Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7579 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25966/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3467/47/2016, depositata il 13 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE accertava in capo a COGNOME NOME, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito complessivo di € 58.003,00 (a front e di un reddito dichiarato di € 537,00), con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte da versare sul maggior reddito accertato, oltre interessi e sanzioni.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 258/01/2015, depositata il 18 marzo 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le s pese di lite.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3467/47/2016, pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata in segreteria il 13 aprile 2016 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite .
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. 2 marzo
1989, n. 69, conv. dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dei collegati decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, l’art. 12 del citato d.l. n. 69/1989, conv. dalla l. n. 154/1989, in quanto tale norma, che consentiva agli Uffici -indipendentemente dall’àmbito di operatività dell’art. 39 del d.PR. n. 600/1973 -di procedere ad una ricostruzione induttiva del volume d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, al momento dell’accertamento non era più in vigore, essendo stata abrogata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto la C.T.R. aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. in l. n. 154/1989, per ritenuto difetto di motivazione, perché non conteneva una adeguata replica a quanto addotto dal contribuente, nonostante che il ricorso originario del contribuente non contenesse affatto una tale contestazione.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
La C.T.R. ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato sotto il profilo della mancanza di motivazione, in quanto esso non conteneva una «adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente», ritenendo applicabile, nella specie, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989.
Deve tuttavia rilevarsi che la norma suddetta, prevedente il metodo di accertamento basato sui cc.dd. coefficienti presuntivi, nel periodo d’imposta in oggetto non era più in vigore, essendo stata abrogata in forza dell’art. 3, comma 179, della legge n. 549/1995, «a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995».
La fattispecie in esame, invece, si basa sull’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis , operante solo per le persone fisiche, e solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5, e per almeno due periodi d’imposta, il reddito dichiarato.
Orbene, ai fini dell’accertamento sintetico, il paradigma normativo del procedimento di accertamento non prevede l’invio del questionario di cui all’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, che è una mera facoltà dell’Amministrazione (Cass. 2 dicembre 2021, n. 38060; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27851); conseguentemente, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le
circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano in qualsiasi modo (nell’ipotesi formulata dal ricorrente, mediante l’invio di un questionario) contestati al contribuente, ferma restando per quest’ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell’atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l’annullamento dell’accertamento stesso, né può incidere sulla validità dell’accertamento la mancata risposta dell’Amministrazione al questionario eventualmente inviato (Cass. 18 dicembre 2006, n. 27079).
Conseguentemente, l’A.F., ai fini della motivazione dell’accertamento sintetico, ha il solo obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, per cui la mancata risposta all’eventuale questio nario non inficia la validità e la completezza di tale motivazione.
2.2. Anche il secondo motivo deve ritenersi fondato.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., nel ricorso introduttivo non viene contestata «l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal contribuente nella fase di acquisizione dati richiesti con il questionario», ragion per cui l’av ere posto a fondamento della propria decisione tale circostanza costituisce una chiara violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, previsto dall’art. 112 cod. proc. civ.
La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.