Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2038 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2038  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28056/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE , che la rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente-
 avverso  la  sentenza  della  CTR  della  Lombardia  n.  4267/2015, depositata il 30/09/2015, notificata il 6/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME  COGNOME  propose  opposizione  a  due  avvisi  di  accertamento (relativi agli anni di imposta 2007 e 2008), con i quali il suo reddito complessivo netto era stato determinato -alla stregua dell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.  l.  n.  78/2010)  in  € 67.312,35 per il 2007 ed € 67.049,00 per il 2008;
l’accertamento sintetico -redditometrico si fondava sulla titolarità di una  casa  di  abitazione  (cointestata  al  50%  con  il  coniuge  ed acquistata  in  forza  di  contratto  di  mutuo  con  rata  annuale  di  € 11.959,68,  sulla  quale  vi  era  un’assicurazione  contro  i  rischi  di furto e incendio, con rata annuale pari a € 550,00) e  della  quota indivisa del 25% di altri quattro immobili, nonché sul possesso (al 50% con il coniuge) di un’autovettura;
la CTP di Como rigettò il ricorso, con sentenza poi riformata, in grado d’appello, dalla CTR della Lombardia, sul presupposto che il contribuente avesse fornito ‘ le prove sufficienti a dimostrare la pregressa disponibilità economica atta a sostenere i costi di gestione della residenza adibita ad abitazione principale nonché per le rate di mutuo ‘ (pag. 7 della sentenza impugnata), mentre ininfluenti dovevano ritenersi le ‘residenze secondarie, pervenute al COGNOME per eredità in ragione della quota di un quarto e ‘autoveicolo immatricolato nel lontano 2001′ (pag. 8 della sentenza impugnata);
avverso  tale  sentenza  l’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso per cassazione sulla base di un motivo; NOME COGNOME ha depositato controricorso;
considerato che
l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), nonché  dell’art.  2697  c.c., per  avere  il  giudice  di merito denegato l’efficacia probatoria presuntiva tipica del
meccanismo dell’accertamento sintetico in discorso, a fronte di una prova  non  collimante  con  le  prescrizioni  del  menzionato  art.  38, siccome non incentrata sulla sussistenza di un ‘nesso causale’ tra la  disponibilità  di  redditi  ulteriori  e  i  costi  di  gestione  dei  beniindice;
il motivo è fondato;
in linea generale, è utile premettere che l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis, vale a dire nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 413/1991 e del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), prevede(va), al quarto comma, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al sesto comma, la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 24/10/2005, n. 20588; Cass., 19/04/2013, n. 9539; Cass., 7/03/2014, n. 5365; Cass., 10/08/2016, n. 16912; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 20/01/2017, n. 1510);
secondo quanto puntualmente messo in evidenza da Cass., 28/01/2022, n. 2631 (in motivazione), ‘la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero  soggetti  a  ritenute  alla  fonte),  e,  pur  non  prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)’;
in tal senso – continua il citato precedente -‘va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati’;
pertanto, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo applicabile ratione temporis ), l’ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 e ss. c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione non corrisponde alla realtà (nel senso della natura di presunzione legale relativa di capacità contributiva di detta presunzione, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. primo settembre 2016, n. 17487);
Cass., 19/10/2016, n. 21143, sulla base del principio di diritto secondo cui, ‘in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza RAGIONE_SOCIALE somme impiegate’, ha cassato la sentenza
impugnata  che  aveva  ritenuto  sufficiente,  ai  fini  dell’integrazione della  prova  contraria  in  discorso,  l’intestazione  del  contratto  di assicurazione di un veicolo e della relativa quietanza ad un terzo; (conforme la già citata Cass., n. 28/01/2022, n. 2631);
nel caso che in questa sede viene in questione, da un lato la sentenza impugnata – laddove , a pag. 7, afferma che ‘non è sufficiente per l’ufficio impositore elencare i beni indicatori di capacità contributiva dovendo quest’ultimo farsi carico anche dell’onere probatorio al pari di ogni altro tipo di accertamento’ -addossa all’amministrazione un onere probatorio ulteriore, non collimante con lo schema normativo della presunzione (sia pure) relativa di cui a ll’art. 2728 c.c. ; dall’altro, ai fini della prova contraria ex art. 38 d.p.r. n. 600/1973, si appaga della dimostrazione dell’avvenuta accensione di un mutuo pluriennale per l’acquisto dell’immobile , la quale, però, di per sé non integra anche quella della provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE relative somme (v. Cass., 03/12/2018, n. 31124; si veda anche Cass., 03/12/2010, n. 24597 – alla cui stregua, ‘ in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati ‘ -, nonché, in senso conforme, le più recenti Cass., 24/02/2017, n. 4797 e Cass., 17/07/2019, n. 19192);
ciò che è mancato (e che dev’essere svolto dal giudice del rinvio) è , in altri termini, la puntuale valutazione del l’incidenza del mutuo in discorso in ordine alla capacità contributiva del controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la  quale  provvederà  anche in  ordine  alle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.