Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33258 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18884/2015 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2596/2015 depositata il 08/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente sig.ra NOME COGNOME era attinta da avviso di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973, in ragione della disponibilità di beni -indice di maggior capacità contributiva (‘redditometro’), con
imputazione di maggior reddito Irpef pari ad euro 26.400 a fronte della totale assenza di redditi dichiarati.
Dall’interrogazione del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria emergeva che la contribuente aveva effettuato nelle annualità 2005, 2006 e 2009 diversi movimenti di capitale da e verso l’estero, comunicati dagli intermediari finanziari residenti in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul c.d. monitoraggio fiscale, nello specifico, per l’anno 2005 in questione, movimenti finanziari verso la Federazione Russa per euro 15.000. Emergeva inoltre che aveva acquistato nell’anno 2006 un immobile adibito ad abitazione principale situato nel Comune di Roma, per un prezzo pattuito di euro 155.000, dei quali 130.000 erano stati pagati mediante l’accensione di un mutuo, i residui euro 25.000 con esborso sostenuto dalla contribuente nell’anno 2006.
La contribuente reagiva con distinti ricorsi alla CTP di Roma, affermando che i movimenti di capitali dell’8 novembre 2005 (per euro 15.000) e del 14 luglio 2006 (per euro 32.000) indicati dall’Ufficio come movimenti di trasferimento di capitali verso l’estero e come tali indici di capacità di spesa costituivano in realtà movimenti di importazione di capitali, aventi ad oggetto somme di denaro provenienti dalla madre, sig.ra NOME COGNOME, residente in Russia, che aveva nel corso degli anni effettuato a suo favore ulteriori bonifici per consentirle di far fronte alle spese di prima necessità ed al pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile.
Il ricorso per l’anno 2005 veniva parzialmente accolto dalla CTP di Roma, che riduceva il reddito accertato da euro 26.400 ad euro 20.000, ritenendo giustificato il movimento bancario del 14 luglio 2006.
La CTR del Lazio rigettava quindi l’appello della contribuente.
Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente affidandosi a due mezzi, illustrati con successive memorie
depositate in data 9 aprile 2019 e 20 luglio 2023, con le quali eccepisce inoltre il giudicato esterno ad essa favorevole sopravvenuto con riguardo alle annualità 2006 e 2007, successive a quella oggetto del presente giudizio.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La contribuente, con le memorie difensive depositate in data 9 aprile 2019 e 20 luglio 2023, ha eccepito l’esistenza di giudicato esterno a sé favorevole, affermando che la CTR di Roma pronunciandosi nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate ha rideterminato, in via sintetica, il reddito della ricorrente relativo alle annualità 2006 e 2007, sulla base dei medesimi elementi e presupposti che hanno originato l’accertamento sintetico del reddito dell’anno 2005 oggetto del presente giudizio – con sentenze, rispettivamente, n. 2138/02/15 del 13 aprile 2015 e n. 26781/19/15 del 16/12/2015, avrebbe ritenuto illegittima la pretesa dell’Amministrazione finanziaria annullando, per gli effetti, gli atti impugnati.
L’eccezione va rigettata, in quanto con le memorie difensive depositate non risultano prodotte le sentenze richiamate dalla ricorrente, in tesi riferite alle diverse annualità di imposta.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la ‘violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in connessione con l’art. 111, comma 6 della Costituzione’.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la ‘Violazione dell’art. 38, commi 4 e 5 del DPR 600/1973 e del DM 10.9.1992’
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la ‘Violazione dell’art. 38, commi 4 e 5 del
DPR 600/1973 in connessione con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.’
Il primo motivo è infondato.
3.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.
3.2. Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
3.3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR, che ha evidenziato la sussistenza di elementi reddituali indicativi della capacità contributiva della contribuente e quindi esaminato, con scrutinio ad essa sfavorevole, gli elementi giustificativi addotti dalla ricorrente.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili.
4.1. La ricorrente osserva che la Commissione regionale, pur avendo constatato che i movimenti di capitale dell’8.11.2005 e del 14.7.2006 (quest’ultimo ritenuto giustificato dalla CTP, con statuizione non impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE) avevano rappresentato accrediti sul conto della contribuente, li ha comunque considerati indici di capacità di spesa, laddove l’unico effettivo indice residuo sarebbe da individuare nell’incremento patrimoniale consistente nell’acquisto dell’immobile al netto del mutuo stipulato, corrispondente, per l’anno in esame, ad una voce di spesa pari ad € 5.000 (1/5 del totale di euro 25.000), rispetto alla quale la contribuente avrebbe offerto la prova di possedere sufficiente disponibilità finanziaria.
4.2. Occorre rammentare, in linea generale, che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per
l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori (Cass., sez. 5, 7/03/2014, n. 5365), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., sez. 5, 24/10/2005, n. 20588; Cass., sez. 5, 19/04/2013, n. 9539; Cass., sez. 5, 7/03/2014, n. 5365; Cass., sez. 6-5, 10/08/2016, n. 16912; Cass., sez. 6-5, 1/09/2016, n. 17487; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; v. ancora più di recente, ex multis. Cass. n. 2631/2022).
4.3. In tale contesto questa Corte ha, pure, puntualmente messo in rilievo che «…qualora ….il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. del 1973, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento» (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 6-5, 26/01/2016, n. 1332).
4.4. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
4.5. Nel caso all’esame, il collegio di secondo grado, con apprezzamento di merito sull’apporto probatorio non sindacabile in questa sede, ha ritenuto non giustificata la spesa per l’acquisto dell’immobile ed ha rilevato come i movimenti di capitale in entrata sul conto corrente della contribuente, sulla base delle causali risultanti dall’estratto conto e delle indicazioni fornite dagli intermediari, non fossero riferibili, come sostiene la sig.ra COGNOME, a regalie provenienti dalla madre.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.