Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 538 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 538 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1070/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3393/16 depositata il 30 maggio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ‘vecchio redditometro’), il reddito complessivo netto dichiarato dal suddetto
contribuente in relazione agli anni 2007 e 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e irrogando le sanzioni amministrative di legge.
In particolare, l’Ufficio accertava per l’anno 2007 un reddito di 40.104,06 euro e per l’anno 2008 un reddito di 53.544,45 euro.
NOME COGNOME impugnava i suddetti atti impositivi proponendo due autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta la parziale fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal contribuente, rideterminava in 16.800 euro «il reddito accertato per l’anno 2007» .
La pronuncia di primo grado veniva in sèguito riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 3393/16 del 30 maggio 2016 accoglieva l’appello della parte privata e, per l’effetto, annullava interamente entrambi gli atti impositivi impugnati.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per ultrapetizione, avendo la CTR laziale annullato entrambi gli avvisi di accertamento oggetto di causa, sebbene l’appello del contribuente attenesse al solo anno d’imposta 2008.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 La puntuale osservanza, da parte della ricorrente, dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 6) c.p.c., da rispettare anche quando vengano fatti valere errores in procedendo (cfr. Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), investe la Corte del poteredovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti di causa (cfr. Cass. n. 16054/2004, Cass. n. 25259/2017, Cass. n. 16599/2024).
1.4 La disamina del fascicolo d’ufficio consente di appurare che effettivamente con l’atto di appello, come chiaramente si ricava dalle conclusioni ivi formulate, NOME COGNOME aveva chiesto l’annullamento del solo avviso di accertamento riguardante l’anno d’imposta 2008.
1.5 Avendo, quindi, il contribuente prestato acquiescenza alla decisione di primo grado nella parte in cui stabiliva la rideterminazione del reddito relativo all’anno 2007, deve ritenersi che i giudici di seconde cure siano incorsi in ultrapetizione, oltre che nella violazione del giudicato interno, laddove hanno esteso le loro statuizioni al suddetto periodo d’imposta.
In proposito, va osservato che, pur non essendo contenuta nella motivazione e nel dispositivo della sentenza un’esplicita pronuncia di annullamento dell’atto impositivo concernente l’anno 2007, cionondimeno, dal complessivo tenore del provvedimento si evince che la CTR ha considerato in modo unitario l’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio in relazione al biennio 2007-2008 (nella narrativa viene fatto riferimento a un «avviso di accertamento mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE determinava per l’anno 2007 e 2008, con criterio sintetico ai sensi dell’art. 38 del dpr 600/73, un reddito imponibile di 41.104,00 e 53.444,45, a fronte del dichiarato in Euro 11.143…» ; nella parte motivazionale si sottolinea che il contribuente aveva «ampiamente dimostrato le ragioni RAGIONE_SOCIALE scostamento per gli anni 2007 e 2008» ).
Nel descritto contesto, la statuizione finale di accoglimento dell’appello deve, pertanto, intendersi riferita -e in ciò si ravvisa l’ error in procedendo lamentato dalla parte pubblicaanche all’anno 2007.
1.6 In accoglimento della censura, va disposta in parte qua la cassazione senza rinvio della gravata sentenza (cfr. Cass. n. 22771/2004, Cass. n. 8300/2013, Cass. n. 18220/2019, Cass. n. 20009/2021).
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , nonché degli artt. 2697 e 2727 e seguenti c.c..
2.1 Si censura la gravata decisione per aver erroneamente affermato l’illegittimità dell’accertamento sintetico operato dall’Ufficio, sul rilievo che la ricostruzione fiscale si fondava non già sull’individuazione di specifici redditi non dichiarati, bensì sul sostenimento da parte del contribuente di spese ritenute non giustificate dalle sue disponibilità economiche.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del t.u.i.r. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver a torto attribuito rilievo alla questione dell’esatta qualificazione del reddito imponibile del contribuente, da essa ritenuto di natura agraria e non commerciale.
Viene, in ogni caso, obiettato che l’accertamento sintetico è compatibile con il reddito agrario, potendo essere svolto anche nei confronti del coltivatore diretto.
Il secondo motivo e il terzo motivo, da esaminare insieme per la loro intima connessione, sono anch’essi fondati.
4.1 La CTR ha ritenuto illegittimo «l’accertamento sintetico operato dall’ufficio per la ricostruzione del reddito accertato, poiché si e basato non già sulla individuazione di specifici redditi non dichiarati, bensì sul
fatto che il contribuente avrebbe sostenuto spese di un determinato ammontare (fabbricato ed autovettura, collaboratori familiari) tali da non giustificare i redditi dichiarati» .
