Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6545/2017 R.G. proposto da:
RISPOLI NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo EMAIL e domiciliato ope legis presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4516/44/2016, depositata in data 2 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno
Avv. Acc. IRPEF 2006
d’imposta 200 6. L’ RAGIONE_SOCIALE – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0 e accertando un maggior reddito di € 63.634,00 per l’anno 2006 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, RAGIONE_SOCIALE disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: pagamento polizze assicurative, abitazione principale, possesso di autovettura di grossa cilindrata, incrementi patrimoniali e spese d’istruzione del figlio.
Avverso l’ avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 2877/35/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il reddito imponibile in € 45.634,00 e condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 4516/44/2016, depositata in data 2 settembre 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame del contribuente, rideterminando il reddito imponibile in € 31.134,00, e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «In riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 29 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 in merito alla richiesta riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, di tutti gli accertamenti sintetici pendenti, notificati a COGNOME NOME e COGNOME NOME, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 ( ratione temporis vigente), nonché in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omesso esame dell’eccepita mancata riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, dei gravami di primo grado, contestata nel primo motivo di appello» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., non avendo disposto la riunione dei procedimenti oggettivamente e soggettivamente connessi (riferiti agli accertamenti riguardanti le successive annualità, nonché il coniuge del contribuente), ha valutato il maggior reddito accertato per l’anno 2006 senza effettuare l’analisi di congruità rispetto ai «due o più periodi d’imposta».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «In riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del primo, quarto, quinto e sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1, 2, comma primo e secondo, 3 e 4 del D.M. 10 settembre 1992, come pure per erronea e infondata valutazione dei singoli elementi indici di capacità contributiva, accertati in relazione alla ‘autovettura TARGA_VEICOLO » il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’autovettura BMW tra i beni indice, nonostante la stessa fosse documentalmente riconducibile ad attività d’impresa e, dunque,
potesse rilevare solo ai fini del reddito RAGIONE_SOCIALE relativa categoria; ha poi derivato in maniera non corretta il reddito sulla base degli altri beni -indice, in ogni caso, poi, l’accertamento c.d. redditometrico potendosi applicare solo quando il reddito dichiarato risulti inferiore a quello ‘effettivo’ e non a quello determinato sulla base dei meri ‘indici’.
Il primo motivo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, ‘ in qualunque momento il presidente RAGIONE_SOCIALE sezione dispone con decreto alla riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse RAGIONE_SOCIALE stessa commissione, il presidente di questa, di ufficio, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti RAGIONE_SOCIALE sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente ‘.
Trattasi evidentemente di un potere ordinatorio del giudice che lo esercita e non tollera censure siccome preordinato al principio dell’economia dei giudizi; conseguentemente, trattandosi di un’attività non sanzionata da alcuna nullità, non può essere configurata come uno dei capi RAGIONE_SOCIALE domanda sul quale manchi la decisione.
Con un importante arresto (Cass. 02/07/2014, n. 15031) si è chiarito che il provvedimento di riunione di cause non è suscettibile di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari per cui l’omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa non può assolutamente essere configurata come una dei capi RAGIONE_SOCIALE domanda sulla quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo è inammissibile oltre che infondato.
La censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei
precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
In altri termini viene chiesto di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come è stata valutata negativamente la prova contraria offerta dal contribuente in ordine al possesso RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO atteso che l’acquisizione del possesso RAGIONE_SOCIALE stessa è avvenuto con pagamento a rate a carico RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il cui titolare è lo stesso contribuente.
3.1. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base RAGIONE_SOCIALE valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale RAGIONE_SOCIALE
sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più RAGIONE_SOCIALE mera prova RAGIONE_SOCIALE disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e RAGIONE_SOCIALE durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità RAGIONE_SOCIALE maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 8 maggio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME