Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34613 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34613 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 2443/2013 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv.NOME COGNOME e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv.NOME COGNOME.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n.65/1/12 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.5.2012; al quale è stato riunito il ricorso n.r.g. 2445/2013 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv.NOME COGNOME e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv.NOME COGNOME.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n.66/1/12 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositate il 25.5.2012 udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 20.11.2019 dal Consigliere NOME COGNOME udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito per la ricorrente l’Avv.NOME COGNOME udito per la controricorrente l’Avv.NOME COGNOME per delega.
Fatti di causa
Nella controversie concernenti l’impugnazione da parte di NOME COGNOME di distinti avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’art.38 del d.P.R.600/73, ai fini dell’IRPEF degli anni 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale del Liguria (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con le sentenze indicate in epigrafe di identico contenuto, in accoglimento degli appelli proposti dal contribuente e in riforma delle prime decisioni sfavorevoli, annullava integralmente gli atti impositivi.
In particolare, il Giudice di appello riteneva rilevante la crisi che, nell’anno 2005, aveva interessato il settore della vendita di pollame a causa dell’influenza aviaria nonché altre circostanze allegate dal contribuente, quali gli aiuti economici ricevuti dalla suocera, l’uso dei risparmi provenienti dalla successione del padre, i disinvestimenti di buoni postali a opera della moglie nonché il riscatto di una polizza BNL e la vendita di un auto; elementi questi dei quali l’Ufficio non aveva tenuto in alcun modo conto.
Avverso le sentenze l’Agenzia delle entrate ha proposto autonomi ricorsi, fondati su due motivi, cui resiste, con controricorsi, il contribuente.
Ragioni della decisione
1 Preliminarmente appare opportuna la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto due sentenze di identico contenuto, relative a differenti annualità di imposta ma traenti origine dal medesimo accertamento, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, (sentenza 13 settembre 2005 n.18125, seguita da Sez.0 n.1521 del 23.1.2013 e, di recente, in materia di procedimenti tributari, da Cass.Sez.V n.27530 del 30.10.2018) secondo cui « L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale».
2 Con il primo motivo dei due distinti ricorsi, l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art.360, co. 1, n.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione, ad opera della C.T.R. dell’art.38 d.P.R. n.600/73 nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 cod.civ. per avere annullato gli atti impositivi, fondati su dati e elementi indici rilevatori di capacità contributiva, rimasti incontestati (spese per il sostentamento di una abitazione principale sita in Genova sulla quale gravava mutuo ipotecario; una residenza secondaria in Sardegna; un autoveicolo e due polizze assicurative), sulla base di generici e indimostrati riferimenti ad argomenti giustificativi del tutto privi dei requisiti probatori e sostanziali imposti dalla legge per vincere la presunzione legale di maggior reddito.
3 Con il secondo motivo, sempre di identico contenuto per i due ricorsi, si denunciano, ai sensi dell’art.360, co 1, n.5
cod.proc.civ., le sentenze impugnate di omessa e/o insufficiente motivazione per la loro genericità e apoditticità.
4 I motivi, connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati.
4.1 I! D.P.R. n.600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.Resta salva, in ogni caso, ai sensi del sesto comma dell’art. 38 cit., la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Questa GLYPH .n.8995/2014, Corte GLYPH (Cass GLYPH dalla richiamata GLYPH successiva Cass.n.25104/2014 e costantemente seguita cfr. di recente Cass.n.29067/2018) ha, poi, così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art.38 DPR 600/1973: “A norma dell’art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La
norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
4.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello si è discostato dagli insegnamenti di questa Corte giacché, con motivazione peraltro meramente assertiva, ha ritenuto idonei a vincere la presunzione di cui al citato art.38 gli elementi allegati dal contribuente, senza – indagare sulla effettiva disponibilità finanziaria all’epoca oggetto di accertamento.
5 I ricorsi, pertanto, vanno accolti con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio alla Commissione Tributaria regionale ligure, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezio GLYPH novembre 2019. «vile, il 20