Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5662 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1920/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 631/2021 depositata il 03/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME agisce nella sua qualità di erede del consorte NOME COGNOME, destinatario di avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno 2007 in base al metodo sintetico cosiddetto del redditometro, cioè per la disponibilità di beni attestanti maggior capacità contributiva, consistente in abitazioni, immobile ad uso Ufficio nella disponibilità del figlio, tre veicoli ritenuti di lusso, donde il reddito veniva rideterminato per l’anno 2007 dai dichiarati 9.445,00 agli accertati 65.892,33 ; per l’anno di imposta 2008 dai dichiarati 10.702,00 agli accertati 71.907,95.
Ed insorgeva il contribuente avanti il giudice di prossimità contestando nel metodo il calcolo sintetico e svolgendo argomenti di merito sui profili della disponibilità dei veicoli, venduti nel corso del periodo accertato, di cui uno risale al 1958 e l’altro al 1969, quindi considerabili veicoli storici, capaci di muoversi solo in alcune occasioni e quindi costituendo più costi che non ricchezza.
I gradi di merito non apprezzavano le ragioni della parte contribuente, donde viene proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione affidato ad unico mezzo, cui replica il patrono erariale spiegando tempestivo contro ricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha chiesto essere ammessa ha la procedura di conciliazione di cui alla legge 197 del 2022.
CONSIDERATO
Occorre in via preliminare esaminare l’istanza di conciliazione avanzata testualmente a mente della legge 197 del 2022.
I commi da 206 a 212 dell’articolo 1 della predetta legge prevedono una particolare ipotesi di conciliazione giudiziale fuori udienza RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie con un maggiore abbattimento RAGIONE_SOCIALE funzioni rispetto a quanto previsto dagli articoli 48 e 48 ter del decreto legislativo 546 del 1992 e con una rateizzazione in 5 anni. Tale disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti tributarie pendenti, prevista dai commi da 186 a 205, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado al 1° gennaio del 2023. Detta conciliazione agevolata riguarda solo i ricorsi pendenti in primo e secondo grado con esclusione dei ricorsi pendenti in RAGIONE_SOCIALEzione e RAGIONE_SOCIALE sentenze già depositate, non definitive alla data del 1° gennaio 2023 ammessi invece alla definizione liti tributarie pendenti.
Pertanto, l’istanza è inammissibile non può essere accolta.
Con l’unico motivo di ricorso viene sollevata censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 38 del dpr 600 del 1973 perché il collegio d’appello non ha preso posizione su questioni di fatto e di diritto che avevano formato oggetto di specifica censura, in quanto idonea a dare la prova contraria che l’imponibile accertato è insussistente oppure inferiore al determinato oppure costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi, secondo il criterio di censura affinato da questa Suprema Corte di RAGIONE_SOCIALEzione di cui vengono citati i precedenti.
Nella sostanza, si sollevano alcune circostanze di fatto, cioè che la Ferrari Testarossa non era più posseduta nel 2008, che l’abitazione non misurava 341 m² bensì 246 e che nel 2005 il defunto aveva alienato un bene immobile incamerando €.35.000,00, non c ontestati dall’Agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate, che andavano quindi a ridurre l’imponibile accertato.
Il motivo, così come posto, è inammissibile prima che infondato, poiché tende a contrapporre all’apprezzamento probatorio del giudice di merito un diverso bilanciamento operato dalla parte contribuente teso ad un risultato opposto a quello raggiunto dal collegio di secondo grado nella sentenza in scrutinio.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 cod, proc. civ..
La Corte ha già chiarito che trattasi di una novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149 del 2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale).
Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, rileva la Corte che la predetta normativa -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del Lgs. n. 149/2022 sia immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Ed infatti la norma di cui
all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (come, appunto, quello in esame).
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre alle spese prenotate a debito, al pagamento della somma di euro 2.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.