Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3129/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CECERE DONATO
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 1902/2022, depositata il 08/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il contribuente NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento in contestazione, con cui l’ufficio rideterminava il reddito personale per l’anno 2011 secondo la capacità contributiva dimostrata, non rispondendo il reddito dichiarato alle spese sostenute per l’acquisto ed il mantenimento di un’imbarcazione, nonché per l’acquisto di un immobile (c.d. redditometro).
Il giudizio di primo grado, svoltosi avanti alla CTP di Bari, si chiudeva con sentenza n. 1826/17, la quale accoglieva il ricorso del privato ritenendo dimostrata la maggiore disponibilità finanziaria, ottenuta tramite vendita di titoli e l’apporto presuntivamente fornito dal coniuge.
La CTR di Bari con sentenza n. 1902/2/2022 accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio, confermando l’accertamento fiscale solo con riguardo al maggior reddito dimostrato dalle spese collegate al possesso dell’imbarcazione, per cui si riteneva insufficiente la prova fornita dal contribuente; all’opposto, il detto avviso veniva ritenuto illegittimo con riferimento alla comprovata disponibilità finanziaria per il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo collegate all’acquisto immobiliare.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la notifica a mezzo EMAIL del ricorso.
Successivamente è stata fisata udienza camerale per il 10 settembre 2025. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia n. 1902/2022, depositata il 08/07/2022 e non notificata, si fonda su due motivi, di seguito compendiati:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/92, in combinato disposto con l’art. 132 n.4 c.p.c e l’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D .P.R. 600/73 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente avvinti e, a ben vedere, risultano fondati, posto che la decisione di merito impugnata contiene una motivazione lacunosa e contraddittoria, come tale del tutto inidonea a sorreggere le conclusioni cui perviene, violando altresì i principi relativi all’interpretazione dell’art. 38 del d.p.r. 600/1973.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; cfr. altresì Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).
Più recentemente, indagando la fattispecie della motivazione apparente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE espressioni fra loro inconciliabili o incomprensibili, Sez. 3, ord. n. 4166 del 15/02/2024, ha stabilito che è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, che non tenga conto RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto. Del pari, Sez. 3, sent. n. 23893 del 04/08/2023, ha ritenuto apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un’organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo. Nel caso di specie, effettivamente, le espressioni contenute nella decisione impugnata, al fine di giustificare le maggiori disponibilità del contribuente relative all’acquisto immobiliare ed al pagamento del mutuo appaiono contraddittorie ed illogiche, risolvendosi in una motivazione di stile.
Infatti, la decisione di merito rileva sul punto: ‘Per quanto riguarda le spese RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo non può disconoscersi la possibilità della moglie del CECERE di partecipare ai pagamenti dette rate attesa la dimostrazione di un reddito complessivo dichiarato di € 13.469,00 per l’anno 2011, sicché non è ragionevole imputare il 50% di dette rate mensili (pari a circa € 850,00) alla Salierno’.
Si deve infatti notare, oltre alla contradditorietà intrinseca di tale affermazione, che da un lato presume l’apporto della moglie del
contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate e dall’altro ritiene nello stesso periodo – irragionevole che tale apporto sia quantificabile nel 50% RAGIONE_SOCIALE rate stesse, come tale motivazione prescinda totalmente dall’importo effettivo RAGIONE_SOCIALE rate annuali da sostenere, che l’ufficio aveva quantificato in Euro 43.431,00.
Non solo, quindi, il reddito della moglie del contribuente è largamente inferiore alla metà dell’importo RAGIONE_SOCIALE rate, ma la sentenza neppure spiega perché dovrebbe presumersi un apporto della stessa e per quale misura. E comunque, la sentenza impugnata neppure tiene conto RAGIONE_SOCIALE presumibili esigenze personali della moglie e, laddove dovesse ipotizzarsi che la moglie abbia contribuito con tutto il proprio reddito, allora dovrebbe pure tenersi conto della correlativa esigenza che il marito si faccia carico interamente RAGIONE_SOCIALE spese della famiglia, così erodendo ulteriormente il reddito disponibile per far fronte alle spese poste a base dell’accertamento (c.d. redditometro).
Anche per quanto riguarda la disponibilità derivante da un asserito disinvestimento finanziario operato dal contribuente in data 10/06/2011, nessuna verifica è stata compiuta circa la permanenza RAGIONE_SOCIALE somme girocontate per tutto l’anno in questione (non dandosi atto nella motivazione, cioè, se tale accredito sia stato successivamente sviato verso altri impieghi e sia pertanto qualificabile come effettivo e non come mero effimero e transitorio incremento di disponibilità, come tale irrilevante). Ciò è tanto più vero in una situazione nella quale la stessa sentenza ha ritenuto non giustificate le spese che contemporaneamente, nel corso dello stesso anno, il contribuente sosteneva per una barca ormeggiata a Malta per importi imputati dall’ufficio per oltre 115.000 Euro.
Infine, va richiamato quanto statuito dalla recente Sez. 5, ord. n. 4838 del 23/02/2024, per la quale in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare,
attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (conforme, altresì, Cass. civ. 21142/2016).
La motivazione della sentenza avrebbe conseguentemente dovuto saggiare la prova liberatoria offerta dal contribuente, prendendo in esame gli asseriti apporti per tutte le spese sostenute nell’anno e ritenute indice rivelatore di maggiori redditi non dichiarati.
In definitiva, alla luce di quanto precede i motivi di ricorso risultano fondati, in quanto il giudice di appello ha motivato in maniera contraddittoria ed apodittica in ordine alla prova contraria del contribuente con particolare riguardo al ritenuto apporto del coniuge ed alla permanenza della disponibilità derivante dallo smobilizzo di un investimento finanziario.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia -Bari (nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i motivi di ricorso;
per l’effetto cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME