Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5335 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15481/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 9114/17/16 depositata il 22 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale, in applicazione del cd. , determinava sinteticamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato e irrogando nei suoi confronti le sanzioni previste dalla legge.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 16205/36/15 del 14 luglio 2015 respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 9114/17/16 del 22 dicembre 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.
Rilevava il giudice regionale: -che l’accertato possesso di autovetture e motocicli, con le relative spese di manutenzione, e così pure la comproprietà di beni immobili e l’accensione di un mutuo, rappresentavano indici presuntivi RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva del COGNOME; -che tale presunzione legale non risultava efficacemente contrastata dalle difese svolte in primo grado dall’appellante, il quale si era limitato ad allegare di aver fruito del «contributo di sostegno da parte di parenti» , senza tuttavia offrire i necessari «riscontri contabili» a supporto RAGIONE_SOCIALE proprie asserzioni; -che «altrettanto ininfluente» ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione appariva la dedotta circostanza secondo cui il contribuente non avrebbe percepito le retribuzioni a lui spettanti per l’attività lavorativa prestata negli anni 2007/2010 alle dipendenze di due diverse società, «tanto più se si tiene conto RAGIONE_SOCIALEa inesistenza dei contratti di lavoro e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di definirne un quantum in termini legali» .
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), altro destinatario RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del M.E.F., atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa -successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione RAGIONE_SOCIALE Agenzie Fiscali, fra le quali rientra quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ‘ad causam’ e ‘ad processum’ (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017).
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis .
1.2 Viene rimproverato al giudice d’appello di aver erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse idonea a consentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di capacità reddituale che l’Amministrazione Finanziaria aveva tratto dall’accertata disponibilità da parte del medesimo di un’autovettura e di un motociclo marca BMW, oltre che dalla titolarità RAGIONE_SOCIALEa quota di ½ RAGIONE_SOCIALEa piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Mentana e dal pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di un mutuo.
Si deduce, al riguardo, che dalla suddetta documentazione era ricavabile la prova RAGIONE_SOCIALE effettuate in favore del COGNOME dai familiari con lui conviventi, e quindi RAGIONE_SOCIALEa provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere
il possesso dei beni innanzi indicati.
1.3 Con ulteriori profili di doglianza sviluppati nel contesto del medesimo motivo si contesta alla C.T.R.:
-di aver ritenuto corretto l’operato accertamento induttivo RAGIONE_SOCIALE spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura, quantificate nell’importo di 47.880,42 euro, laddove il RAGIONE_SOCIALEa stessa andava , cifra ; -di aver valutato come indice di capacità contributiva il possesso RAGIONE_SOCIALEa suddetta autovettura, sebbene questa fosse stata acquistata tramite l’accensione di un mutuo;
-di non aver considerato che la casa di abitazione è un , ragion per cui ;
-di non essersi avveduto RAGIONE_SOCIALE‘erroneità del calcolo RAGIONE_SOCIALEa rata di mutuo effettuato dall’Ufficio, il quale aveva determinato in 422 euro, anziché in 350,84 euro, l’importo medio RAGIONE_SOCIALE singole rate corrisposte dal contribuente nell’anno di riferimento, pur trattandosi di ;
-di aver trascurato che del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate del mutuo si era fatto carico NOME COGNOME, padre del ricorrente, il quale aveva prestato fideiussione in favore RAGIONE_SOCIALEa banca mutuante.
Con il secondo motivo, esso pure inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 D. Lgs. n. 472 del 1997.
2.1 Si imputa al giudice d’appello di aver a torto escluso, con riferimento alle sanzioni irrogate al contribuente dall’Amministrazione Finanziaria, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALEa
prevista dall’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, nonostante la situazione di egli si era venuto a trovare .
Il primo motivo è inammissibile.
3.1 Lungi dal prospettare una questione interpretativa o applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis , il ricorrente si limita a criticare il giudizio espresso dalla C.T.R. in ordine agli elementi di prova contraria da lui offerti, ritenuti tali da non consentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale relativa di capacità contributiva operante nei suoi confronti in virtù RAGIONE_SOCIALEa disciplina del cd. redditometro.
3.2 Obietta, sul punto, il COGNOME che dall’allegata documentazione emergeva chiaramente come nell’anno 2008, oggetto del contestato accertamento fiscale, egli avesse beneficiato di fatte in suo favore dai familiari conviventi, e in particolare:
-da NOME COGNOME e NOME, rispettivamente madre e nonna materna RAGIONE_SOCIALEa propria moglie NOME COGNOME: la prima aveva percepito la somma di 28.888,72 euro dall’incasso di una polizza vita, mentre la seconda risultava titolare di una pensione RAGIONE_SOCIALE‘importo mensile di 950 euro;
-da NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente padre e nonna paterna del proprio coniuge, i quali negli anni 2006 -2007 -2008 avevano entrambi dichiarato redditi imponibili.
