Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23558/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 1873/2016, depositata il 7 aprile 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, per gli anni di imposta 2007 e 2008, aveva accertato a fini Irpef, un maggior reddito in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di indici di maggiore capacità contributiva.
L’avvocatura erariale, per l’RAGIONE_SOCIALE, ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.
Considerato che:
Il contribuente ha documentato di aver presentato con riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ma non ha versato la quietanza attestante il pagamento di quanto dovuto nemmeno in ragione della prima rata.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Il ricorso, pertanto, va deciso nel merito.
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse assolto all’onere probatorio su di sé gravante osservando
che si era limitato ad un mero rinvio alla disponibilità del conto corrente bancario, essendo, viceversa, necessario provare, in modo inequivoco, che detta disponibilità fosse stata utilizzata effettivamente per coprire le spese contestate. Assume in proposito che la C.t.r. ha deciso la controversia secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità diverso da quello predominante, fatto proprio dalla sentenza di questa Corte n. 15753 del 2016, seguendo il quale, così come ritenuto dalla C.t.p., avrebbe dovuto considerare solo che era stata fornita prova che nelle annualità in rilievo aveva utilizzato risparmi per un ammontare di euro 205.752,00 con i quali aveva fatto fronte alle spese contestate ed alle esigenze della vita quotidiana.
Il motivo è fondato.
3.1. Nell’accertamento sintetico il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, sicché la rettifica si fonda su un procedimento logico, a ritroso, incentrato sulla presunzione secondo la quale il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall’esborso effettuato, come confermato dall’art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni, o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (Cass. 07/4/2022, nn. 11278 e 11279).
3.2. Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova in tema di accertamento a mezzo redditometro vi è stato un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente.
Inizialmente, si riteneva che quest’ultimo fosse tenuto alla dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l’acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento sintetico (cfr. Cass. 26/11/2014, n. 25104, Cass. 20/03/2009, n. 6813). Rispetto a tale orientamento, altro indirizzo aveva ritenuto sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità (Cass. 19/03/2014, n. 6396).
La successiva giurisprudenza si è, infine, stabilizzata in termini mediani, ritenendo che, pur non prevedendosi che le ulteriori RAGIONE_SOCIALE (non reddituali) siano state utilizzate proprio per coprire le spese contestate, si chiede, tuttavia, espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso; questa previsione ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a detti ultimi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass. nn. 11278 e 11279 del 2022 cit.; Cass. 30/07/2019, n. 2047, Cass. 10/07/2018, n. 18097, Cass. 20/01/2017, n. 1510).
Questa Corte ha pure chiarito che la prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la «durata» del possesso dei redditi in esame -e quindi non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente -ovvero a fornire la prova necessaria a consentire la
riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16/07/2015, n. 14885).
3.3. La sentenza non è conforme a questi principi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte della produzione degli estratti conto, dai quali emergeva un cospicuo saldo contabile, ne ha escluso la valenza probatoria assumendo che era «necessario provare in maniera inequivoca che detta disponibilità sia stata utilizzata effettivamente per coprire le spese contestate».
La C.t.r., invece, avrebbe dovuto verificare se sul conto corrente vi fossero somme di natura non reddituale o già tassate e se la loro entità e la durata del possesso fosse idonea a giustificare le spese contestate
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che fornirà congrua motivazione e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18-19 giugno 2024.