Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14080/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO -SEZIONE DISTACCATA DI LATINA n. 7598/40/2016, depositata in data 29 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 29 aprile 2011 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006. L’RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato
pari a € 10.173,00 e accertando un maggior reddito di € 33.725,26 per l’anno d’imposta 2006; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, acquisto di autovettura di grossa cilindrata e possesso di altra autovettura.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 140/05/2013, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’avviso impugnato e compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 7598/40/2016, depositata in data 29 novembre 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1573 cod. civ., dell’art. 53 Cost., dell’art 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha
confermato l’avviso impugnato (non preceduto da proprio contraddittorio ma sola da quello svolto per l’accertamento dell’anno precedente), ritenendo inammissibile la prova contraria fornita dal contribuente circa la provenienza del denaro utilizzato per le spese attenzionate dall’ufficio e l’esistenza di nesso causale tra il denaro e le stesse spese.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di valutare le seguenti circostanze: -quella indicata nell’avviso come abitazione secondaria costituiva, in realtà, abitazione principale della suocera e del figlio; il ‘reddito straordinario’ rappresentato dalla somma ereditata dal suocero; -con il contribuente vivevano la suocera, titolare di varie pensioni, la moglie e la figlia, quest’ultime titolari di redditi d’impresa.
Il primo motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con entrambe le ratio decidendi concorrenti, ossia quella della inammissibilità della produzione documentale in giudizio (rappresentata dalla copia dell’assegno circolare tratto sulla Banca Popolare del Cassinate di € 25.000 per concessione di un prestito personale nel 2005 prodotta per giustificare l’acquisto dell’autovettura Mercedes) e quella relativa alla circostanza che, per l’anno accertato (2006), l’autovettura era stata considerata quale indice di capacità contributiva non per l’incremento patrimoniale, ma per le spese di mantenimento.
2.1. Con riferimento alla documentazione, il Giudice di secondae curae statuiva della sua inammissibilità in sede contenziosa ex art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973.
Tale parte della motivazione non è stata specificamente impugnata con il mezzo in decisione, per cui il motivo è inammissibile nel suo complesso.
2.2. Tanto premesso, va aggiunto comunque che, con la concorrente ratio decidendi , la C.t.r. rilevava che per l’anno accertato (2006) l’autovettura era stata considerata quale indice di capacità contributiva per le spese di mantenimento, non per l’incremento patrimoniale atteso che tale circostanza valeva per l’anno di imposta 2005 e, per presunzione legale, per i quattro anni precedenti. Così opinando, i Giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali in materia ritenendo, con una motivazione logica e corretta, che la prova di cui all’assegno fosse inconferente con l’accertamento in oggetto con il quale, per l’anno 2006, si accertava una maggiore capacità di spesa per il mantenimento di beni posseduti e non si accertavano incrementi patrimoniali come invece accadeva con l’accertamento emesso per l’anno 2005 ove poteva avere rilievo tale elemento probatorio’ ossia quello relativo alla produzione dell’assegno.
Quindi, correttamente la C.t.r. ha rilevato che per l’anno accertato (2006) l’autovettura era stata considerata quale indice di capacità contributiva per le spese di mantenimento, non per l’incremento patrimoniale che poteva valere per il 2005 e, per presunzione legale, per i quattro anni precedenti; vieppiù che se poi il contribuente intendeva affermare che anche nel corso dell’anno di imposta 2006 aveva sostenuto spese per l’autovettura acquistata nel 2005, pagandone rate del prezzo, tali dati non andrebbero a ridurre la sua capacità contributiva, anzi la incrementerebbero per l’anno di imposta 200 6.
Infatti, ostituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ‘ in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente
deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass. 24/02/2017, n. 4797).
Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
3.1. Il motivo è in parte inammissibile per la genericità della censura, e, quindi, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nella parte in cui non sono stati indicati specificamente nel motivo di ricorso gli atti processuali su cui si fonda la doglianza relativa all’omessa valutazione di tutti i documenti dai quali sarebbero dovuti emergere i fatti dedotti, ossia l’occupazione RAGIONE_SOCIALE residenze definite ‘secondarie’, la convivenza della suocera ed il contributo dei familiari; su questo precipuo punto, viene obliterata del tutto l’indicazione del la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte) ovvero la possibilità della loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente a tale documentazione.
3.2. ‘Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti
o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.)’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481).
3.3. Il motivo è inammissibile anche laddove assume caratteristiche meritali, introducendo surrettiziamente la richiesta di rivalutare l’accertamento in fatto operato nella sentenza impugnata con riferimento alla dedotta contribuzione dei familiari. Sul precipuo punto, si è sostenuto (Cass. 21/11/2019, n. 30355) che, in tema di accertamento sintetico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, questa Corte ha già avuto di sottolineare, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), che: la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega (Cass., 07/03/2014, n. 5365); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973,(applicabile “ratione temporis”), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità
degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba
dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che r.g.n. 14627/2013 5 ciò sia accaduto o sia potuto accadere.(Cass., 20/01/2017,n. 1510); in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza RAGIONE_SOCIALE somme impiegate. (Cass., 19/10/2016, n. 21143).
Tanto premesso, confermata l’inammissibilità del mezzo per la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., deve rilevarsi che sul contributo del figlio la CTR si è espressa esplicitamente nel merito, con valutazioni in fatto non sindacabili in questa sede.
3.4. Il motivo è invece fondato nella parte in cui censura la decisione impugnata dove afferma che non è stato dimostrato che la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, fosse stata e utilizzata per il sostentamento RAGIONE_SOCIALE spese nell’anno 2006.
Come questa Corte ha rilevato, nell’intento di delimitare i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in lutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), questa Corte ha avuto modo di chiarire (a partire da Cass. 18/04/2014, n. 8995 richiamata dalla successiva Cass. 26/11/2014, n. 25104) che la norma chiede qualcosa di più della
mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (in senso conforme si sono pronunciate Cass. 20/01/2017, n. 1510; Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass. 23/03/2018, n. 7389; Cass. 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass. 30/07/2019, n. 20479; Cass. 4/08/2020, n. 16637).
3.5. Nella fattispecie in esame, si ripete, la C.t.r. ha errato allorquando, aderendo alla tesi più restrittiva e superata, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che la somma ereditata era stata precipuamente utilizzata per il sostentamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nell’anno 2006, per il mantenimento dei beni posseduti.
4. In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo motivo nei termini di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 16 aprile 2024.