Assume, inoltre, che in corso di causa era pure stata fornita la prova documentale RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa da lui prestata dal 5 luglio 2007 al 25 febbraio 2010, in assenza di regolare contratto, alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quali era poi stato costretto
a promuovere azione legale per veder riconosciuto il suo diritto alle retribuzioni maturate e non percepite: da tale circostanza si sarebbe dovuto inferire che nell’indicato arco temporale egli avesse provveduto al proprio mantenimento e a quello dei beni in suo possesso soltanto grazie all’apporto economico dei predetti familiari.
3.3 Orbene, gli elementi probatori innanzi indicati sono stati tutti presi in considerazione dalla Commissione regionale, la quale, dopo averli singolarmente richiamati nella parte narrativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza, li ha poi giudicati nel loro complesso inidonei a sostenere le ragioni addotte dal contribuente, rilevando che «il titolo di comproprietà dei beni immobili e il mutuo rappresentano indici reddituali che, nella fattispecie, non possono essere contrastati da mere argomentazioni riconducibili al contributo di sostegno da parte di parenti, prive di riscontri contabili» , e quindi soggiungendo che «altrettanto ininfluente ai fini di causa è la circostanza -assunta dal sig. COGNOME -riguardante la mancata percezione di stipendi, tanto più se si tiene conto RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di contratti di lavoro e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di definirne un quantum in termini legali» .
3.4 Dietro il velo RAGIONE_SOCIALE‘apparente denuncia di un preteso error in iudicando , il ricorrente mira, quindi, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti e ad ottenere un riesame del materiale probatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa da quella cui è pervenuto il giudice d’appello e conforme alle proprie aspettative.
Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022, Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 27475/2019).
3.5 Per il resto, con la censura in disamina vengono prospettate questioni che non sono state trattate dalla pronuncia impugnata, sicchè ciò di cui effettivamente si duole il ricorrente è l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione sorreggente il decisum , per non essere state esaminate tutte le argomentazioni da lui sviluppate con l’atto di appello a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esperito gravame (non potendo nemmeno astrattamente configurarsi violazione di legge in mancanza di affermazioni in diritto contenute nella sentenza che in tesi si pongano in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina).
3.6 Trattasi, tuttavia, di vizio non più deducibile in cassazione a sèguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale deve ormai ritenersi escluso in sede di legittimità ogni sindacato sulla insufficienza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Oltretutto, per consolidato orientamento di questa Corte, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. n. 35752/2023, Cass. n. 28448/2023, Cass. n. 28133/2022, Cass. n. 3126/2021, Cass. n. 25509/2014).
Il secondo mezzo è infondato.
4.1 Come si è già detto, la C.T.R. ha giudicato «ininfluente ai fini di causa… la circostanza -assunta dal sig. COGNOME -riguardante la mancata percezione di stipendi» ( scilicet : quelli a lui asseritamente dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE).
4.2 Tale affermazione deve intendersi svolta anche (se non prevalentemente) per giustificare la ritenuta inapplicabilità al caso di specie RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 472 del 1997, invocata dalla parte privata.
4.3 Ciò posto, la decisione assunta sul punto dal giudice di secondo grado appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente avuto modo di chiarire:
-che, in tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore deve essere intesa secondo la sua accezione penalistica e va, pertanto, riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito RAGIONE_SOCIALEa coscienza e volontarietà RAGIONE_SOCIALEa condotta;
-che, conseguentemente, la crisi di liquidità, persino quando derivante dal grave e reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, non risponde a tale nozione (cfr. Cass. n. 987/2023, Cass. n. 35360/2022, Cass. n. 30760/2022, Cass. n. 11111/2022);
-che, in una simile evenienza, ove intenda giovarsi in concreto RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALEa forza maggiore per giustificare l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, il contribuente deve dare prova di non aver potuto altrimenti reperire le risorse necessarie per far fronte al corretto e puntuale adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (cfr. Cass. n. 15415/2021).
4.4 Alla luce del surriferito insegnamento giurisprudenziale, al quale si intende qui dare continuità, il motivo in esame risulta privo di pregio, non emergendo dalla ricostruzione fattuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda operata dal giudice a quo -soltanto entro questi limiti potendo
apprezzarsi la ricorrenza del denunciato vizio ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr . Cass. n. 26399/2022, Cass. n. 10992/2020, Cass. n. 16746/2019, Cass. Sez. Un. n. 21301/2017) -che il COGNOME abbia offerto la prova di cui era onerato.
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso proposto contro l’RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto.
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
6.1 Non v’è luogo a provvedere in ordine alle dette spese nei confronti del MNOME, rimasto intimato.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e lo rigetta nei riguardi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione