Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13795/2015 R.G. proposto da:
AMATO NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 6137/24/2014, depositata in data 26 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dell’avviso di accertamento n.
NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF per l’anno di imposta 2007; la rettifica era operata ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù dell’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti, ossia un immobile nonché un’azienda avente ad oggetto la “rivendita di generi di monopolio”. Malgrado il contraddittorio esperito con l’Ufficio, a mezzo dell’avviso di accertamento veniva rideterminato il reddito del contribuente in € 77.977,00 per l’anno di imposta 2007, a fronte di un reddito dichiarato pari ad € 11.428,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE e si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 250/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato a € 42.000,00.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 6137/24/2014, depositata in data 26 novembre 2014, la C.t.r. adita respingeva il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la
sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al D.M. 10.09.1992 atteso che l’Ufficio utilizzava superfici errate nell’applicazione del moltiplicatore agli immobili nella disponibilità del Sig. COGNOME» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal Sig. COGNOME volto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’ufficio, in violazione del D.M. 10.09.1992, aveva utilizzato superfici errate nell’applicazione del moltiplicatore agli immobili di proprietà, o nella disponibilità, del Sig. COGNOME.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. cod. proc. civ per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione dei giudici di prima istanza in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’ufficio non ha indicato il valore a metro quadro RAGIONE_SOCIALE unità abitative, così come fissato nel D.M. 10.09.1992, privando per l’effetto il contribuente della possibilità di comprendere le modalità attraverso le quali l’organo accertatore ha determinato la pretesa impositiva, in violazione dell’art. 42, DPR 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal COGNOME. COGNOME volto ad ottenere
l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato atteso che l’ufficio, omettendo l’indicazione del valore economico a metro quadro RAGIONE_SOCIALE unità abitative, aveva realizzato una violazione del principio di chiarezza e precisione posto a tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito in relazione alla pretesa impositiva.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio ha imputato nell’anno 2007 incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi a quello accertato, in violazione dell’art. 38, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal Sig. COGNOME volto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato nella parte in cui l’ufficio ha imputato nell’anno 2007 incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi a quello accertato, in violazione dell’art. 38, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul
motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui l’ufficio alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio, in violazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al D.M. 10.09.1992, e agli artt. 23 e 53 Cost., ha ritenuto il box nella disponibilità del ricorrente cespite rilevante ai fini dell’applicazione del “redditometro”» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’ufficio ha ritenuto il box nella disponibilità del ricorrente cespite rilevante ai fini dell’applicazione del “redditometro”.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio imputava due volte lo stesso mutuo al medesimo immobile, in violazione del divieto di doppia imposizione ex art. 163, TUIR in relazione all’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10.09.1992» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’ufficio imputava due volte lo stesso mutuo al medesimo immobile, in violazione del divieto di doppia imposizione.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere la disapplicazione incidenter tantum ex art. 5, R.D. n. 2248/1865 del D.M. 10.09.1992 per eccesso di potere e manifesta illogicità in relazione all’art. 53, Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione del “moltiplicatore” al costo sostenuto dal contribuente per il mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire sulla disapplicazione del D.M. 10.09.1992 nella parte in cui prevede l’applicazione del “moltiplicatore” al costo sostenuto per il mutuo afferente l’abitazione per manifesta illogicità ed eccesso di potere in relazione all’art. 53 Cost.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per ultra-petizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere i Giudici di appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato imputato al Sig. COGNOME il 50% dell’incremento patrimoniale rappresentato dal mutuo stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE benché né l’importo ascritto né il contratto di abbiano formato oggetto di accertamento» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui ha imputato al contribuente il 50% dell’incremento patrimoniale rappresentato dal mutuo stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, benché né l’importo ascritto né il contratto abbiano formato oggetto di accertamento.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 38, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973, D.M. 10.9.1992 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui i giudici di prima istanza hanno rideterminato la pretesa impositiva imputando al contribuente l’incremento patrimoniale pari ad € 175.000.00 verificatosi nell’anno 2009 nonostante il sostenimento del relativo costo d’acquisto non sia in alcun modo riferibile al Sig. COGNOME» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui ha imputato al contribuente l’incremento patrimoniale pari a € 175.000.00 verificatosi nell’anno 2009 nonostante il sostenimento del relativo costo d’acquisto non sia lui in alcun modo riferibile.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stato rideterminato l’imponibile in €42.000,00 indicando una motivazione apparente ed omettendo le ragioni in base alle quali sono giunti alla quantificazione di detto importo» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reputato legittimo il ridimensionamento operati in prime cure del maggior reddito a € 42.000,00.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 42, d.P.R. n. 600 del 1973 e 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere
confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento benché l’Ufficio abbia omesso di valutare la documentazione fornita dal contribuente in sede di risposta al questionario» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame malgrado, in sede di contraddittorio, l’ufficio avesse omesso di valutare la documentazione prodotta dal contribuente a fronte del questionario.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 38, co. 4 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, 1, TUIR e 53, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la correttezza dell’avviso di accertamento nonostante l’Ufficio abbia presunto un maggior reddito in capo al contribuente sulla base del costo sostenuto per il pagamento del mutuo benché tale onere economico debba ritenersi compatibile con il reddito dichiarato» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato l’avviso di accertamento benché l’ufficio abbia presunto un maggior reddito in capo al contribuente sulla base del costo sostenuto per il pagamento del mutuo nonostante tale onere economico debba ritenersi compatibile con il reddito dichiarato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi all’illegittimità della sentenza, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. per mancata pronuncia sull’errata utilizzazione, a cura dell’Ufficio, della superficie dell’immobile bene-indice di capacità contributiva e per non avere i giudici indicato il valore al metro quadro della relativa superficie, sono infondati.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE, nell’affermare che “la RAGIONE_SOCIALE ha apprezzato l’impegno dell’Ufficio, nel rideterminare il maggior reddito, in sede di accertamento, con adesione e si è rifatta all’esito di tale procedura”, ha implicitamente richiamato il procedimento motivazionale logico giuridico espresso dai primi giudici; la RAGIONE_SOCIALE ha condiviso l’operato dell’Ufficio, che in quella sede, ha escluso dal calcolo del reddito sintetico l’abitazione di Maghemo, INDIRIZZO e ha ritenuto corretta la valorizzazione del secondo immobile, ritenendo non significativa la differenza di metratura tra i 108 metri quadrati computati dall’Ufficio e i 95 mq risultanti dall’atto pubblico. Vieppiù che la decisione sulla questione principale, relativa all’eliminazione dell’immobile intestato alla coniuge del contribuente accertato, ha assorbito quella relativa all’indicazione del valore a metro quadrato, rendendone superfluo l’esame.
Il terzo motivo è infondato.
Invero, gli incrementi patrimoniali realizzati in un determinato anno possono essere presi a base di un accertamento relativo ad annualità pregresse, sul presupposto che detti incrementi esprimono una capacità di spesa giustificata da redditi accumulati negli anni precedenti cui l’accertamento è riferito. A tal fine il citato comma 5 dell’articolo 38 prevede che la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta “con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti” Non è previsto, peraltro, alcun onere per l’ufficio di estendere necessariamente l’accertamento al periodo d’imposta in cui l’incremento patrimoniale si è realizzato, essendo sufficiente che tale circostanza, rilevante come dato oggettivo, sia menzionata nella motivazione dell’avviso di accertamento riferito all’anno in cui il reddito è stato conseguito.
3.1. Quanto sostenuto trova conferma nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte di cassazione, la quale ha affermato che “in
tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzati per l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, non debbono necessariamente riferirsi all’anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici non contributivi (Cass., 20 aprile 2012, n. 6222; cft., altresì, Cass., 31 marzo 2011, n. 7408).
Il quarto motivo di impugnazione non è fondato.
La questione relativa al box, infatti, è stata superata, poiché il box, insieme all’abitazione di Maghemo, INDIRIZZO, è stato eliminato dal novero dei beni indice, sin dal primo grado di giudizio, come si legge nella sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, che contempla l’eliminazione dell’abitazione in questione, considerata in uno al box.
5. Il quinto motivo di ricorso, relativo alla doppia imputazione del mutuo, con conseguente lamentata doppia imposizione, non è fondato. Anche in questo caso, non si tratta di omessa pronuncia, ma di una pronuncia implicita: la C.t.r. lombarda, nell’ affermare che “la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE ha apprezzato l’impegno dell’Ufficio, nel rideterminare il maggior reddito, in sede di accertamento, con adesione e si è rifatta all’esito di tale procedura”, ha implicitamente avallato il procedimento logico giuridico espresso di primi giudici che avevano condiviso l’operato dell’Ufficio, che in quella sede, ha escluso dal calcolo del reddito sintetico l’abitazione di Maghemo, INDIRIZZO e ha ritenuto corretta la valorizzazione del secondo immobile. Né il valore del mutuo può comportare una doppia imposizione, poiché l’importo di € 5.782,00, di cui all’accertamento, è stato complessivamente valorizzato per mesi 12, precisamente, per nove mesi al 50% col coniuge e per 3 mesi nella misura del 100%.
5.1. Va qui richiamato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26/05/2022, n. 17011) secondo, pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Anche il sesto motivo di ricorso è infondato, poiché il Collegio non ha omesso di pronunciare sull’istanza dell’appellante, ma la pronuncia è assorbita dalla decisione sulle questioni principali. Nel merito, inoltre, va rilevato che l’effetto moltiplicatore applicato al mutuo è previsto dalla legge, ed è disciplinato dal decreto ministeriale 10 settembre del 1992. In particolare, lo strumento del redditometro si basa sulla capacità di “spesa”, ossia la possibilità da parte di un soggetto di acquistare determinati beni – individuati in appositi decreti ministeriali -il cui acquisto presuppone necessariamente la disponibilità di risorse finanziarie che possono costituire indice di maggior reddito. Ne deriva che, una volta accertata l’esistenza di specifici elementi indicatori di capacità contributiva, come il mutuo, di cui al d.m. 10 settembre del 1992, esposti dall’Ufficio nell’atto impositivo, il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. (Cass. 23/07/2009, n. 17200).
Il settimo motivo è inammissibile.
Invero, con riferimento al relativo motivo di impugnazione in appello proposto dal contribuente, non si rinviene un vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata laddove, sul punto, la C.t.r.
così argomenta: ‘il Collegio non condivide le argomentazioni a difesa, perché il ricorrente è anche titolare della rivendita di generi di monopolio acquistata dalla società nella quale egli è socio al 50% e, pertanto, la sua capacità contributiva non è slegata dagli incrementi patrimoniali della società e, pertanto, è certamente diverso da quella dichiarata in misura molto irrisoria. In sostanza, egli, nella doppia figura di socio al 50% e di titolare della rivendita di Monopoli, contribuisce alla formazione di incrementi patrimoniali della società che gli competono nella misura della sua partecipazione’
Sotto questo precipuo punto la decisione si profila puntuale ed esaustiva e del crinale motivazionale è agevole scorgere il percorso logico-argomentativo sottostante.
8. L’ottavo motivo è fondato.
Effettivamente la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui è imputato al contribuente l’incremento patrimoniale pari ad euro 175.000 verificatosi nell’anno 2009 in violazione dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede che ‘qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata nei quattro precedenti’.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r., errando, ha ritenuto rilevante, ai fini dell’applicazione del cd. redditometro l’onere economico sostenuto dal soggetto terzo -ossia RAGIONE_SOCIALE, in violazione, si ripete, dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 perché non si opera una differenza tra la rivendita, intestata al contribuente, e l’onere economico della rivendita sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE
Il motivo nono è fondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018).
9.1. In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento
del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
9.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. si è limitata ad avallare criticamente la decisione dei primi giudici, che, a loro volta, hanno ritenuto corretto il maggior reddito accertato, come proposto in adesione, senza valutare l’intero compendio indiziario, con riferimento al quantum, e le prove offerte dal contribuente ritenendo, queste ultime, non adeguate a superare il primo.
9.3. In proposito, va rilevato che giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa ” per relationem “, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Ancora La sentenza d’appello può essere motivata ” per relationem “, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).
10. Il decimo motivo è infondato.
Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, « In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato,
la nullit à̀ consegue solo alle irregolarit à̀ per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (ex plurimis, Cass. 03/05/2022, n. 1398, in motivazione; Cass. 10/05/2021, n. 12268, in motivazione; Cass. 31/03/2017, n. 8378; Cass. 24/02/2016, n. 3583).
11. L’undicesimo motivo è inammissibile.
Con esso, il contribuente si duole che la C.t.r. ha confermato l’avviso di accertamento benché l’Ufficio abbia presunto un maggior reddito in capo al contribuente sulla base del costo sostenuto per il pagamento del mutuo. Esso, riveste evidentemente una natura meritale profilandosi la censura preordinata ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla RAGIONE_SOCIALE In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza del percorso argomentativo seguito per pervenire al proprio convincimento.
12. In conclusione, vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo ed undicesimo e, accolto l’ottavo ed il nono motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo ed undicesimo, accoglie l’ottavo ed il nono
motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 luglio 2024.