Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
Irpef- accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11577/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1967/3/2014, depositata in data 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, emetteva cinque avvisi di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME COGNOME per gli anni di imposta dal 1999 al 2003, in base a incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di un immobile nel 2003 e di alcune quote societarie nel 2002.
La contribuente proponeva cinque distinti ricorsi, uno per ciascun avviso, che, riuniti, erano respinti dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE.
La CTR della Calabria rigettava l’appello. In particolare , i giudici del gravame evidenziavano che la contribuente aveva dichiarato redditi, per euro 2.620,00, solo nel 2003, e, a fronte degli incrementi patrimoniali, non aveva dimostrato la presenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte; la documentazione depositata non dimostrava che il prezzo di acquisto dell’immobile fosse stato versato con somme oggetto di finanziamento dalla società di persone di cui ella era parte; infine evidenziavano l ‘ infondatezza della deduzione difensiva relativa all’errata individuazione del pre zz o di acquisto dell’immobile, asseritamente inferiore a quello risultante dall’atto pubblico di compravendita.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023.
Considerato che:
La ricorrente propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze
documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Violazione di legge: art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , evidenziando che l’amministrazione , in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE componenti negative del reddito e non può automaticamente considerare redditi le operazioni di prelievo effettuate dai conti correnti a lui riconducibili; deduce di aver prodotto tre assegni bancari tratti dalla società all’ordine dell’alienante l’appartamento e copia del giornale di contabilità e del mastrino di sottoconto da cui emergeva il finanziamento nonchè il preliminare di compravendita con un prezzo di cessione inferiore a quello indicato nel contratto definitivo; deduce la mancanza di irregolarità formali così gravi da legittimare l’accertament o induttivo.
Con il secondo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia .
Con il terzo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 6 L. n. 212 del 2000. Inesistenza della notifica sotto diverso e ulteriore profilo , dolendosi della inesistenza della notifica dell’avviso di liquidazione, dell’avviso di accertamento e/o avviso bonario, in quanto l’Agenz ia non avrebbe provveduto alla spedizione o produzione della raccomandata informativa.
Con il quarto motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze
documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione e o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 .
Con il quinto motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: artt. 3 e 7 L. n. 212 del 2000 .
Occorre preliminarmente evidenziare che i motivi, proposti promiscuamente, tranne il secondo, come vizio di motivazione e violazione di legge, appaiono tutti inammissibili in relazione alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ ., formulata con canoni non rispettosi della formulazione di tale disposizione vigente ratione temporis .
Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile , al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
Si deve trattare, in quest’ultimo caso, di un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ed inteso quale accadimento naturale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
Resta quindi escluso il vizio di insufficiente, confusa o inconferente motivazione, cui pure in tutti i motivi la ricorrente fa riferimento.
Tali considerazioni di carattere generale, unitamente alla circostanza che in alcuno dei motivi la ricorrente individua con precisione il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR (l’unica circostanza fattuale indicata, nel primo motivo e in parte nel terzo motivo, è data dalla produzione documentale relativa al finanziamento proveniente dalla società e al preliminare di acquisto, elementi documentali tutti però espressamente valutati dalla CTR, con ampia motivazione), rendono inammissibili tutti i motivi ove fanno cumulativo (primo, terzo, quarto e quinto motivo) o esclusivo (il secondo motivo) riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Ciò premesso, il primo motivo è poi inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, concretizzata nella necessità di tenere conto RAGIONE_SOCIALE componenti negative di reddito e della illegittimità dell’accertamento induttivo nei casi di tenuta regolare della contabilità; il riferimento normativo citato è del tutto irrilevante nel caso di specie, ove si verte in tema di accertamento sintetico emesso in base al cd. redditometro di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 30/05/2018, n. 13602, tra le tante, ha affermato che in materia di accertamento sintetico, una volta che l’amministrazione ha dimostrato la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente in base ad elementi certi, anche in presenza di un unico elemento certo, è a carico del contribuente l’onere della prova che l’imponibile così accertato è costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti o da finanziamenti di terzi); il motivo è altresì inammissibile in riferimento a ll’art. 38 in quanto la censura rimane a livello di mera affermazione senza che nel corpo del motivo sia in alcun modo sviluppata.
Il terzo motivo è inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000; la ricorrente si duole della mancata conoscenza dell’atto fiscale che discenderebbe dalla inesistenza della notifica dell ‘ a vviso di liquidazione, dell’avviso di accertamento e/o avviso bonario per omessa raccomandata informativa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , ma la doglianza è del tutto generica sia perché profila un vizio di notifica di un atto non meglio precisato sia perché non indica in alcun modo se e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di appello, posto che di essa non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Per analoghe ragioni è altresì inammissibile il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce, sotto vari profili, la nullità dell’avviso per vizi
motivazionali, senza in alcun modo evidenziare se la questione, di cui la CTR non tratta, sia stata oggetto di appello.
Il quinto motivo, oltre che per le stesse ragioni indicate finora, è infine inammissibile anche per la sua evidente genericità censurando innumerevoli violazioni dello Statuto del contribuente, applicabile anche ai concessionari , provvedendo poi ad elencarne alcuni a titolo esemplificativo .
Ne deriva declaratoria di inammissibilità (alla luce della inammissibilità di tutti i motivi) del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore d ell’ RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.