Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26782/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO a dal Prof. AVV_NOTAIO
: NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, n. 667/2016, depositata il 13/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza impugnata della CTR della Toscana, sez. stacc. di Livorno, n. 667/2016, resa in sede di rinvio, ha così deciso «Accoglie
l’appello dell’Ufficio e condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese » ma, come emerge chiaramente dalla motivazione, ha rigettato l’originario appello del contribuente.
NOME COGNOME impugnò l’avviso d’accertamento sintetico , con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ricostruito il reddito imponibile del contribuente per l’anno d’imposta 200 5, quantificandolo nella somma di euro 132.954,00, con conseguente imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Livorno respinse il ricorso del COGNOME mentre la CTR della Toscana accolse integralmente il suo appello. Con l’ ordinanza n. 8552 del 2015, questa Corte accolse il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha rigettato il ricorso del contribuente.
2.1 Per l’anno d’imposta 2005 , il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’ufficio accertò un reddito a fini IRPEF e addizionali di euro 132.954,00, dopo che da un questionario compilato dal ricorrente era emerso che in quell’anno egli aveva pagato canoni di locazione per euro 18.000,00 e si era avvalso di due collaboratori domestici a tempo pieno. Il contribuente si era difeso deducendo che tutte le spese erano sostenute dalla coniuge, NOME COGNOME, residente nel Principato di Monaco.
2.2 Riformando la decisione di primo grado, il giudice di appello aveva valorizzato le difese del COGNOME, in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie al suo mantenimento, scaturenti dai cospicui redditi appartenenti alla moglie in ragione dell’attività imprenditoriale svolta nel Principato di Monaco. Per il giudice di appello, l’assenza di convivenza dipendeva non dalla separazione dei coniugi ma dall’impossibilità del contribuente di allontanarsi dall’Italia per problemi legali e successivamente per il rifiuto del Principato di Monaco di riconoscergli la residenza. L’assenza di convivenza non può impedire di ritenere che la moglie benestante potesse aiutare il marito: ‘la circostanza poi che non risulti che le
somme prelevate dai conti della moglie siano state consegnate al marito non è rilevante poiché tenuto conto che il COGNOME non poteva aprire alcun conto bancario in Italia che sarebbe stato aggredito dai creditori, è ragionevole ritenere che la moglie abbia consegnato le somme nelle occasioni in cui veniva a Livorno a trovare il marito ‘ .
2.3 Questa Corte accolse il ricorso con cui l’RAGIONE_SOCIALE lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 600 del 1973, ritenendo che la sentenza si fosse limitata a fare leva sulle disponibilità della coniuge di COGNOME, in spregio dello schema normativo che avrebbe dovuto applicarsi.
2.4 Con la sentenza di rinvio impugnata il giudice ha evidenziato che la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico, determinati dalla manifestazione di una certa capacità di spesa, crea una presunzione di maggior reddito e sposta sul contribuente l’onere della prova. COGNOME avrebbe dovuto spiegare con quali risorse potesse mantenere il proprio tenore di vita. Si era invece limitato a reiterare le difese dei precedenti gradi, facendo riferimento al nucleo familiare e al fatto che le spese erano sostenute dalla moglie. Per il giudice del rinvio non è possibile sostenere che i due coniugi facessero parte dello stesso nucleo familiare. Non vi era inoltre prova né che il tenore di vita del contribuente fosse ricollegabile alle disponibilità della moglie né RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie di quest’ultima .
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito depositando controricorso.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte 4 luglio 2023, ha chiesto di rigettare il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.
Con ordinanza interlocutoria 19 settembre 2023 il processo è stato sospeso sino al 10 ottobre 2023, dopo che il ricorrente con
istanza 27 luglio 2023 aveva chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022. Non ha fatto seguito il deposito presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
Con note di deposito 7 luglio 2023 e 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato una sentenza penale di primo grado di assoluzione e la sentenza penale di secondo grado, che ha confermato la precedente decisione. Ha altresì depositato, in data 10 novembre 2023, memoria illustrativa ex art. 380bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che, con la memoria illustrativa, la difesa del contribuente ha chiesto che sia valutato l’accertamento con efficacia di giudicato in un collegato procedimento penale o, nel caso non si ritenga estensibile il giudicato, di tener conto della sentenza penale ‘alla stregua di prova, assumendola a elemento probatorio valutabile secondo i canoni generali del libero convincimento’.
La questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario è all’esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Trib., ord. 4 marzo 2025 n. 5714/2025) e la normativa di cui all’art. 21 bis comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è stata oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale, per la quale pende il relativo procedimento.
Dunque, se il giudicato avesse ad oggetto gli stessi fatti per cui è processo, il giudizio andrebbe sospeso.
Tuttavia, la sentenza di primo grado di assoluzione del Tribunale di Livorno 19/09/2018 n. 1431 e la s entenza della Corte d’Appello di Firenze 19/10/2021 n. 4187, irrevocabile il 4/3/2022, di conferma della decisione di primo grado, non assumono rilevanza nel presente
giudizio tributario come giudicato esterno penale. Le due sentenze attengono al reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di omessa dichiarazione contestato per gli anni d’imposta dal 2006 al 2012 a NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società. Sottolineato che l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio riguarda l’anno d’imposta 2005, nel processo penale non era stata raggiunta la prova (nella motivazione della Corte d’appello si fa riferimento a una prova contraddittoria e come tale non rispondente al canone dell”oltre ogni ragionevole dubbio’) dell’esterovestizione della società ai sensi dell’art. 73 t.u.i.r. e della circostanza che COGNOME potesse considerarsi un amministratore di fatto. Nel presente giudizio i fatti materiali oggetto di valutazione sono sostanzialmente diversi, riguardando la posizione personale del contribuente e non l ‘imposta evasa da parte della società della moglie e il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME. Esclusa l’efficacia di giudicato, le sentenze penali non sono neanche valorizzabili, come chiede in via subordinata la difesa della ricorrente nella memoria illustrativa, ‘come elemento probatorio ‘ .
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. perché la Corte di cassazione aveva ritenuto necessario non limitare l’analisi alla sola presenza del nucleo familiare ma verificare se le somme nella disponibilità del COGNOME fossero riconducibili alla nozione di reddito legittimamente sottratto a tassazione per integrare la prova contraria prevista da ll’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La sentenza non si sofferma sulla provenienza RAGIONE_SOCIALE somme riconducibili al COGNOME. Il giudice del rinvio non approfondisce le circostanze sottoposte alla sua attenzione ma appare semplicemente allinearsi ad altre decisioni dello stesso organo giudicante per diverse annualità.
Il primo motivo non è fondato.
3.1 La sentenza cassata della CTR della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 37/10/2013 aveva ritenuto che la moglie del contribuente risiedesse nel Principato di Monaco e che la nozione di nucleo familiare debba interpretarsi in modo non restrittivo, non essendo necessaria la convivenza. È ragionevole che la moglie aiutasse economicamente il ricorrente anche in assenza di convivenza. Non è rilevante la mancata documentazione della consegna del denaro poiché il contribuente non poteva aprire conti bancari in Italia (eventuali conti correnti sarebbero stati aggrediti dai creditori) ed è verosimile che la moglie consegnasse il denaro nelle occasioni in cui si recava in Italia per incontrare il coniuge.
3.2 Con l’o rdinanza n. 8552 del 2015 questa Corte ha stabilito che: -a fronte dell’accertamento sintetico calibrato su fattori indice ‘resta a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei precisi fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19 aprile 2013, n. 9539)’ ;
-la prova contraria a norma dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile, consiste: ‘ … nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (da ultimo, Cass. 7 marzo 2014, n. 5365) e, per altro verso, che questi ultimi si attaglino ai fattori-indice, anche in base a circostanze sintomatiche (Cass. 18 aprile 2014, n. 8995)’; -‘ale ricognizione manca del tutto nella sentenza impugnata, che si limita a far leva sulle disponibilità della coniuge di COGNOME, in dispregio dello schema normativo applicabile. Giova altresì sottolineare che, diversamente da come prospettato in controricorso, il ricorso non è affatto calibrato sulla nozione nucleo familiare, che, anzi, postula per sviluppare la censura realmente proposta’ .
