Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF E ALTRO 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14879/2024 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 10316/2023, depositata in data 15/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
Il contribuente era amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notific ò al ricorrente un accertamento sintetico, basato sulle spese sostenute dallo stesso ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.
Avverso il predetto atto impositivo il contribuente presentò ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.
Si costituiva nel primo grado di giudizio l’RAGIONE_SOCIALE insistendo sulla legittimità dell’accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina con sentenza n. 4275/2016, depositata il 29/06/2016, rigettò il ricorso.
Il contribuente propose appello avverso la predetta sentenza.
I giudici di appello rigettarono il gravame.
Avverso detta sentenza il Sig. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973’ , il contribuente censura la sentenza impugnata affermando che l’accertamento sintetico
fondato sul così detto ‘redditometro’ è illegittimo se il ‘fatto indice’ è costituito dalla locazione di immobili inerenti l’attività di impresa esercitata dal contribuente, posto che detta fattispecie non rientra nei decreti di attuazione dell’art. 38 del D.PR. n. 600/1973.
Nel caso di specie, il contribuente deduce che nell’atto di appello aveva posto in evidenza che ai fini dell’accertamento sintetico la disponibilità di beni indici di capacità contributiva rappresenta una presunzione del conseguimento di maggiori redditi. A tal fine, con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze, erano state stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto. Ciò significa che in tema di spesa per incrementi patrimoniali, si deve tener conto della tipologia del bene a cui afferisce la spesa. Nei casi in cui il bene sia strumentale per l’esercizio dell’attività economica lo stesso non può costituire oggetto di valutazione sintetica da parte del Fisco. Orbene, tanto premesso, deduce il contribuente che l’ente impositore ha posto a fondamento dell’accertamento le spese per gli affitti degli immobili ubicati in Milazzo INDIRIZZO ed in INDIRIZZO NOME, contratti dal Sig. COGNOME NOME, nella qualità di amministratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, rispettivamente per l’importo di €. 5.500,00 ed € 14.400,00, ove è stata esercitata l’attività di commercio della predetta società. In conclusione, i locali per i quali sono stati corrisposti i canoni di locazione e che risultano inerenti all’attività d’impresa non potrebbero rientrare nel calcolo redditometrico del contribuente. Anche, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la Circolare n. 49 del 09/08/2007, allegata in copia, avrebbe esplicitamente censurato il modus operandi dell’Ufficio affermando: ‘Tale procedimento di accertamento, esperibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, come è noto, ha la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad
esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, acquisto/ possesso di autovetture, disponibilità di residenze secondarie, consumo di energia elettrica per uso domestico ecc.) che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Restano esclusi i beni e servizi riconducibili ad attività d’impresa o di lavoro autonomo ch e hanno “relative categorie’. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7146/2016 secondo cui il redditometro non è applicabile in riferimento ai beni riconducibili all’attività d’impresa. I giudici di appello hanno disatteso le doglianze di parte sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguenti affermazioni, censurate dal contribuente: ‘venendo agli specifici motivi di ricorso (e quindi ai beni tenuti in considerazione nell’atto di accertamento ai fini della determinazione del reddito), quanto agli immobili suddetti, anche se i contratti di locazione sono stati stipulati (alcuni) quale amministratore di società, il ricorrente non ha fornito prova che la relativa spesa sia stata sostenuta con somme di denaro allo stesso non riferibili’ . Secondo il contribuente, la statuizione riportata sarebbe illegittima in quanto i predetti canoni di locazione non potevano essere inclusi nel calcolo redditometrico e, quindi, il contribuente nulla avrebbe dovuto dimostrare in relazione alle predette spese.
1.2. Con un secondo profilo di censura, il contribuente deduce che con l’atto di appello aveva sostenuto che ‘ in merito alla spesa sostenuta per l’automobile Volvo intestata al figlio del contribuente Sig. COGNOME NOME, quantificata in €. 5.375,00, era stato documentalmente provato che alla stessa ha provveduto con i propri redditi e risparmi l’intestatario del bene, come provato dagli atti allegati al fascicolo di causa ‘ .
In particolare, il contribuente deduce di aver allegato ai fascicoli di causa dei precedenti gradi di giudizio una dichiarazione del figlio Sig.
COGNOME NOME che attestava di aver provveduto con i propri redditi alle spese relative al suddetto veicolo, copia del CUD anno 2009 e copia della busta paga del mese di novembre 2008 riferiti a quest’ultimo.
L’automobile intestata al figlio, titolare di un proprio reddito, non avrebbe potuto considerarsi nella disponibilità del genitore.
I giudici di seconda istanza non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la predetta produzione documentale, giungendo alle seguenti conclusioni: ‘va precisato che in assenza di documentazione bancaria idonea a dimostrare la provenienza della provvista finanziaria e la destinazione di dette somm e all’acquisto, non rilevano la circostanza che il figlio COGNOME NOME avrebbe acquistato l’autovettura TARGA_VEICOLO, con i propri redditi e risparmi’.
La predetta affermazione dei decidenti si appaleserebbe apodittica e priva di rilievo giuridico in quanto il contribuente ha provato documentalmente che le spese relative al predetto autoveicolo non sono state sostenute dallo stesso.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni anzidette la pronuncia resa dai giudici di seconda istanza sarebbe stata emessa in difformità del disposto normativo recato dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/73.
1.3. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto al primo profilo, relativo alla provvista con la quale erano stati pagati i canoni di locazione degli immobili in cui la società ‘RAGIONE_SOCIALE, amministrata dall’odierno contribuente, esercitava l’azienda.
