Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Irpef 2008 – accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26825/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna n. 131/03/2020, depositata in data 20 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Reggio nell’Emilia , che aveva respinto l’impugnazione, proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, c on cui era stato rilevato per l’anno di imposta 2008 un reddito di euro 61.987,05.
Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza di primo grado aveva con precisione escluso l’idoneità – degli argomenti forniti dal contribuente -a confutare il calcolo operato dall’Ufficio. Ha evidenziato, in particolare, la genericità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni addotte con il gravame; anche la CTP aveva sottolineato la genericità degli elementi spesi dal contribuente al fine di vincere la presunzione dettata dalla legge in tema di redditometro.
Per la cassazione della citata sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo . L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta «omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc. nella parte in cui l’impugnata sentenza, pur riferendo che il contribuente avesse depositato una memoria, nulla riferisce alla sopravvenuta argomentazione circa ai proventi non reddituali del COGNOME NOME rivenienti dal rinnovo di linee di credito bancarie con concessione di un nuovo mutuo di € 400.000 accertati in sentenza CTP Reggio E. 171/2017 (doc. 5) passata in giudicato e vincolante ex art. 2909 c.c. anche per il presente giudizio, sentenza ritualmente trascritta in memoria del 27/11/2019 (doc. 4) ed allegata alla memoria stessa con tempestivo deposito in segreteria della CTR RAGIONE_SOCIALE».
Il motivo è infondato.
Il ricorrente si duole dell’omesso esame, da pare della CTR, di un fatto nuovo, costituito dalla disponibilità della somma pari ad € 400.000,00 di provenienza non reddituale, comprovato dall’accoglimento, con altra pronuncia della CTP di Reggio Emilia, di un ulteriore ricorso afferente all’annualità 2010 (la relativa documentazione era stata allegata alla memoria depositata dal ricorrente in secondo grado).
Osserva la Corte che, a prescindere dalla circostanza che la CTR dà atto del deposito di detta memoria, il fatto di cui si lamenta l’omissione non è decisivo per un diverso esito del giudizio (come richiesto dal n. 5 dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.), atteso che l’odierno processo ha ad oggetto l’annualità 2008, mentre la provvista di € 400.000,00 sarebbe stata accreditata, secondo quanto affermato dal medesimo ricorrente (pag. 13 del ricorso), due anni dopo, ovvero nel 2010. In altri termini detta disponibilità nessuna incidenza può avere sull’accertamento induttivo relativo al 2008, in quanto non ancora esistente nell’anno oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.