3.3 Secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata (Cass., Sez. U., 17332/2021, Cass. 29879/2023 e Cass 3726/2025), il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione. Il giudice del rinvio ha il compito di svolgere le attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta una denuncia di error in procedendo ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l ‘intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche (Cass. n. 6461/2005 e Cass. n. 6344/2019). Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può nemmeno prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente (Cass. 26545/2024). 3.4 Compito del giudice del rinvio era valutare se il contribuente avesse fornito la prova liberatoria, tenendo conto che le argomentazioni del giudice di appello non erano state ritenute pertinenti per assolvere l’onere della prova. A prescindere dai riferimenti al nucleo familiare, nel rigettare il ricorso avverso l’avviso di accertamento sul presupposto che non vi fosse prova né RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie della moglie né che tali risorse fossero state poste a disposizione del COGNOME, sicché il contribuente non aveva dimostrato di disporre di ‘redditi esenti o assimilati’ (pag. 6 della
sentenza impugnata), il giudice del rinvio è rimasto nei limiti del mandato ricevuto.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente era legittimato a dimostrare la congruità del proprio tenore di vita manifestato dall’acquisto o possesso dei c.d. beni indice. Nel caso concreto afferma di aver provato documentalmente la disponibilità d’importanti risorse perché nell’anno oggetto di accertamento la moglie, legale rappresentante di una società con sede nel Principato di Monaco, aveva prelevato somme in contanti ‘ben superiori ai redditi accertati’ ed esenti da tassazione perché riferibili a soggetto fiscalmente residente in un paese che non prevede obblighi dichiarativi.
Il secondo motivo di ricorso non è ammissibile.
5.1 Il sistema del c.d. redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge di ritenere conseguente al fatto certo della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di quei beni (Cass. 4838/2024, Cass. 16904/2023, Cass. 1980/2020 e Cass. 37985/2022).
5.2 Pur lamentando un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che il giudice avrebbe dovuto ritenere provata la disponibilità d’ingenti somme in capo al nucleo familiare e quindi passate nella disponibilità anche del ricorrente, ripetendo lo schema motivazionale della
sentenza di secondo grado cassata. Il difensore si sofferma sulle ‘circostanze di fatto’ elencate a pag. 13 del ricorso con le lett. da a) a f) ‘non contestate’ o ‘documentalmente provate’. Nella sentenza di appello cassata, invero, il giudice aveva ritenuto che la mancata documentazione dei trasferimenti non fosse rilevante perché era ragionevole ritenere che la moglie avesse consegnato il denaro brevi manu al marito nelle occasioni in cui gli faceva visita in Italia. Dalla sentenza risultava anche che l’a ttività imprenditoriale della moglie fosse svolta nel Principato di Monaco. Nel giudizio di rinvio non è stato posto in discussione che il contribuente potesse fornire la prova contraria. La prova contraria, tuttavia, non avrebbe potuto risolversi nello stesso ragionamento probabilistico del giudice di appello, già oggetto di cassazione. Il collegamento tra le risorse economiche della moglie e la disponibilità di spesa del contribuente non avrebbe potuto giustificarsi nei temini indicati nella sentenza annullata. La motivazione del giudice del rinvio deve essere letta tenendo conto della precedente sentenza di appello cassata. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo il ricorrente chiede, in subordine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche operate medio tempore , dal d.lgs. n. 158 del 2015. Il ricorrente deduce che l ‘avviso di accertamento irroga le sanzioni dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997, determinate nel minimo edittale e cioè nella misura del 100% dell’imposta evasa, per l’ IRPEF e per le addizionali, mentre con il d.lgs. n. 185 del 2015 le sanzioni sono state ridotte passando, nel minimo edittale, alla misura del 90% dell’imposta evasa. Chiede dunque l’applicazione dell e sanzioni più favorevoli.
Il terzo motivo è accoglibile. Con un orientamento ormai consolidato, questa Corte ha chiarito che le modifiche apportate
dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 sul sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 471 del 1997 non opera in maniera generalizzata in “favor rei”, rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno “ius superveniens” più favorevole, senza specifiche allegazioni idonee a influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (Cass. 577/2024, Cass. 19286/2020, Cass 31062/2018 e Cass. 9505/2017). Il ricorrente ha peraltro dedotto, senza alcuna replica del l’RAGIONE_SOCIALE, che nel caso concreto gli siano state irrogate le sanzioni tributarie nel minimo edittale e che dette sanzioni, previste dall’art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997, per effetto del d.lgs. n. 158 del 2015, sono state ridotte nel minimo dal 100% al 90% dell’imposta evasa. Pur se successiva alla modifica normativa, la sentenza impugnata non affronta il tema degli effetti della riforma del sistema sanzionatorio. Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare se nel caso concreto sussistano i presupposti affinché le sanzioni irrogate al contribuente vengano ridotte, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE nuove cornici edittali dell’art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997 per le modifiche conseguenti all’entrata in vigore del l’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015.
8. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, rigettati i primi due, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, affinché valuti se le sanzioni debbano essere ridotte in applicazione dello ius superveniens e provveda altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, sezione staccata di
Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20/11/2025.
la Presidente NOME COGNOME