Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.23284/2017 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.782/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 22 marzo 2017 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
NOME ricorre con un unico motivo avverso l’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello parziale della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione de ll’ avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., per quanto ancora di interesse, riteneva che parte contribuente non avesse contestato gli incrementi patrimoniali de ll’anno 2007 per complessivi euro 197.600,00, riconoscendo invece la fondatezza RAGIONE_SOCIALE sue ragioni per l’incremento patrimoniale di 200.000,00 euro, trattandosi, secondo la C.t.r., di un giro di titoli già nella disponibilità della contribuente.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché dell’art.2697 cod. civ. e del d.m. 10 settembre 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.2. Il ricorso è fondato e va accolto, come già ritenuto da questa Corte per l’anno di imposta 2008 con l’ordinanza 20143/2017, richiamata nella memoria di parte contribuente.
Questa Corte ha gi à chiarito (Cass.8995/2014; Cass.25104/2014; Cass. 14885/15; Cass. 22944/15; Cass. 1332/16) che “in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, qualora l’ufficio
determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilit à di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entit à di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. Non è dunque sufficiente dare la prova del semplice “transito” della disponibilit à economica, ma non è richiesta anche la prova che la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta con quei redditi, esenti o gi à soggetti a ritenuta alla fonte. La C.T.R., pur avendo rilevato che la documentazione offerta da; contribuente concerneva la disponibilit à di “ingenti fondi bancari”, ha ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato in modo rigoroso l’impiego dei suddetti redditi per la spese contestate e tale affermazione non è conforme ai suddetti principi di diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provveder à alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimit à .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024