Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10173/2016 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente e ricorrente incidentale -n.
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO 1042/5/15, depositata in data 8 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 18 ottobre 2011 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO,
relativo all’anno di imposta 2007. L’ RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 63.363,00 per l’anno 200 7; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro per € 31.000,00, due compravendite di fabbricati per € 100.000,00 ed € 145.833,00 un mutuo per € 56.900,00 e una compravendita di azioni per € 13.020,00.
Avverso l’ avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 09/01/2013, rigettava il ricorso della contribuente, condannandola alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE.t.r. del l’Abruzzo ; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, controdeducendo alle eccezioni di parte e proponendo altresì appello incidentale.
Con sentenza n. 1042/5/15, depositata in data 08 ottobre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame e condannava la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. del l’Abruzzo , la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e, inoltre, ha formulato due motivi di ricorso incidentale condizionato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR 600/73 primo e terzo comma; Violazione e falsa applicazione degli artt.li 111 e 3 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 56 comma 1 DPR n. 633/72 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di dichiarare la nullità assoluta, non sanabile, dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto su delega di un funzionario colpito dalla sentenza n. 37/2015 della Corte cost. e, dunque, sprovvisto della qualifica di dirigente dell’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del 6 comma dell’art. 38 DPR n. 600/73 nonché degli art.li 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. » la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha immotivatamente ritenuto priva di valore probatorio la scrittura privata nonché omesso di esaminare analiticamente la documentazione bancaria, entrambe allegate dalla contribuente, sull’irrilevante presupposto del buon senso e sull’erroneo presupposto del mancato superamento della prova contraria rigidamente considerata.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, così rubricato: « Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’ufficio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto assorbita dal merito la questione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado devoluta dall’ufficio con appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, questione relativa al fatto che la contribuente ha proceduto con la consegna brevi manu del ricorso all’ufficio con modalità di senso opposto a quanto prescritto dall’art.
22 del D.Lgs. n. 446/1992, e cioè depositandone l’originale nella cancelleria della C.t.p. adita e notificandone solo copia all’ufficio.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, così rubricato: « Violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 446/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando o l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., qualora si ritenesse l’appello incidentale implicitamente rigettato con la decisione sul merito, non ha riconosciuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per irrituale costituzione in giudizio, inammissibilità coincidente con quella dedotta nel primo motivo di ricorso incidentale condizionato.
Preliminarmente, va dato atto che, relativamente al terzo anno di accertamento, ossia il 2008 oggetto di altra causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, è intervenuto decreto di estinzione per definizione agevolata (n. 11502/2023).
Il primo motivo di ricorso principale, con cui la contribuente si duole della nullità assoluta dell’impugnato avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario privo di qualifiche dirigenziali, è inammissibile.
Invero, la censura solleva una questione nuova non proposta con il ricorso introduttivo trattandosi di un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 18/09/2015, n. 18448).
Il secondo motivo di ricorso principale, con cui la contribuente si duole dell’accertamento in fatto compiuto dalla C.t.r., segnatamente della parte motiva nella quale si dà atto del mancato soddisfacimento dell’onere della prova da parte della contribuente, è ugualmente inammissibile.
5.1. Esso attiene alla valutazione di merito compiuta dal giudice del gravame circa la prova addotta dalla contribuente ai fini della dimostrazione della natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme percepite
dal padre; si palesa pertanto inammissibile in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie già sottoposte ai giudici di merito (la censura si riduce ad una richiesta di «diversa interpretazione, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass. 07/04/2017, n. 9097; Cass. 07/12/2017, n. 29404).
Il ricorso principale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Dà ciò discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato .
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 25 gennaio 2024.