Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6124/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 929/2015 depositata il 25/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso la sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza della CTP di Cuneo, che aveva rigettato il ricorso introduttivo, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del contribuente per l’anno di imposta 2005, fondato sul rilievo della spesa per incrementi patrimoniali di euro 2.300.000, relativa all’acquisto, con atto pubblico stipulato l’8/12/2005, della quota del 25% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE a fronte della indicazione, nel modello Unico 2006, di un reddito imponibile pari a zero.
In particolare, la CTR, richiamando le risultanze del procedimento penale esitato con assoluzione con formula dubitativa, riteneva che tale elemento, unitamente alla documentazione prodotta, alle dichiarazioni del socio cedente ed alla controdichiarazione resa con scrittura privata autenticata del 22/10/2009, fosse idoneo a integrare la prova contraria richiesta dall’art. 38 DPR n. 600/1973 al fine di contrastare la presunzione di capacità contributiva statuita da detta disposizione.
Osservavano i giudici di appello che, nel caso di specie, le causali che avevano portato all’atto di cessione delle quote, il riequilibrio della situazione debitoria e di garanzia tra i soci, giustificavano la simulazione relativa della dichiarazione resa circa il pagamento delle quote sociali cedute.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 commi 4, 5 e 6 DPR 600/1973 e degli artt. 2697, 2721, 2722, 2724 e 2728 c.c.»
La ricorrente sostiene che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che l’onere probatorio posto a carico del contribuente e previsto dalla disciplina dell’accertamento sintetico possa ritenersi adempiuto in ragione degli elementi valorizzati dai giudici di appello.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’«Omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso».
Osserva, in via subordinata, l’Agenzia delle entrate che la CTR avrebbe totalmente pretermesso di esaminare il fatto, decisivo per il giudizio e debitamente evidenziato dall’Ufficio nei giudizi di
merito, che il socio venditore della quota avesse correttamente esposto nella propria dichiarazione dei redditi, quale plusvalenza da partecipazione qualificata, il corrispettivo derivante dalla cessione della quota diminuito del valore attribuito alla stessa a seguito di rivalutazione e versamento dell’imposta sostitutiva ex art. 2 del D.L. n. 282/2002.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non censura puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata (a prescindere dalla sua fondatezza in diritto ed in fatto), nella parte in cui la decisione della Commissione regionale si fonda anche sulla sentenza penale assolutoria, di cui rileva il passaggio in giudicato, quale elemento di riscontro alle altre fonti istruttorie.
3.1. Il motivo è comunque infondato laddove propone la valutazione della prova contraria nell’ambito dell’accertamento sintetico nei termini dei limiti civilistici alla prova della simulazione (cfr. Cass. n. 25414 dell’11/11/2020 e n. 39831 del 14/12/2021).
3.2. Va infatti rilevato come nel caso di specie non sia conferente la questione della opponibilità all’erario dell’atto dissimulato, in quanto l’atto di cessione delle quote sociali in oggetto non rileva né per i suoi effetti negoziali, né per la sua diretta rilevanza ai fini esattivi (come, coerentemente, è stato ritenuto nella differente ipotesi della tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni sociali, Cfr. Cass. n. 9445/2014), bensì come fatto indice di una concreta capacità contributiva non dichiarata dal contribuente.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini che seguono.
4.1. Con riferimento alla doglianza prospettata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ribadito che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).
4.2. La sentenza in scrutinio rientra pienamente nella fattispecie appena descritta.
I giudici di appello hanno omesso di esaminare la deduzione dell’Ufficio avente ad oggetto gli adempimenti posti in essere dal soggetto terzo che ha ceduto la quota societaria. La CTR non ha in particolare motivato in merito al fatto che il cedente -il quale, secondo la prospettazione del contribuente, non avrebbe tratto alcun profitto dall’operazione – abbia comunque versato l’imposta sostitutiva per la rivalutazione della quota e quindi presentato la dichiarazione di plusvalenza, sostenendo un rilevante onere finanziario.
4.3. Tale circostanza deve qualificarsi come fatto storiconaturalistico potenzialmente rilevante in senso contrario rispetto all’attendibilità degli altri elementi apprezzati dalla Commissione regionale.
In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/12/2023.