Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18238/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 40/31/2016, depositata in data 19/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024;
Rilevato che:
Il sig. COGNOME NOME, residente in Italia dal 2000, (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) fu invitato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di RAGIONE_SOCIALE, in data 18/5/2011 a fornire informazioni sul possesso dei seguenti indici di capacità di spesa: il possesso dal 29/9/2006 al 31/12/2006 di un’autovettura Mercedes acquistata per euro 35.000; la proprietà di un appartamento di 170 mq in RAGIONE_SOCIALE, per il cui acquisto risultava essere stato contratto un mutuo e risultava essere stata pagata la somma di euro 9.573 nel 2006; risultava essere stata acquistata una seconda vettura in data 2/1/2008 per euro 63.800; erano stati percepiti redditi per euro 2.574.
Il contribuente non si presentò al contraddittorio, sicché l’Ufficio ricostruì sinteticamente il suo reddito per l’anno 2006, notificandogli l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2011, accertando redditi non dichiarati per euro 77.791,18.
La RAGIONE_SOCIALE, adìta dal contribuente, respinse il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello del contribuente, riformò in parte la sentenza di primo grado, valorizzando i bonifici ricevuti dall’appellante, pari ad euro 49.870,08, tra novembre e dicembre 2007.
Avverso la sentenza d’appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato memoria ex art. 380 bis .1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che ai sensi dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche apportate con l’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, il contribuente può ‘ dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta’ .
Tale prova non sarebbe stata fornita dal contribuente.
Più precisamente, mancherebbe la prova che i bonifici bancari ricevuti dal contribuente provenissero da suoi parenti e di quale natura avessero tali somme.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Sotto l’apparente rubrica della violazione di legge, l’RAGIONE_SOCIALE censura la ricostruzione di fatto operata dalla C.T.R., la cui decisione si fonda sulla provenienza dei bonifici da parenti del contribuente e sul fatto che le relative somme costituissero RAGIONE_SOCIALE donazioni da essi fatte in suo favore.
Si tratta di valutazioni di merito che non possono essere censurate con il ricorso per cassazione, proponendo alla Suprema Corte una alternativa ricostruzione della fattispecie concreta ( ex coeteris , Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 03).
2. Con il secondo motivo proposto in subordine , rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha censurato la conclusione, cui è giunta la C.T.R., di detrarre dal reddito sinteticamente accertato per l’anno 2006 i bonifici ricevuti dal contribuente alla fine del 2007.
Riepilogate le caratteristiche dell’accertamento presuntivo di cui all’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha inquadrato quello di cui qui si discute nell’ambito del cd. ‘accertamento redditometrico’ (art. 38, comma 4, seconda parte), fondato sulla disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva individuati dal d.m. del 1992.
Orbene, fatte queste premesse, i bonifici ricevuti dal contribuente alla fine del 2007 avrebbero potuto giustificare l’acquisto della Mercedes compiuto nel 2008, non l’acquisto dell’automobile nel 2006 per euro 35.000, né le spese relative al possesso dell’automobile e dell’abitazione.
2.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve sussistere una correlazione temporale tra il periodo del possesso degli elementi indicativi di capacità contributiva ed il periodo d’imposta con riferimento al quale viene compiuto l’accertamento sintetico.
La necessità di tale correlazione temporale è resa, peraltro, evidente nella formulazione del quarto comma, secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente deve avvenire ‘sulla base RAGIONE_SOCIALE spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta’ .
Nella vigenza del comma 4 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 , come modificato dall’art. 1 della legge n. 413 del 1991, prima dell’ulteriore riformulazione avvenuta nel 2010, era possibile, infatti, imputare il
maggior reddito accertato sulla base della spesa per incremento patrimoniale sostenuta in un determinato periodo d’imposta imputando quel maggior reddito per quote costanti ad annualità precedenti rispetto a quella in cui era stata effettuata la spesa (Sez. 5 – , Sentenza n. 5414 del 03/03/2017), ma giammai potrebbero giustificarsi degli indici di capacità contributiva con fonti di reddito esente (come i bonifici ricevuti dai familiari) realizzatesi in epoca successiva rispetto alla manifestazione di tali indici.
3 . Dall’accoglimento del secondo motivo consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà rideterminare il reddito del contribuente in relazione all’anno d’imposta al quale si riferisce l’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.