Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20215 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7925/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , entrambe domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME con indicazione di domicilio digitale: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 3133/13/2017, depositata il 1° settembre 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del metodo sintetico
di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», rideterminava il reddito dalla stessa dichiarato in relazione agli anni 2007 e 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF.
La rettifica reddituale operata dall’Ufficio si fondava sul contenuto induttivo dei seguenti elementi indicativi di capacità contributiva: (a)possesso di due autovetture e di una casa di abitazione adibita a residenza principale in proprietà per il 50%; (b)pagamento delle rate di un mutuo; (c)sostenimento di spese per incrementi patrimoniali (acquisto di un terreno edificabile e della nuda proprietà di un fabbricato) effettuate nell’anno 2010 per un ammontare complessivo di 227.000 euro.
La contribuente impugnava i predetti atti impositivi proponendo due separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, la quale, previa riunione dei procedimenti, riconosceva fondate le sole eccezioni inerenti al possesso delle due autovetture.
La decisione veniva in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 3133/13/2017 del 1° settembre 2017, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava «in toto» gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver annullato gli atti impositivi oggetto di causa sulla scorta del rilievo che la
contribuente fosse riuscita a dimostrare il possesso di risorse economiche per un importo di 190.000 euro e che, per effetto di ciò, «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta (va) in misura inferiore al 25 per cento da quello dichiarato» per entrambi gli anni (2007 e 2008) in verifica.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che: – a fronte del contestato sostenimento di spese per incrementi patrimoniali di importo pari a 227.000 euro, ; – doveva, inoltre, tenersi conto degli ; – risultava, quindi, , come richiesto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» .
1.3 Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, risulta rispettoso del principio di .
Esso, infatti, dà conto degli elementi posti dall’Ufficio a base dell’operata rettifica con metodo sintetico del reddito dichiarato dalla COGNOME nel biennio 2007-2008 – e in particolare delle contestazioni mosse con riguardo alle spese per incrementi patrimoniali sostenute dalla contribuente nell’anno 2010 -, nonché delle difese svolte dalla parte pubblica nei pregressi gradi di merito. 1.4 La censura in scrutinio è, tuttavia, inammissibile per altra
ragione.
1.5 La CTR ha, anzitutto, messo in risalto che la controversia devoluta alla sua cognizione atteneva «esclusivamente all’accertamento condotto dall’Ufficio con metodo sintetico puro» , ovvero «alle spese … per incrementi patrimoniali», avendo l’Amministrazione Finanziaria prestato acquiescenza al capo della
decisione di primo grado con il quale erano stati ritenuti privi di fondamento i rilievi fiscali incentrati sul possesso di di una presunta capacità contributiva.
1.6 Nell’immediato prosieguo la Commissione ha osservato che «in ordine… agli investimenti effettuati… nell’anno 2010, consistenti nell’acquisto di un terreno edificabile e nella nuda proprietà dell’immobile ubicato in Comiso (RG), c.da Deserto, il tutto per l’importo complessivo di € 227.000,00, parte ricorrente (avev) a fornito la prova in atti dell’utilizzo di disponibilità finanziarie per complessivi € 190.000,00, mediante l’emissione di a.b. di conto corrente tratti sulla B.P.A. di Ragusa e di a.c. dalla stessa emessi, nonché di a.b. tratti sulla Banca Popolare di Lodi, oltre ad asseriti aiuti finanziari ricevuti da familiari, per i quali, però, non esiste (va) in atti prova certa alcuna» .
1.7 Muovendo da questa premessa, e dopo aver rimarcato che « nella fattispecie in causa» era, «dunque, in contestazione l’importo dell’investimento effettuato, pari ad € 227.000,00, e l’utilizzo della disponibilità finanziaria da parte della contribuente di € 190.000,00» , la Corte regionale è giunta ad affermare che «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta (va) in misura inferiore al 25% da quello dichiarato» , sicché « sia l’accertamento del periodo d’imposta 2007 sia quello relativo al 2008 (andava) no annullati» .
1.8 Ciò posto, occorre tener presente che, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo temporalmente vigente, « qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti ».
1.9 Orbene, una volta stabilito che la contestata spesa di 227.000 euro era stata parzialmente giustificata dalla COGNOME in virtù della prova del possesso di proprie disponibilità finanziarie ammontanti a 190.000 euro, la CTR ha affermato che «il reddito complessivo accertato, al netto dell’utilizzo della disponibilità finanziaria provata dalla parte privata, si discosta (va) in misura inferiore al 25% da quello dichiarato» .
1.10 Così come argomentata, la qui impugnata pronuncia non si pone affatto in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, risultando, pertanto, immune dal denunziato «error in iudicando» .
1.11 Appare, quindi, evidente come, dietro l’apparente denuncia di una violazione o falsa applicazione di legge, l’Agenzia delle Entrate miri, in realtà, a sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento in fatto che i giudici «a quibus» hanno compiuto per escludere che il reddito complessivo netto dichiarato dalla contribuente negli anni 2007 e 2008 fosse inferiore di almeno un quarto rispetto a quello accertato sinteticamente dall’Ufficio.
1.12 Una doglianza così formulata non può, però, trovare ingresso, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. n. 6397/2025, Cass. n. 33379/2024, Cass. n. 23295/2023, Cass. n. 12465/2022).
1.13 D’altro canto, ove mai il motivo in disamina fosse inteso a far valere un preteso errore di calcolo commesso dalla CTR nella verifica della misura dello scostamento richiesto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, si tratterebbe comunque di vizio non deducibile con lo strumento del ricorso per cassazione, ma destinato a trovare rimedio nel procedimento di correzione ex artt. 287 e seguenti c.p.c., istituto generale applicabile anche al processo tributario (cfr. Cass. n. 15315/2018, Cass. n. 16488/2006).
1.14 Riguardo, poi, all’ulteriore elemento di capacità contributiva costituito dal pagamento delle rate di mutuo, la Commissione regionale ha escluso che la relativa questione rientrasse nel «quantum devolutum» in appello e tale affermazione non è stata specificamente censurata dalla difesa erariale.
Per tutto quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione