Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10959/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 2172/01/2015, depositata in data 20 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il sig. NOME COGNOME riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE -direzione RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 13.558,00 per l’anno d’imposta 2007 e a € 17.653,00 per l’anno d’imposta 2008, e accertando un maggior reddito di € 75.109,00 per il 2007 e di € 51.394,00 per il 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: autovettura di grossa cilindrata, abitazione principale, abitazione secondaria e acquisto di ulteriore autovettura di grossa cilindrata.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 267/10/14, accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti del contribuente, determinando il reddito sintetico imponibile in misura pari a € 49.998,00 per l’anno 2007 e a € 38.926,00 per l’anno 2008.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Puglia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 3606/67/2015, depositata in data 20 ottobre 2015,
la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di considerare la documentazione bancaria, prodotta in giudizio dal contribuente, attestante la disponibilità di somme provenienti da disinvestimenti che giustificavano i redditi dichiarati per entrambi gli anni oggetto di accertamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso l’esame di fatti decisivi della controversia, e cioè la realizzazione di disinvestimenti di beni di proprietà negli anni oggetto di accertamento, che le avrebbero consentito di verificare la congruità dei redditi dichiarati dal contribuente.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
2.1. Secondo giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dover dare seguito, «A norma dell’art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati
per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalit à di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente».
2.2. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non ha omesso l ‘esame d i fatti allegati dal contribuente, ed in particolare dei ‘disinvestimenti’ di beni di proprietà, che ha invece preso in considerazione nel corpo della motivazione.
Piuttosto, la C.t.r. ha valutato, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, che la documentazione prodotta in atti non abbia fornito la prova utile a dimostrare la “durata” del possesso RAGIONE_SOCIALE risorse derivanti, in ipotesi, da tali disinvestimenti, ovvero sia il loro transito nella disponibilità del contribuente, sia la durata del possesso dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva
accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
Pertanto, la C.t.r., con una motivazione di cui è chiaramente comprensibile l’iter logico giuridico , ha constatato e illustrato adeguatamente l’insufficienza probatoria della documentazione prodotta dal contribuente, contro il compendio indiziario dedotto dall’ente erariale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che si liquidano in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2024.