Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4330  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17643/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente domiciliato in Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 346/2016, depositata il 9 marzo 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Cuneo che, invece, aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008 , l’Ufficio aveva accertato sinteticamente un maggior reddito , rispetto a quanto dichiarato, sulla base di indici di una maggiore capacità contributiva.
L’Ufficio aveva originariamente contestato al contribuente la non congruità dei redditi dichiarati sia per il 2007 che per il 2008. Quanto al 2007, in sede di accertamento con adesione, il contribuente aveva fornito elementi che avevano portato alla corretta rideterminazione del maggior reddito che era stato, di conseguenza, azzerato.
L’ Avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto  di  non  aver  proposto  tempestivo  controricorso,  ai  soli  fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale .
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto illegittimo l’accertamento  relativo  all’anno  2008,  sebbene  per  l’anno  2007  il maggior reddito fosse stato «azzerato». Osserva che solo in caso di scostamento  del  reddito  per un  biennio l’Ufficio  può  procedere all’accertamento sintetico.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’obbligo del contraddittorio  preventivo  fosse  soddisfatto  dal  mero  invio  di  un questionario, generico e standardizzato.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per difetto assoluto di motivazione.
Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione apparente ed apodittica e per non aver valutato i dati ed i documenti addotti  se non per negarne in modo assiomatico la rilevanza.
Il terzo motivo, da esaminarsi in via preliminare in quanto volto a denunciare un error in procedendo tale da comportare la nullità della sentenza impugnata, è infondato.
4.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Le  Sezioni  Unite  della  Corte  hanno,  altresì,  precisato  che  la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda,  tuttavia,  percepibile  il  fondamento  della  decisione,  perché recante  argomentazioni  obiettivamente  inidonee  a  far  conoscere  il ragionamento  seguìto  dal  giudice  per  la  formazione  del  proprio convincime nto, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla
con le più varie, ipotetiche congetture (Come ricordato da ultimo da Cass. 23/05/2022, n. 16653).
4.2. La sentenza non incorre nel vizio denunciato.
La C.t.r. ha ritenuto legittimo l’atto impositivo. Ha rilevato, in sintesi, che l’Ufficio aveva riscontrato lo scostamento del reddito per entrambi gli anni oggetto di accertamento e che tale scostamento andava verificato in astratto, ovvero prescindendo da quanto successivamente dedotto o provato dal contribuente; che on vi era stata lesione del diritto al contraddittorio endo-procedimentale; che non potevano applicarsi le regole del nuovo redditometro; che il contribuente non aveva fornito adeguata prova contraria. La RAGIONE_SOCIALE.t.r., pertanto, ha adeguatamente illustrato le ragioni del decisum.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
6.1. Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 38 .P.R. n. 600  del  1973 nella  formulazione  anteriore  alle  modifiche  apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 (operante, nella versione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi per i quali alla data di entrata in vigore del predetto  decreto-legge  non  era  ancora  scaduto  il  termine  per  la dichiarazione).
La citata norma, ratione temporis vigente, testualmente recita: “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi
di  capacità  contributiva  individuati  con  lo  stesso  decreto,  quando  il reddito  dichiarato  non  risulta  congruo  rispetto  ai  predetti  elementi per due o più periodi di imposta”.
6.2. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di “elementi e circostanze di fatto certi”, consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal D.M. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di “almeno un quarto da quello dichiarato” del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria “per due o più periodi di imposta”.
6.3. In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha chiarito questa Corte, “il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale” (così Cass. 28/10/2015, n. 21995).
L’art. 38, comma 4, citato non impone all’Ufficio di procedere all’accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postula che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pur sommaria indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò
limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi  le  ragioni  per  le  quali  l’Ufficio  stesso  abbia  ritenuto  non congrua la dichiarazione per tali annualità, in modo tale da consentire al  contribuente  di  contestare  la  circostanza  (Cass.  5/11/2008,  n. 26541; Cass. 5/05/2017, n. 10972).
6.4. Ciò premesso, le vicende successive dei due accertamenti non sono reciprocamente insensibili.
Infatti, l’accertamento della congruità dei redditi conseguiti nel periodo di imposta considerato al fine di integrare il presupposto dello scostamento (almeno) biennale previsto dall’art. 38 cit. che sia emersa all’esito di quella verifica, compiuta in sede di impugnazione dell’atto impositivo che quella diversa annualità prenda in considerazione, oppure nel separato giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso proprio con riferimento all’anno di imposta “integrativo”, oppure discenda da annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria di tale atto impositivo -non può rimanere privo di conseguenze; lo scostamento per uno o più periodi di imposta rappresenta un requisito di legittimità dell’accertamento c.d. redditometrico, che, quindi, non è sufficiente che sussista soltanto all’inizio della verifica amministrativa (in tal senso Cass. 22/12/2023, n. 35813, Cass. 29/01/2021, n. 2071; Cass. 3/10/2019, n. 24700; Cass. 25/05/2018, n. 13234; Cass. 25/05/2018, n. 13190; Cass. 13/03/2018, n. 6075, che espressamente supera il precedente di Cass. 29/09/2005, n. 19106, che aveva affermato che il requisito deve sussistere al momento dell’avvio dell’accertamento, irrilevante che poi una annualità risulti regolare).
6.5.  La  RAGIONE_SOCIALE.t.r.  non  si  è  attenuta  a  questi  principi  in  quanto  ha ritenuto che lo scostamento supposto dalla noma deve essere valutato in  astratto,  a  prescindere  dalle  ulteriori  valutazioni  successivamente
compiute dall’Ufficio il quale all’esito dell’esame di quanto addotto dal contribuente per giustificare lo  scostamento -come  riferito in sentenza, aveva ritenuto del tutto giustificato il reddito del 2007 alla luce RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie documentate.
 Il  ricorso,  va,  pertanto,  accolto  e  la  sentenza  impugnata  va cassata. La causa, in mancanza di necessità di accertamenti in fatto, può essere quindi decisa nel merito, ex art.  384  cod.  proc  civ.  con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
 Le  spese  RAGIONE_SOCIALE  fasi  di  merito  restano  compensate  in  ragione dell’andamento del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il terzo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15 per cento, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024.