ritenuta necessaria a contrastare la tesi avversa » e che « Proprio dall’esame di tale documentazione, l’ente impositore ha ritenuto che le entrate afferenti a ‘restituzione versamento soci’ non abbiano carattere extrareddituale e non possano quindi essere considerate ai fini richiesti ».
Infondata è anche la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., dedotta nella prima censura, considerato che la CTR ha fatto corretto uso, sia delle regole che disciplinano la ripartizione dell’onere della prova, sia delle regole processuali che disciplinano la valutazione delle prove da parte del giudice.
Infine, quanto al l’omesso esame delle « prove documentali prodotte dal ricorrente », che è vizio dedotto soltanto nel corpo del ricorso (a pag. 10 del ricorso), deve rilevarsene l’inammissibilità in quanto veicolata come error in iudicando (per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché come vizio logico di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. E ciò, evidentemente, al fine di superare l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. essendosi nella specie in presenza di una doppia decisione di merito conforme (Cass. n. 2630 del 2024). A ciò aggiungasi che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U., sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 17005 del 2024), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
offerte dalle parti e, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato, avendo la CTR espressamente affermato, riportandosi a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che p roprio dall’esame della documentazione prodotta dal contribuente «l’ente impositore ha ritenuto che le entrate afferenti a ‘restituzione versamento soci’ non abbiano carattere extrareddituale e non possano quindi essere considerate ai fini richiesti ».
Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024