Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
VIGHI NOME.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 1933/04/2015, depositata in data 1 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 30 dicembre 2008 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2003. L’ RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e
Avv. Acc. IRPEF 2003
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25341/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 205.600,00 per l’anno d’imposta 2003 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: acquisto di un terreno nel 2006 per € 1.028.000,00.
Avverso l’ avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bologna; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 35/05/2011, accoglieva il ricorso della contribuente , annullando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Emilia -Romagna; si costituiva anche la contribuente, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello di parte.
Con sentenza n. 1933/04/2015, depositata in data 01 ottobre 201 5, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia -Romagna, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 2700 cod. civ., e ove occorra dell’art. 26 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando
nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che una mera presunzione di atto di liberalità, anziché una piena prova documentale di esso, fosse sufficiente a contrastare l’espressa affermazione di una corresponsione di prezzo contenuta nell’atto di compravendita del terreno, gravando poi l’ufficio dell’onere di verificare ulteriormente quanto emergente dallo stesso.
2. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese
necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata
opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022,
37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
2.1. Con precipuo riferimento alla fattispecie del negozio simulato questa Corte ha precisato che ‘ In tema di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù RAGIONE_SOCIALE quali (art. 2727 cod. civ.) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di beni) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) – la presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà; in particolare, nella specie, che il pagamento del prezzo non è avvenuto e, quindi, l’effettuata acquisizione di beni non denota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a fini fiscali, poiché il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa apparente ‘ (Cass. 17/03/2006, n. 5991). Ancora, in tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica (Cass. 10/10/2014, n. 21442). Infine, con un importante arresto (Cass. 11/11/2020, n. 25414), si è affermato che ‘ In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca
che l’acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell’atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell’assolvimento dell’onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l’azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato ‘ .
2.2. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio ha assolto al proprio onere probatorio rilevando, da parte della contribuente e sulla base di una dichiarazione resa da quest’ultima nel relativo atto pubblico, l’ acquisto di un terreno nel 2006 per € 1.028.000,00 che costituiva un investimento incongruo rispetto al reddito da essa dichiarato. Spettava quindi alla contribuente dimostrare che tale incremento non costituisse manifestazione di una reale capacità reddituale e contributiva maggiore di quella dichiarata. In ordine alle modalità di assolvimento di tale onere di prova contraria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la giurisprudenza citata sub 2.1., come tale dimostrazione può essere fornita in giudizio ovvero, come si assume nel caso di specie, che il pagamento del prezzo non è avvenuto e, quindi, l’effettuata acquisizione di beni non denota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a fini fiscali, poiché il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.
2.3. La C.t.r. ha fatto mal governo dei principi normativi e giurisprudenziali illustrati allorquando, dando credito alla mera deduzione del contribuente, ha opinato tout court che l’atto di acquisto immobiliare della stessa avrebbe ‘simulato’ (rectius ‘dissimulato’) una donazione del padre, imprenditore agricolo, alla figlia, inferendo semplicisticamente tale circostanza dal vincolo di
parentela intercorrente tra le parti, sia dal rilievo che non sono indicate nell’atto le modalità di pagamento del prezzo, piuttosto attestandosi nel rogito che il corrispettivo era stato già saldato. In definitiva, ha errato allorquando ha ipotizzato che l’RAGIONE_SOCIALE, il cui compendio indiziario si concretava nell’acquisto dell’immobile e nella quietanza richiamata nell’atto di compravendita quale presunzione legale relativa (RAGIONE_SOCIALE quali si dà atto nella stessa sentenza), avrebbe dovuto verificare e dimostrare l’effettiva corresponsione del prezzo ; invece, la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuta soffermare sull’effettivo adempimento, da parte del contribuente, dell’onere della prova contraria ossia della natura simulata della causa del contratto, liberale e non onerosa, non potendo desumerla esclusivamente dal rapporto di parentela tra le parti e dal dato (, oggettivamente contrario alla tesi della contribuente ) emergente dalla quietanza nell’atto di vendita.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emila e Romagna, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 9 febbraio 2024.