Al riguardo ha osservato che:
NOME COGNOME « a ampiamente dimostrato le ragioni del discostamento per gli anni 2007 e 2008, documentando che esercita l’attività di coltivatore diretto ed esegui con proprie forze l’attività agricola del proprio fondo e vende direttamente i prodotti ricavati dal suolo mediante consegna a singoli acquirenti o vendita degli stessi presso i mercati rionali» ;
-«l’attività esercitata dall’azienda e agricola e, quindi, e da escludere la tesi dell’Ufficio, secondo il quale e commerciale» ;
-«da questi elementi… e deducibile che il contribuente a fornito la prova di quanto non documentato nel ricorso introduttivo e riferito agli incrementi patrimoniali» , onde «l’Ufficio, prima di procedere all’accertamento, avrebbe dovuto verificare se i beni o i dati utilizzati ai fini dell’accertamento erano da attribuire all’attività economica esercitata o se veramente erano redditi non dichiarati» ;
in particolare, il contribuente « a documentato e dimostrato le modalità di acquisto dell’immobile e a, altresì, dimostrato l’immobile posseduto, la collaboratrice, uniti al possesso di una autovettura destinata all’esercizio dell’attività, non comporta no un maggior indice di capacità contributiva» .
Dalle svolte considerazioni ha tratto il seguente, conclusivo, rilievo: « non sono presenti nell’accertamento gli elementi di precisione e di ponderazione necessari per rendere attendibile la ricostruzione sintetica del volume di affari» .
4.2 Il percorso argomentativo seguìto dal collegio d’appello non appare condivisibile, ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina del cd. ‘vecchio redditometro’ –
recata dall’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, e dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992- introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva, a fronte della quale il giudice, lungi dal poter svalutare la rilevanza degli indici presuntivi individuati dal legislatore, deve limitarsi ad apprezzare la prova contraria eventualmente offerta dal soggetto verificato (cfr. Cass. n. 3183/2024, Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019).
4.3 Fra gli indici in questione rientrano, accanto alle spese per incrementi patrimoniali, anche quelle connesse alla disponibilità di residenze principali o secondarie e di autoveicoli, necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, nonché quelle sostenute per l’impiego di collaboratori familiari (vedasi la tabella allegata al citato decreto ministeriale del 10 settembre 1992).
4.4 Questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione fiscale di un coltivatore diretto, comprensiva del solo reddito agrario del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale da lui prospettata (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo.
In tal caso, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi derivanti dall’esercizio dell’attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr. Cass. n. 19557/2014, Cass. n. 23497/2016, Cass. n. 19290/2020, Cass. n. 14882/2021).
4.5 Ai surriferiti princìpi di diritto non si sono attenuti i giudici regionali, i quali, oltre ad aver indebitamente escluso la legittimità di un accertamento tributario incentrato sulla valorizzazione RAGIONE_SOCIALE spese sopportate dal contribuente nel periodo d’imposta in verifica, hanno, da un lato, invertito l’onere probatorio fra le parti, affermando che spettava all’Ufficio « verificare se i beni o i dati utilizzati ai fini dell’accertamento erano da attribuire all’attività economica esercitata dal contribuente o se veramente erano redditi non dichiarati» , dall’altro, omesso di valutare, in concreto, se e in quale misura i redditi derivanti da tale attività, nemmeno approssimativamente quantificati, fossero sufficienti a giustificare il sostenimento RAGIONE_SOCIALE dette spese.
Sussistono, pertanto, anche gli errores in iudicando lamentati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, il ricorso va integralmente accolto; per l’effetto, l’impugnata sentenza deve essere:
-cassata senza rinvio nella parte in cui ha pronunciato sull’avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2007, in assenza di gravame sul punto (artt. 382, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992);
-cassata, altresì, nella parte in cui ha pronunciato sull’accertamento fiscale inerente all’anno d’imposta 2008, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della relativa controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi (artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit.).
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità (artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit.).
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto:
-cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha pronunciato sull’accertamento fiscale inerente all’anno d’imposta 2007;
cassa, inoltre, la medesima sentenza, nella parte in cui ha pronunciato sull’accertamento fiscale inerente all’anno d’imposta 2008, rinviando per un nuovo esame della relativa controversia, nonchè per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME