Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26403/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis
-ricorrente-
contro
NOME
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 862/2021 depositata il 24/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La C.T.R. della Calabria ha respinto il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale è stata accertata, a fronte della mancata dichiarazione dei redditi, un reddito sintetico pari a euro 40.792 13 ex art. 38 comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La RAGIONE_SOCIALE, nel dettaglio e per quanto ancora d’interesse, ha evidenziato che l’acquisto RAGIONE_SOCIALE autovetture da parte di NOME COGNOME, tutte di seconda mano, fosse stato giustificato dalla stessa contribuente di talché fosse quindi provato che tale acquisto lungi dal costituire prova della sussistenza di reddito fosse dovuto a somme già nella disponibilità della odierna intimata.
1.2. La C.T.R., adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha quindi confermato la predetta decisione evidenziando, ed analiticamente indicando, la documentazione posta a conforto del proprio ragionamento reiettivo del ricorso.
E’ stato inoltre affermato ‘….Né l’RAGIONE_SOCIALE può controbattere a tale difesa, assumendo di aver effettuato rigorosa applicazione dei coefficienti presuntivi di cui al decreto ministeriale allora vigente, sia perché tali coefficienti non sono idonei ad integrare una presunzione assoluta tale da conculcare ogni possibile attività difensiva del contribuente, sia perché tali coefficienti, laddove irragionevoli e sproporzionati, risultano senz’altro suscettibili di essere disapplicati dal giudice tributario, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva’.
La sentenza è impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, la ricorrente è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5, 6, del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, degli artt. 2728, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo l’agenzia la sentenza avrebbe violato il citato art. 38, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010 (cd. vecchio redditometro), applicabile al caso di specie.
La ricorrente ritiene che la prova fornita dalla ricorrente non sia una prova rigorosa tale da superare la valenza presuntiva dell’accertamento operato.
2.Il ricorso è infondato.
Com’è noto, in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
D’altro canto l’accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. Sez. T, n. 4838 del 23 febbraio 2024 , Rv. 670406 – 01)).
2.1. Con l’unico motivo di ricorso nella sostanza si contesta la valutazione che degli elementi probatori è stata data dal giudice di seconde cure, contestazione inammissibile in questa sede.
Con la censura in esame, invero, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, si mira, in realtà, a contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo RAGIONE_SOCIALE prove, atteso che l’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
In conclusione non sussiste l’invocato vizio di violazione di legge, che consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; non sussiste neppure il vizio di falsa applicazione di legge, che consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la corretta interpretazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese non essendosi costituita la contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.