L’Ufficio, infatti, nell’applicare la presunzione legale fondata sull’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis , ha chiesto al contribuente di dare la prova che le risorse impiegate nel pagamento dei canoni di locazione degli immobili provenissero dal patrimonio della società o che, comunque, non fossero riconducibili al suo patrimonio personale.
A tal proposito, non rileva che gli immobili per i quali venivano pagati i canoni di locazione erano immobili nei quali la società amministrata dal contribuente esercitava la sua azienda , in quanto l’accertamento tributario era stato condotto sui redditi di COGNOME NOME quale persona fisica, non su quelli della società da lui amministrata.
Orbene, la prova atta a vincere la presunzione legale fondata sul cd. ‘redditometro’ non è stata fornita.
1.4. Il motivo in esame è, invece, fondato con riferimento al secondo profilo di censura , con il quale si contesta l’apoditticità dell’affermazione fatta dalla Corte tributaria di appello secondo la quale, al fine di giustificare la spesa di euro 5.375 sostenuta per l’acquisto dell’automobile Volvo intestata al figlio NOME, non rileverebbe che all’epoca del detto acquisto egli lavorasse e fosse, dunque, titolare di un suo reddito.
In particolare, non risulta dalla sentenza di appello che i giudici del merito abbiano valutato le prove offerte dall’odierno contribuente a sostegno della sua tesi difensiva.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all’art. 2697 c.c.’ , il contribuente deduce che con l’atto di appello egli aveva affermato di avere dimostrato, sia nella fase del contraddittorio con l’Ufficio che nel primo grado di giudizio , di essere titolare, unitamente ai genitori (oggi defunti), Sig.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME di un libretto nominativo ordinario di risparmio postale n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui aveva allegato copia. La parte avrebbe, altresì, documentato i prelievi dal detto libretto di una somma di denaro superiore ad €. 22.000,00. Tale circostanza non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici del merito al fine di valutare le disponibilità economiche del contribuente nel periodo d’imposta 2009. Inoltre, il Sig. COGNOME NOME avrebbe avuto, nel periodo d’imposta 2009,
disponibilità finanziarie pari ad €. 15.482,27 scaturenti dal disinvestimento della gestione patrimoniale del RAGIONE_SOCIALE, posizione n. 159379, come provato da documentazione prodotta in giudizio ‘.
Per vincere le presunzioni dell’accertamento sintetico, afferma il contribuente, non sarebbe necessario provare la correlazione tra le spese, di acquisto o mantenimento dei beni, e i redditi esenti o le somme ottenute da precedenti disinvestimenti con cui tali spese sono state finanziate.
Sarebbe sufficiente, infatti, dimostrare la disponibilità di tali risorse nel periodo d’imposta accertato, circostanza sintomatica del fatto che le spese contestate siano state sostenute proprio con quelle risorse, anziché con redditi sottratti a tassazione.
La portata probatoria del redditometro può essere contrastata dal contribuente che abbia a documentato, accanto al reddito dichiarato, ulteriori disponibilità che, secondo l’id quod plerumque accidit , siano capienti in relazione alla contestazione dell’ufficio (Cass., n. 15534/2016; n. 27069/2016; n. 6396/2015, 8095/14, 17665/14, 25104/14 e 7339/2015).
Per vincere la presunzione redditometrica, la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarderebbe la dimostrazione dell’impiego effettivo dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma soltanto la dimostrazione dell’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Tali principi risulterebbero violati dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che ha invece ritenuto che la prova contraria idonea a vincere quella nascente dall’accertamento redditometrico richiedesse ineludibilmente la dimostrazione del nesso di causalità fra il possesso
RAGIONE_SOCIALE disponibilità del contribuente e il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese indicate dall’ufficio,
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omessa motivazione della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto la stessa si appalesa meramente apparente ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, avendo essa omesso di esaminare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE disponibilità patrimoniali esenti da tassazione in quanto frutto di risparmio familiare, poste a giustificazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute.
3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Sotto il n. 8) di pag. 7 della sentenza impugnata, i giudici di appello sembrano voler approvare il decisum dei primi giudici secondo il quale non sarebbe sufficiente che il contribuente dimostrasse di essere nella disponibilità, nell’anno d’imposta preso in considerazione dal fisco, di un libretto di risparmio o di una gestione patrimoniale, ma sarebbe necessario che egli desse la prova specifica di aver sostenuto le spese rilevanti ai fini del ‘redditometro’ prelevando le risorse dal libretto di risparmio o dalla gestione patrimoniale.
Senonché, detto decisum contrasta con gli ultimi approdi giurisprudenziali di questa Corte (Cass., nn. 6396/2014, 8095/14, 17665/14, 25104/14, 7339/2015), secondo i quali per vincere la presunzione nascente dall’accertamento redditometrico, nella versione normativa anche qui rilevante ai fini del giudizio, la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda la dimostrazione dell’impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Peraltro, nel rigettare l’appello del contribuente con riferimento all a disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di risparmio nell’anno d’imposta oggetto di accertamento, la CGT-2 della Sicilia non esamina specificamente le censure relative alla prospettata disponibilità di somme a titolo di risparmio personale e familiare al fine di superare la presunzione legale oppostagli dal fisco, con la conseguenza che la sentenza impugnata è affetta anche dal censurato vizio motivazionale. 4. Il ricorso è accolto in relazione al secondo profilo del primo motivo, al secondo e al terzo motivo, rigettato nel resto.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia -Messina, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo profilo del primo motivo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che rigetta nel resto.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia -Messina, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)