Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22268 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12964/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE- ANCONA n. 1334/2022 depositata il 12/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era attinta da avviso di accertamento con metodo sintetico per la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva nell’annodi imposta 2008. Per quanto maggiormente interessa il prosieguo, merita ricordare che la contestazione ineriva principalmente ad un immobile acquistato assieme al futuro marito, oggetto di ulteriori spese per la ristrutturazione, ma senza la possibilità di essere usufruito, proprio perché abbisognevole di risanamento, tanto che la contribuente era -per quello e per i due anni successivi- residente con i genitori, peraltro autori di erogazioni finanziarie in vista del matrimonio e delle connesse esigenze. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre l’Ufficio con unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che sia stata raggiunta la prova contraria da parte contribuente, capace di vincere la presunzione erariale, dimostrando la legittima disponibilità della provvista, ma contestando che non sia stata dimostrata la durata e la continuità della disponibilità per collegarla in modo univoco a quei beni.
La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte per il contribuente NOME COGNOME, co-acquirente del medesimo immobile e futuro coniuge dell’odierna controricorrente, con decisione cui merita dare continuità.
È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino
l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).
Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è Ric. 2021 n. 20953 sez. MT – ud. 07-06-2022 -3- tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020).
In definitiva, l’art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la “coincidenza temporale” -circostanza peraltro che la Commissione Tributaria Regionale non ha ben evidenziato – tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale, ma anche la “durata” del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità
nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell’esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018).
Nel caso di specie tale verifica di ‘continuità e di collegamento’ è mancata e la CTR non si è attenuta ai sopra indicati principi, donde il ricorso è fondato e merita accoglimento con rinvio al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto propri dell’applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19/06/2024.