Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3853/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato nel giudizio di appello presso lo studio del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME in Venticano INDIRIZZO) alla INDIRIZZO;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SALERNO, n. 7028/2015, depositata in data 15/7/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024;
Rilevato che:
Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il suo reddito per l’anno 200 8, in base ad indici manifestati di capacità contributiva, rappresentati dal possesso di due autovetture, di un’abitazione principale e di spese per premi assicurativi.
Dedusse il contribuente che le spese contestate le aveva sostenute grazie ai risparmi accumulati negli anni precedenti, derivanti soprattutto da depositi bancari, cassette di sicurezza ed assegni circolari.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito.
La sentenza di primo grado fu appellata sia dall’Ufficio, che dedusse che il contribuente non aveva provato l’effettivo impiego RAGIONE_SOCIALE somme negli incrementi patrimoniali evidenziati, sia dal contribuente, nella parte che lo aveva visto soccombente.
La sentenza della C.T.R. rigettò l’appello principale dell’Ufficio ed accolse l’appello incidentale del contribuente, annullando l’avviso di accertamento.
Contro la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il contribuente, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 38 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che la C.T.R. ha ritenuto provata dal contribuente la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme derivanti da assegni circolari e depositi bancari senza ritenere necessario accertare l’effettivo e concreto possesso degli importi per l’annualità in contestazione , oltre che la provenienza di quelle disponibilità da redditi esenti ovvero che avessero già scontato l’imposizione fiscale .
La mera esibizione di assegni circolari, nonché il possesso di denaro presso istituti bancari, risalenti al 2001 non potrebbe definirsi prova idonea del concreto possesso di quelle disponibilità anche nel periodo al quale si riferiva l’accertamento .
Il giudice di merito non avrebbe accertato l’attuale (con riferimento al periodo al quale si riferiva l’accertamento) disponibilità di risorse finanziarie in capo al contribuente, né avrebbe accertato che quelle disponibilità provenissero da redditi esenti o che avessero a monte scontato l’imposta relativa.
Facendo derivare il potere di spesa del contribuente a disponibilità ritenute provate con documentazione risalente al 2001, la C.T.R. avrebbe violato l ‘art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 , non avendo preteso la prova rigorosa né del possesso RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie nell’anno di accertamento, né della derivazione di quelle disponibilità da redditi esenti o che avessero già scontato l’imposta dovuta o che comunque non rientrassero nella base imponibile.
r.g. n. 3853/2016 a.c. 23/1/2024 Cons. est. AVV_NOTAIO
Con il secondo motivo, rubricato ‘ Omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. ‘ , l ‘RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che il punto decisivo della controversia era il possesso duraturo RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie ai fini della contestazione RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’accertamento sintetico del reddito operato dall’amministrazione .
Orbene, tale punto decisivo sarebbe rimasto privo di alcun esame da parte della C.T.R.
Inoltre, la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che già l’Ufficio, nel procedere all’accertamento sintetico dei maggiori redditi per l’anno in contestazione, aveva tenuto conto degli assegni circolari girati dal padre del contribuente in favore di quest’ultimo per l’importo di euro 40.000.
I due motivi, per evidenti motivi di connessione, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
3.1. Essi sono fondati.
Con la sentenza impugnata (ed a prescindere dalla sua contraddittorietà intrinseca lì dove, da una parte, afferma che ‘ il Collegio ritiene di condividere quanto statuito dalla sentenza n. 6393/2014 della Corte di Cassazione ‘ e, dall’altra, afferma invece che ‘ a tale indirizzo non ritiene di aderire questa Corte’ ), il giudice di appello ha commesso un duplice errore di diritto: il primo è quello di ritenere che , per vincere la presunzione legale a favore dell’erario (Cass., sez. T., n. 4838/2024), sia sufficiente che il contribuente dimostri che abbia comunque avuto, a prescindere dal l’annualità in contestazione, RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie idonee a sostenere le spese indice di maggiore capacità contributiva; il secondo è quello di ritenere che non si possa evincere dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis e trascritto in sentenza, ‘un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l’effettiva
disponibilità finanziaria RAGIONE_SOCIALE somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente ‘ .
Con riferimento al primo errore, deve infatti rilevarsi che è lo stesso art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis vigente, a richiedere che debba risultare da idonea documentazione (prodotta dal contribuente), oltre all’entità dei redditi, ‘la durata del loro possesso’ : in altre parole, è richiesto al contribuente di provare non solo di avere avuto determinate disponibilità finanziarie, ma anche che il possesso RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie di quella entità ( o comunque di un’entità sufficiente a giustificare la manifestazione degli indici di capacità contributiva evidenziati dal fisco) sia perdurato nell’anno d’imposta cui si riferisce l’avviso di accertamento.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che la ratio dell’esigenza che il contribuente dimostri anche ‘la durata del possesso’ è implicitamente funzionale alla prova, quantomeno presuntiva, del collegamento tra quelle disponibilità finanziarie e gli indici di capacità contributiva (entità RAGIONE_SOCIALE spese) evidenziati dal fisco (Cass., sez. T., n. 16637/2020).
Con riferimento al secondo errore, deve rilevarsi che era lo stesso art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione ratione temporis vigente, a richiedere la prova, da parte del contribuente, che il maggior reddito determinato sinteticamente ‘è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta’ .
Occorre, cioè, che le disponibilità finanziarie addotte dal contribuente, di cui sia dimostrat o il possesso nell’anno d’imposta in contestazione e con le quali siano state sostenute le spese indice di capacità contributiva, provengano da redditi esenti o in relazione ai quali il contribuente abbia già pagato l’imposta.
3.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame degli appelli sulla base dei princìpi espressi in motivazione e provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.