Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
NOME SALVATORE
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 4 giugno 2021, n. 5404/5/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedeva alla determinazione sintetica di un maggior reddito complessivo netto conseguito da COGNOME
Oggetto: IRPEF –
accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1643/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME, contro il quale, nel 2013, emetteva due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, contestandogli, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dal 2003, l’effettuazione di spese ingiustificate, quali: l’acquisto di un immobile per euro 32.700 con atto registrato nel 2009; spese per canoni di locazione per euro 4.320; l’acquisto di un’autovettura immatricolata nel 2007 e il possesso di altra autovettura immatricolata nel 2004; la stipula, nel 2008, di un contratto di locazione con un canone annuo di euro 24.000.
Contro questi avvisi il contribuente proponeva distinti ricorsi, che la CTP di Catania accoglieva, ritenendo adeguate le giustificazioni addotte e basate sulla percezione, nel 2005, di una somma di euro 19.000 quale corrispettivo della vendita di un immobile nonché di altri bonifici bancari e, dopo il 2007, di importi a titolo di rimborso di somme prelevate dal T.F.R. per aiutare la suocera.
Contro queste decisioni proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, a fronte RAGIONE_SOCIALE stato di disoccupazione del contribuente, le somme prese in considerazione dalla CTP non avrebbero potuto essere considerate come oggetto di risparmi protrattisi fino al 2008. La CTR, riuniti gli appelli, li rigettava, in considerazione RAGIONE_SOCIALE somme ricevute dell’appellato nel 2005 per oltre 95.000 euro con quattro bonifici documentati, uno dei quali -di importo pari a 60.500 euro -a titolo di corrispettivo della vendita di un proprio immobile in Catania, oltre alle somme ricevute a titolo di cassa integrazione e mobilità sino al 2006 quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE
Aggiungeva che l’immobile acquistato dal contribuente era in parte già di sua proprietà, in quanto proveniente da successione ereditaria dal padre, e che, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, tale spesa avrebbe potuto avere rilievo al più nell’anno in cu i era stata effettuata (ossia per l’anno d’imposta 2009), alla luce della modifica all’art. 38 d.p.r. n. 600 del 1973, operata dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010.
Contro questa statuizione, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010.
Per l’RAGIONE_SOCIALE, la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa (o del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o altre disponibilità), dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità (o possesso) e la spesa per incrementi patrimoniali.
Avrebbe altresì errato la CTR nell’affermare l’applicabilità della modifica apportata dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, come convertito, all’art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, anche agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta anteriori al 2009.
Il motivo è fondato.
È vero che, dalla stessa ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, risulta che il contribuente ha provato il possesso di disponibilità economiche rispetto agli esborsi effettuati e contestati con gli avvisi di accertamento, pur senza allegare né provare che proprio quelle disponibilità siano state impiegate per affrontare la spesa per incrementi patrimoniali recuperati a tassazione dall’Ufficio né che quegli stessi redditi fossero esenti da imposta o fossero già stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Nulla ha però dedotto, né provato, con riferimento alla durata di tale possesso.
Come ribadito di recente da questa Corte – Sez. 5, Sentenza n. 10310 del 16/04/2024, rv. 670842-01, alla cui motivazione è possibile fare integrale riferimento nell’accertamento sintetico, il
maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di q uelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall’esborso effettuato.
Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova in tema di accertamento a mezzo redditometro, nella giurisprudenza di legittimità si è registrato un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente. Inizialmente, infatti, si riteneva che quest’ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l’acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento sintetic o (cfr. Cass. 26/11/2014, n. 25104, Cass. 20/03/2009, n. 6813). Rispetto a tale orientamento, altro indirizzo ha ritenuto sufficiente, invece, la prova limitata alla sola disponibilità (Cass. 19/03/2014, n. 6396). La successiva giurisprudenza si è, infine, stabilizzata in termini mediani, ritenendo che, pur non prevedendosi che le ulteriori RAGIONE_SOCIALE (non reddituali) siano state utilizzate proprio per coprire le spese contestate, si chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso; previsione, questa, che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati
per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass., 30/07/2019, n. 2047, Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass., 20/01/2017, n. 1510). Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame -e quindi non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente -ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885). 5. La sentenza impugnata -che ha completamente omesso di vagliare l’idoneità della documentazione esibita dal contribuente (in maggior parte costituita da bonifici bancari risalenti al 2005) a dimostrare la durata del possesso di tali somme fino agli esborsi contestati per gli anni d’imposta 2007 e 2008 (tanto più in una situazione incontestata di disoccupazione in cui versava il contribuente a far data dal 2003) -non si è conformata a questi principi e contiene un ulteriore errore di diritto, nella parte in cui ha affermato l’applicabilità della modifica apportata dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, come convertito, all’art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, anche agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta anteriori al 2009.
5.1. Questa Corte, infatti, ha già rilevato che l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», sicché la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Sez. 5, Ordinanza n. 4822 del 23/02/2024, rv. 670405-01; Cass. 07/06/2021, n. 15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n. 22746).
Con riferimento all’incremento patrimoniale ottenuto con l’acquisto dell’immobile con atto registrato nel 2009, dunque, a differenza di
quanto erroneamente opinato dalla CTR, doveva essere applicato l’articolo 38 nella versione anteriore alle modifiche apportate con il d.l. n. 78 del 2010, con la conseguenza che tale incremento patrimoniale poteva legittimamente presumersi effettuato con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui la spesa è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, sicché dovevano rilevare quantomeno le quote di incremento patrimoniale imputabili ai due anni oggetto di accertamento, pari a un quinto della spesa sostenuta. 6. Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi innanzi illustrati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2024.