Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27269 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27269  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3129/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege  in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CECERE DONATO
-intimato-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    BARI  n.  1902/2022, depositata il 08/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il contribuente NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento  in  contestazione,  con  cui  l’ufficio  rideterminava  il reddito personale per l’anno 2011 secondo la capacità contributiva dimostrata, non rispondendo il reddito dichiarato alle spese sostenute  per  l’acquisto  ed  il  mantenimento  di  un’imbarcazione, nonché per l’acquisto di un immobile (c.d. redditometro).
 Il  giudizio  di  primo  grado,  svoltosi  avanti  alla  CTP  di  Bari,  si chiudeva con sentenza n. 1826/17, la quale accoglieva il ricorso del privato  ritenendo  dimostrata  la  maggiore  disponibilità  finanziaria, ottenuta  tramite  vendita  di titoli  e  l’apporto  presuntivamente fornito dal coniuge.
La CTR  di Bari con sentenza n. 1902/2/2022  accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio, confermando l’accertamento fiscale solo con riguardo al maggior reddito dimostrato dalle spese collegate al possesso dell’imbarcazione, per cui  si  riteneva  insufficiente  la  prova  fornita  dal  contribuente; all’opposto, il detto avviso veniva ritenuto illegittimo con riferimento alla comprovata disponibilità finanziaria per il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo collegate all’acquisto immobiliare.
 Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
 Il  contribuente  è  rimasto  intimato,  nonostante  la  notifica  a mezzo EMAIL del ricorso.
 Successivamente  è  stata  fisata  udienza  camerale  per  il  10 settembre 2025. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia n. 1902/2022, depositata il 08/07/2022 e non notificata, si fonda su due motivi, di seguito compendiati:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del D.Lgs 546/92, in combinato disposto con l’art. 132 n.4 c.p.c e l’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D .P.R. 600/73 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto  strettamente  avvinti  e,  a  ben  vedere,  risultano  fondati, posto che la decisione di merito impugnata contiene una motivazione lacunosa e contraddittoria, come tale del tutto inidonea a sorreggere le conclusioni cui perviene, violando altresì i principi relativi all’interpretazione dell’art. 38 del d.p.r. 600/1973.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che a seguito della riformulazione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa  ed  obiettivamente  incomprensibile”,  esclusa  qualunque rilevanza  del  semplice  difetto  di  “sufficienza”  della  motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; cfr. altresì Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).
Più recentemente, indagando la fattispecie della motivazione apparente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE espressioni fra loro inconciliabili o incomprensibili, Sez. 3, ord. n. 4166 del 15/02/2024, ha stabilito che è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, che non tenga conto RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto. Del pari, Sez. 3, sent. n. 23893 del 04/08/2023, ha ritenuto apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un’organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo. Nel caso di specie, effettivamente, le espressioni contenute nella decisione impugnata, al fine di giustificare le maggiori disponibilità del contribuente relative all’acquisto immobiliare ed al pagamento del mutuo appaiono contraddittorie ed illogiche, risolvendosi in una motivazione di stile.
Infatti, la decisione di merito rileva sul punto: ‘Per quanto riguarda le  spese  RAGIONE_SOCIALE  rate  di  mutuo  non  può  disconoscersi  la  possibilità della  moglie  del  CECERE  di  partecipare  ai  pagamenti  dette  rate attesa  la  dimostrazione  di  un  reddito  complessivo  dichiarato  di  € 13.469,00  per  l’anno  2011,  sicché  non  è  ragionevole  imputare  il 50% di dette rate mensili (pari a circa € 850,00) alla Salierno’.
Si  deve  infatti  notare,  oltre  alla  contradditorietà  intrinseca  di  tale affermazione,  che  da  un  lato  presume  l’apporto  della  moglie  del
contribuente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  rate  e  dall’altro  ritiene  nello stesso periodo – irragionevole che tale apporto sia quantificabile nel 50% RAGIONE_SOCIALE rate stesse, come tale motivazione prescinda totalmente dall’importo  effettivo  RAGIONE_SOCIALE  rate  annuali  da  sostenere,  che  l’ufficio aveva  quantificato in Euro 43.431,00.
Non solo, quindi, il reddito della moglie del contribuente è largamente inferiore alla metà dell’importo RAGIONE_SOCIALE rate, ma la sentenza neppure spiega perché dovrebbe presumersi un apporto della stessa e per quale misura. E comunque, la sentenza impugnata neppure tiene conto RAGIONE_SOCIALE presumibili esigenze personali della moglie e, laddove dovesse ipotizzarsi che la moglie abbia contribuito con tutto il proprio reddito, allora dovrebbe pure tenersi conto della correlativa esigenza che il marito si faccia carico interamente RAGIONE_SOCIALE spese della famiglia, così erodendo ulteriormente il reddito disponibile per far fronte alle spese poste a base dell’accertamento (c.d. redditometro).
Anche per quanto riguarda la disponibilità derivante da un asserito disinvestimento finanziario operato dal contribuente in data 10/06/2011, nessuna verifica è stata compiuta circa la permanenza RAGIONE_SOCIALE somme girocontate per tutto l’anno in questione (non dandosi atto nella motivazione, cioè, se tale accredito sia stato successivamente sviato verso altri impieghi e sia pertanto qualificabile come effettivo e non come mero effimero e transitorio incremento di disponibilità, come tale irrilevante). Ciò è tanto più vero in una situazione nella quale la stessa sentenza ha ritenuto non giustificate le spese che contemporaneamente, nel corso dello stesso anno, il contribuente sosteneva per una barca ormeggiata a Malta per importi imputati dall’ufficio per oltre 115.000 Euro.
Infine, va richiamato quanto statuito dalla recente Sez. 5, ord. n. 4838 del 23/02/2024, per la quale in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n.  600  del  1973,  non  impedisce  al  contribuente  di  dimostrare,
attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo  di  imposta  e,  più  in  generale,  che  il  reddito  presunto  non esiste  o  esiste  in  misura  inferiore  (conforme,  altresì,  Cass.  civ. 21142/2016).
La motivazione della sentenza avrebbe conseguentemente dovuto saggiare la prova liberatoria offerta dal contribuente,  prendendo in esame gli asseriti apporti per tutte le spese sostenute nell’anno e ritenute indice rivelatore di maggiori redditi non dichiarati.
In definitiva, alla luce di quanto precede i motivi di ricorso risultano fondati,  in  quanto  il  giudice  di  appello  ha  motivato  in  maniera contraddittoria  ed  apodittica  in  ordine  alla  prova  contraria  del contribuente con particolare riguardo al ritenuto apporto del coniuge  ed  alla  permanenza  della  disponibilità  derivante  dallo smobilizzo di un investimento finanziario.
 La  pronuncia  impugnata  va  quindi  cassata  con  rinvio  alla  CTR della  Puglia -Bari  (nel  frattempo  divenuta  Corte  di  Giustizia Tributaria  di  secondo  grado)  affinché,  in  diversa  composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il  giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i motivi di ricorso;
per  l’effetto  cassa  la  decisione  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Bari, in diversa composizione,  per  un  nuovo  esame  ed  al  fine  di  provvedere  alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  10  settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME