Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10052 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5197/2017 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.7163/32/16 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 20 maggio 2016, depositata il 15 luglio 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
tributi
NOME NOME ricorre con due articolati motivi avverso l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che essa non fosse sufficien te a superare l’accertamento sintetico del reddito, in quanto basata su elementi ‘deboli’, quali asseriti versamenti in contanti da parte dei genitori e dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, non attendibili per il legame familiare dei dichiaranti o, comunque, non rilevanti.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza parte contribuente depositava memorie.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia: 1 a) La violazione de ll’art.136 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in combinato disposto con gli artt. 118 e 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all’art.360, primo comma, n n.3 e 4, cod. proc. civ. Inesistente motivazione riguardo alla differenza tra il valore conferito alla prova documentale fornita dalla contribuente nella sentenza di primo grado rispetto a quella di secondo grado. Inesistente motivazione riguardo alla differenza tra imposizione induttiva e deduttiva, in assenza di processo verbale di constatazione. Nullità della sentenza e del procedimento. 1b) Mancata considerazione della prova fornita dal contribuente nel primo grado del giudizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, ma anche ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Mancato rispetto del principio di acquisizione e di parità RAGIONE_SOCIALE armi processuali in relazione a quello di difesa. Violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale. Violazione dell ‘ art. 111 della Carta costituzionale. Nullità della sentenza e del procedimento. 1c) Violazione e falsa applicazione dell ‘art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546. Assenza della prova sulla pretesa da parte dell ‘ Amministrazione finanziaria, parte ‘forte’ del processo. Necessità, nel caso di specie, da parte del giudice della sentenza impugnata, di servirsi della norma in questione, specie considerato il fatto che sussisteva nella vicenda impositivodeduttiva una chiara sperequazione tra i poteri RAGIONE_SOCIALE parti processuali.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.: 2a) Omessa pronuncia. Omesso esame circa documenti riguardanti fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti tanto che risultavano decisivi nella sentenza di primo grado, ma nemmeno venivano considerati nella sentenza di secondo grado, che annullava la sentenza della C.t.p. di Benevento. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., illegittimità e violazione di legge ex art. 111 della Carta Costituzionale. 2 b) Mancato disconoscimento, impugnazione e proposizione di querela di falso rispetto ai documenti negoziali, contabili e fiscali, esibiti e depositati in causa fin dal primo grado di giudizio dalla ricorrente. Violazione, in ogni caso, del canone ermeneutico di cui all’art.1370 cod. civ. Nel dubbio, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni negoziali depositate in causa doveva essere data in favore del contraente debole, ovvero del contribuente.
2.1. I motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili ed infondati e vanno rigettati.
Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall’altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).
Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).
Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui <> (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020).
La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020).
Al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e RAGIONE_SOCIALE date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 – 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).
Nella specie, la C.t.r. si è attenuta ai principi sopra richiamati, perché ha valutato la prova contraria fornita dalla contribuente e, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha ritenuto che essa non consentisse di superare gli esiti dell’accertamento sint etico, in quanto basata su elementi ‘deboli’, quali il versamento di somme in contanti da parte dei genitori della contribuente, le stesse dichiarazioni dei genitori e quelle di un agente immobiliare che ha riferito di aver avuto incarico di vendere l’immobile oggetto di mutuo ipotecario.
Anche gli elementi che secondo la ricorrente sarebbero stati pretermessi dalla RAGIONE_SOCIALEt.rRAGIONE_SOCIALE nell’esaminare la prova contraria, come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non appaiono decisivi, in quanto relativi ad epoca successiva al 2008 (richiesta di rinegoziazione del mutuo alla banca), oppure privi di alcun riscontro (dichiarazione del coniuge separato su elargizioni alle figlie nel corso degli anni).
Inoltre, come questa Corte ha chiarito, <> (Cass. n. 29730/2020).
Neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro (cfr. Cass. n. 30355/2019).
In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato, e la ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida
in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024